top of page

Novità Legge di Bilancio 2024

Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 cosiddetta Legge di Bilancio 2024 che interessano soprattutto i soggetti privati.

 

Mutui Prima Casa

(art. 1, commi 7-13)

 Viene prorogato al 31 dicembre 2024, il termine previsto per poter usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Limitatamente al 2024, tra le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo, sono inclusi i seguenti nuclei familiari:

a)     nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui;

b)     nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 45.000 euro annui;

c)     nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore ai 21 anni e che hanno un Isee non superiore a 50.000 euro annui.

Viene previsto che per le domande di finanziamento con un limite di finanziabilità, da intendersi quale rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo al 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui sopra è rilasciata:

1.     nella misura massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera a);

2.     nella misura massima dell’85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera b);

3.     nella misura massima dell’90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla lettera c).

Per il 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

 

 

Contributo straordinario per il I trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico

(art. 1, comma 14)

Viene riconosciuto, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico analogo a quello già previsto dal D.L. 34/2023 per il IV trimestre 2023 e quindi corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

 

 

Misure fiscali per il Welfare aziendale

(art. 1, commi 16-17)

Limitatamente al periodo d'imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, entro il limite complessivo di 1.000 euro.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, Tuir. Il maggior limite pari a 2.000 euro si rende applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

 

Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi

(art. 1, comma 63) 

Viene elevata dal 21% al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. Vi è la possibilità di conservare, per un solo immobile destinato a locazione breve, l’aliquota ordinaria del 21% (la scelta dovrebbe essere effettuata in dichiarazione dei redditi da parte del contribuente).

Inoltre, qualora siano destinati alla locazione breve più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta ovvero nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

 

 

Modifiche alla disciplina sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

(art. 1, commi 64-66)

Viene modificata, con decorrenza 2024, la disciplina delle plusvalenze su immobili, introducendo uno specifico regime per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020 (Superbonus), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione (esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione) o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, per tali immobili, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020, si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi di quanto sopra, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A tali plusvalenze si può applicare l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 496, L. 266/2005, con le modalità ivi previste.

 

 

Ritenuta sui bonifici relativi a pagamenti per oneri deducibili e detraibili

(art. 1, commi 88-90)

Con decorrenza dal 1° marzo 2024, viene modificata l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, portandola dall’8% all’11%.

 

 

Modifiche IVIE e IVAFE

(art. 1, comma 91)

Vengono elevate le aliquote ordinarie:

  • dell’Ivie dallo 0,76 all’1,06% annuo;

  • dell’Ivafe dal 2 al 4 per mille annuo.

 

 

Bonus asilo nido

(art. 1, comma 117)

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

31 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Riapertura dei termini CPB

Per effetto di quanto previsto da uno degli ultimi decreti entrati in vigore, i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024...

Regime di ravvedimento speciale CPB

Il Decreto Omnibus ha introdotto un “ regime di ravvedimento ” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo...

Comments


bottom of page