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Spese detraibili: tracciabilità dei pagamenti e riduzioni per reddito

Spese detraibili: tracciabilità dei pagamenti e riduzioni per reddito

Facendo seguito a quanto già anticipato nel mese di dicembre, confermiamo che la Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di spese detraibili.


Tracciabilità pagamenti spese detraibili

A decorrere dal 2020 la fruizione della detrazione del 19%, prevista dall’articolo 15 del Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, pena la perdita della detrazione.

Queste le tipologie di spesa più comuni interessate dalla novità:

  • gli interessi per mutui ipotecari per acquisto/costruzione immobili

  • spese mediche (fatta eccezione per medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale che potranno essere ancora pagate con denaro contante);

  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

  • spese scolastiche/nido

  • spese sportive per attività dei ragazzi

  • spese veterinarie

  • spese funebri

  • spese per abbonamenti a trasporto pubblico

  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

  • spese per addetti all’assistenza personale

  • erogazioni liberali varie

  • spese per intermediazione immobiliare

Per mezzi tracciati si intende:

  • versamenti bancari o postali;

  • carte di debito, di credito e prepagate;

  • assegni bancari e circolari.

Si raccomanda pertanto, prima di effettuare il pagamento di una spesa potenzialmente detraibile, di accertarsi se ai fini della detrazione sia necessario il pagamento tracciato (dunque non con denaro contante).

Riduzione detraibilità di determinati oneri

Con decorrenza dal 2020 è prevista una riduzione proporzionale della detraibilità delle spese indicate all’articolo 15 del Tuir; è infatti prevista:

  • la detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a Euro 120.000;

  • la detrazione ridotta con reddito complessivo superiore a Euro 120.000; la detrazione spetterà in misura pari al rapporto tra Euro 240.000, diminuito del reddito complessivo dichiarato, ed Euro 120.000.

Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione continua a spettare al 100% per:

  • interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto o costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

  • spese sanitarie.

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