Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte con il D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022.
Lipe
Il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.
Modelli Intrastat
Viene stabilito che il termine per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Le attuali disposizioni in tema di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il:
· 31 maggio
· 30 settembre
· 30 novembre
dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre.
Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Imposta di soggiorno
Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
Il nuovo calendario
ADEMPIMENTO | SCADENZE ABROGATE | NUOVE SCADENZE |
Lipe secondo trimestre | 16 settembre 2022 | 30 settembre 2022
|
Intrastat | 25 del mese successivo al periodo di riferimento | 30 del mese successivo al periodo di riferimento |
Imposta di bollo su fatture elettroniche | 31 maggio 30 settembre 30 novembre 28 febbraio anno successivo Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre | 31 maggio 30 settembre 30 novembre 28 febbraio anno successivo Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre |
Imposta di soggiorno | 30 giugno 2022 | 30 settembre 2022 |
Modifica della disciplina in materia di esterometro
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione con l’esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a Euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.
Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Per effetto del nuovo comma 6-bis dell'articolo 28, D.Lgs. 346/1990, i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione.
Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
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