Gentili Clienti,
in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Covid ter del 16 marzo 2020, siamo ad anticipare alcuni importanti dettagli relativi alla proroghe dei versamenti tributari e previdenziali. Evidenziamo infatti che il differimento del versamento dei contributi, ritenute ed Iva è differenziato in base alla categoria di soggetto, come da tabella sottostante:
Contribuenti: Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc,
Versamenti sospesi: Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali.
Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti
Nuovi termini: I versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data.
La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
Contribuenti: Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
Versamenti sospesi: Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria
Nuovi termini: I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data.
Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
Contribuenti: Per tutti gli altri contribuenti
(mini -proroga di 4 giorni)
Versamenti sospesi: Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020
I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020
Contribuenti: Tutti i contribuenti
Versamenti sospesi: Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali
Nuovi termini: I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
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