Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano le imprese.
Modifica ad una delle cause di esclusione dal regime forfetario
(art. 1, comma 12)
Per il solo anno 2025 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendenti percepiti da potenziali fruitori del regime forfettario viene incrementata a 35.000 euro.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti
(art. 1, comma 48)
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
• 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
• 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
• 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Viene calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI.
Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica
(art.1, commi 78-79)
Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.
Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e per i professionisti
(art. 1, commi 81-83)
È stato previsto che, se i pagamenti per spese di vitto, alloggio e viaggio/trasporto sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni.
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cor¬so al 31.12.2024.
Analogo trattamento è previsto per le spese di trasferta dei professionisti.
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese
(art. 1, commi 81-83)
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con pagamenti tracciabili.
La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione
(art.1, commi 390-391)
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:
1.000 euro, per tutti i dipendenti;
2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
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