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Emergenza Covid-19: Decreto "Cura Italia" n.18 del 17.03.2020

Si propone di seguito una sintesi di alcune delle principali disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 cosiddetto "Cura Italia", pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, e recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 19:Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie. La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Articolo 20:Dalla Cigs alla Cigo Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19. Articolo 23:Congedo genitori lavoratori In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate. Bonus baby-sitter In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate. Articolo 27:Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 46: Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo) A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Articolo 49: Fondo centrale di garanzia PMI A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro. Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.

Articolo 51:Garanzie Confidi Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l’eccezione delle sanzioni, dai Confidi all’Organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.

Articolo 54: Estensione c.d. Fondo Gasparrini A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee. Articolo 56: Sostegno finanziario alle PMI Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, le seguenti misure di sostegno: a)per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c)per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. L’ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell’importo massimo garantito, l’ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione. A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce: 1.per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all’importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a); 2.per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e 3.per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a: · inadempimento totale o parziale delle esposizioni; · mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati; · inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing. Articolo 57: Supporto alla liquidità delle PMI Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Articolo 60: Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.

Articolo 61: Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori. Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.). Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi. Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili).

Articolo 62: Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata). Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019). Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni. La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi. Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi). Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Articolo 64: Credito d’imposta sanificazione Viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020. Articolo 65: Credito d’imposta per botteghe e negozi Viene riconosciuto per l’anno 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. L’agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Articolo 66: Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19, è riconosciuto: · alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro; · ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.Articolo 67Sospensione attività accertative e di riscossione Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività: 1.liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; 2.termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015; 3.termini di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo pec. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l’interpello all’indirizzo mail div.contr.interpello@agenziaentrate.it.. Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe tributaria. Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.Articolo 68Sospensione riscossione Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020. Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati. PArticolo 71Menzione per i versamenti comunque effettuati Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste e dall’articolo 37 (contributi lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef.Articolo 73, comma 4Deroga alle sedute in videoconferenza Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute, e le fondazioni che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Articolo 98, comma 1: Bonus pubblicità Viene modificato il c.d. bonus pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Articolo 106: Deroghe per l’approvazione dei bilanci In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, e non più 120 giorni. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, D.Lgs. 58/1998. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.

Articolo 113: Rinvio scadenze adempimenti rifiuti Vengono prorogati al 30 giugno 2002 i seguenti termini: · presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); · presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008; · presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e · versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

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