Scadenze contrattuali - inadempimenti per sospensione attività Covid - 19
Come noto, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata imposta la generalizzata sospensione delle attività economiche per le imprese operanti sul territorio nazionale e ciò – sostanzialmente – a far data dal 25 marzo 2020.
Il fermo produttivo procura, tra l’altro, l’oggettiva impossibilità per l’appaltatore / produttore / fornitore di tener fede agli impegni contrattualmente assunti in epoche più o meno recenti.
L’aspetto è di non poco rilievo, soprattutto – ma non solo – laddove i rapporti siano su base internazionale, stante la diversità dell’apprezzamento che i diversi ordinamenti riservano alla c.d. causa di forza maggiore, quale potrebbe individuarsi nell’emergenza Covid-19.
In altre parole, non è possibile per l’operatore economico obbligato a procurare il bene / servizio fare affidamento sulle caratteristiche dell’emergenza sanitaria in atto per giustificare l’inevitabile suo futuro ritardo / impedimento all’assolvimento dei propri doveri.
Per quanto sopra, ciascuno dovrà, quanto prima, procedere alla verifica delle scadenze dei contratti pendenti e ciò al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti a sventare il rischio di penali; detti interventi non potranno, tuttavia, prescindere da una preliminare piena consapevolezza circa la normativa applicabile al caso di specie (soprattutto, si ripete, laddove trattasi di contratti internazionali).
Auspicabilmente, la soluzione maggiormente praticata sarà la tempestiva segnalazione al cliente del previsto ritardo nella fornitura, accompagnata da un esplicito nuovo accordo circa il rinvio della scadenza originariamente prevista; ma, in particolar modo per coloro i quali abbiano rapporti con il Regno Unito e con gli USA, si tratta di evitare non piacevoli sorprese.
SLeC rimane a disposizione per fornire il supporto necessario per la delicata disamina di cui sopra.