Cripto-attività – Novità fiscali e adempimenti dichiarativi
- barbara moro
- 6 giorni fa
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Alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con la presente desideriamo fornirVi un aggiornamento in merito alla disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività.
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti memorizzabili e trasferibili elettronicamente, tramite tecnologie basate su registri distribuiti (come la blockchain). Tra queste rientrano, in primis, le criptovalute.
Trattamento fiscale
Le plusvalenze realizzate dalla cessione di cripto-attività costituiscono redditi diversi e sono soggette a imposta sostitutiva del 26%;
il calcolo della plusvalenza avviene come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto;
le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze della medesima categoria e, in caso di eccedenza, sono riportabili per i quattro periodi d’imposta successivi;
la permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni analoghe non genera effetto fiscale.
È possibile optare per il regime del risparmio amministrato o gestito, ove disponibile tramite intermediari abilitati.
Obblighi di monitoraggio
In assenza di intermediari residenti, le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e sono soggette all’imposta patrimoniale 2 per mille calcolata sul valore di mercato alla fine del periodo d’imposta (o, in mancanza, sul costo d’acquisto).
Novità dalla Legge di Bilancio 2025
Con effetto dal 1° gennaio 2026:
l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività passerà dal 26% al 33%;
verrà eliminata la franchigia di 2.000 euro, attualmente prevista per l’esenzione dalla tassazione;
sarà possibile rideterminare il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% (cd. “affrancamento”).
Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
È stato ribadito che la franchigia di 2.000 euro resta applicabile per il 2025: la tassazione si applica solo sulla quota eccedente.
Chi non ha beneficiato della franchigia nella dichiarazione dei redditi 2024 (per l’anno 2023) può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso.
Nell’ambito del regime amministrato, non si configura una plusvalenza se il contribuente può dimostrare che il trasferimento avviene verso un wallet di sua proprietà, anche se self-custodial o presso un altro exchange.
In caso di successione, il valore da assumere come costo è quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione; in caso di donazione, si assume il costo originario del donante.
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