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Emergenza Covid-19: sostegno pubblico alle operazioni finanziarie delle PMI

Dal 24 aprile 2020 è operativo, almeno dal punto di vista documentale, un ulteriore pacchetto di strumenti di finanza straordinaria messo a punto per il sostegno delle PMI in occasione dall’emergenza Covid-19. Le regole di accesso agli aiuti di cui trattasi costituiscono un ginepraio di non facile lettura, che cerchiamo di riassumere nel modo più semplice possibile (il che non significa semplice tout court).

Avendo già trattato, nella ns. circolare del 17 aprile u.s., della garanzia gratuita ottenibile per i finanziamenti bancari nel limite massimo di Euro 25.000,00, quanto in appresso esclude la predetta fattispecie. Tralasciamo, in questa sede, anche le misure finanziarie destinate a transitare per SACE, in quanto destinate a una platea di aziende numericamente ridotta.

Le misure di sostegno finanziario di cui andiamo a trattare (art. 13, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. decreto liquidità) hanno le seguenti caratteristiche:

A) Caratteristiche comuni a tutte le tipologie di intervento, così riassumibili:

  1. sono interessate le sole imprese (anche lavoratori autonomi) con numero di dipendenti inferiore a 500;

  2. nella generalità dei casi – con un’unica eccezione (vedasi paragrafo Categorie speciali di beneficiari) – non è necessario essere stati danneggiati dalla situazione emergenziale per poter accedere alle misure di sostegno;

  3. l’intervento finanziario pubblico è costituito solamente da una garanzia a favore della banca finanziatrice, rilasciata nell’interesse dell’impresa richiedente per il tramite del Fondo Centrale di Garanzia PMI;

  4. il rilascio della garanzia è sempre e comunque gratuito;

  5. la domanda per il rilascio della garanzia va redatta su appositi modelli (rinvenibili in https://www.fondidigaranzia.it/), i quali vanno presentati alla banca finanziatrice scelta dall’impresa richiedente;

  6. la domanda va presentata entro il 31 dicembre 2020;

  7. il rilascio della garanzia da parte del Fondo è pressoché automatico, essendo esso subordinato all’espletamento di controllo solo formale, omesso qualsiasi vaglio di merito;

  8. la concessione del credito, ancorché si sia ottenuto il benefico dalla garanzia, è sottoposto a normale istruttoria da parte della banca scelta dall’impresa richiedente; non c’è, quindi, nessuna certezza circa il fatto che l’operazione finanziaria, ancorché garantita, venga approvata. Le condizioni economiche dell’operazione finanziaria sono oggetto di negoziazione tra banca e richiedente;

  9. nel caso in cui l’impresa richiedente sia già affidata da più banche, il complessivo intervento straordinario dovrà essere oggetto di opportuno riparto tra le stesse (tutte o alcune di queste - non ci sono regole codificate in modo preciso sul punto), con attivazione di altrettante singole operazioni finanziarie;

  10. tenuto conto anche dell’esistenza di precedenti finanziamenti garantiti dal Fondo, l’importo massimo della garanzia da questo rilasciata per ciascuna impresa richiedente non può superare Euro 5.000.000,00;

  11. la singola operazione finanziaria per la quale si chiede ora la garanzia può avere una durata massima di 72 mesi;

  12. l’importo totale massimo delle operazioni finanziarie per il quale può essere richiesta la nuova garanzia del Fondo non può eccedere il maggiore dei seguenti valori (particolari regole valgono per le imprese avviate dopo l’1 gennaio 2019):

    1. il doppio della spesa salariale annua per il 2019 (compresi oneri sociali e costo per il personale che lavora nel sito dell’impresa richiedente, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);

    2. 25% del fatturato / ricavi dell’esercizio 2019;

    3. Fabbisogno finanziario per costi di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi (per PMI) ovvero 12 (per imprese di maggiori dimensioni);


B) Importo della garanzia rilasciata per operazioni finanziarie aventi tutti i predetti requisiti:

  1. Garanzia diretta:

    1. 90% dell’ammontare finanziato;

    2. 80% dell’ammontare finanziato a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento “preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”;


  1. Riassicurazione:

    1. 100% dell’ammontare garantito da Confidi o altro fondo di garanzia (solo se l’ammontare sia garantito da Confidi/altro fondo con copertura non superiore al 90% e se non è previsto pagamento di premio che tenga conto di remunerazione del rischio di credito);

    2. 90% dell’ammontare garantito da Confidi o altro fondo di garanzia (solo se l’ammontare sia garantito da Confidi/altro fondo con copertura non superiore al 80%) dell’ammontare finanziato a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione il nuovo finanziamento “preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”.


C) Importo della garanzia rilasciata per operazioni finanziarie di durata e/o importo diversi da quelli previsti ai punti A) - k. e A) - l.:

  1. Garanzia diretta: 80% dell’ammontare finanziato;

  2. Riassicurazione: 90% dell’ammontare garantito da Confidi o altro fondo di garanzia (solo se l’ammontare sia garantito da Confidi/altro fondo con copertura non superiore al 90% e se non è previsto pagamento di premio che tenga conto di remunerazione del rischio di credito).

Categorie speciali di beneficiari

D) Beneficiari con:

  • ricavi inferiori a Euro 3.200.000,00:

  • attività di impresa danneggiata dall’emergenza Covid-19 (autocertificazione);

  1. Garanzia diretta: 90% dell’ammontare finanziato, cumulabile con ulteriore garanzia concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;

  2. Importo massimo della garanzia: 25% dei ricavi (non si tiene, cioè, conto degli altri due parametri di cui al punto A) – l.);

  3. Condizione aggiuntiva per il rilascio della garanzia: in esito della concessione del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo dell’esposizione della banca nei confronti del richiedente dev’essere superiore all’ammontare (eventualmente rettificato) delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020.

E) Beneficiari esercenti attività turistico – alberghiero; attività immobiliari:

  1. Operazioni di investimento immobiliare;

  2. Durata minima: 10 anni;

  3. Importo: superiore Euro 500.000,00;

  4. Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo (per importo calcolato come sopra) con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti (es.: ipoteca).

* * *

Il quadro così rappresentato non solo è desolante per la sua complessità, ma pare anche prestarsi a molteplici interpretazioni da un punto di vista di politica economica. Alla luce, infatti, dell’implico invito alla rinegoziazione del debito, pare che taluni strumenti siano votati al sostegno delle banche, piuttosto che delle aziende che fanno ricorso al credito.

Di certo, su questi presupposti, l’interlocuzione con il sistema bancario è tutt’altro che semplice e richiede particolare attenzione da parte delle aziende.

Come di consueto, lo studio SLeC rimane a disposizione per supportare le imprese anche in questa difficile sfida.

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