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Cripto-attività – Novità fiscali e adempimenti dichiarativi

  • Immagine del redattore: barbara moro
    barbara moro
  • 6 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con la presente desideriamo fornirVi un aggiornamento in merito alla disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.

Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti memorizzabili e trasferibili elettronicamente, tramite tecnologie basate su registri distribuiti (come la blockchain). Tra queste rientrano, in primis, le criptovalute.


Trattamento fiscale

  • Le plusvalenze realizzate dalla cessione di cripto-attività costituiscono redditi diversi e sono soggette a imposta sostitutiva del 26%;

  • il calcolo della plusvalenza avviene come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto;

  • le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze della medesima categoria e, in caso di eccedenza, sono riportabili per i quattro periodi d’imposta successivi;

  • la permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni analoghe non genera effetto fiscale.

È possibile optare per il regime del risparmio amministrato o gestito, ove disponibile tramite intermediari abilitati.


Obblighi di monitoraggio

In assenza di intermediari residenti, le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e sono soggette all’imposta patrimoniale 2 per mille calcolata sul valore di mercato alla fine del periodo d’imposta (o, in mancanza, sul costo d’acquisto).


Novità dalla Legge di Bilancio 2025

Con effetto dal 1° gennaio 2026:

  • l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività passerà dal 26% al 33%;

  • verrà eliminata la franchigia di 2.000 euro, attualmente prevista per l’esenzione dalla tassazione;

  • sarà possibile rideterminare il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% (cd. “affrancamento”).


Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

  • È stato ribadito che la franchigia di 2.000 euro resta applicabile per il 2025: la tassazione si applica solo sulla quota eccedente.

  • Chi non ha beneficiato della franchigia nella dichiarazione dei redditi 2024 (per l’anno 2023) può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso.

  • Nell’ambito del regime amministrato, non si configura una plusvalenza se il contribuente può dimostrare che il trasferimento avviene verso un wallet di sua proprietà, anche se self-custodial o presso un altro exchange.

  • In caso di successione, il valore da assumere come costo è quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione; in caso di donazione, si assume il costo originario del donante.

 
 
 

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