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Procedure per la compensazione dei crediti IVA

La presente per ricordare i limiti e le modalità dell’utilizzo del credito annuale IVA, relativo all’anno 2020, in compensazione con altri tributi (compensazione orizzontale):

  • se di importo non superiore ad Euro 5.000,00 annui, con le consuete modalità (a mezzo F24 da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);

  • se di importo superiore ad Euro 5.000,00 annui, solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA o dell’istanza periodica trimestrale. Ad esempio, se la dichiarazione annuale IVA viene presentata in data 2 febbraio 2021, il credito IVA emergente potrà essere utilizzato in compensazione “orizzontale” soltanto a decorrere dal 12 febbraio 2021. In tale circostanza si rende necessario apporre sulla dichiarazione annuale IVA (alternativamente):

    • il visto di conformità da parte di un commercialista o di un consulente del lavoro;

    • la sottoscrizione del soggetto che effettua il controllo contabile (revisore o Collegio Sindacale).


Riassumendo:

Compensazione credito

annuale o infrannuale

Non superiore ad Euro 5.000 annui

Adempimenti

Nessuna particolare formalità (F24 telematico)

Compensazione credito

annuale o infrannuale

Superiore ad Euro 5.000 annui

Adempimenti

Deve essere stata presentata la dichiarazione annuale IVA, con visto di conformità, almeno dieci giorni prima dell’utilizzo

Credito residuo anno 2019

Rimane possibile utilizzare, fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2021 relativa all’anno 2020, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2019; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2019” come anno di riferimento.

Anche il credito anno 2019 tuttavia potrà essere utilizzato con i limiti già descritti nella precedente tabella (limite 5.000 dei versamenti anno 2019 complessivi oppure apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione presentata nel 2020 per il 2019).

Limiti alle compensazioni

Limiti in presenza di debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, anche iva, qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti.

Limiti di importo

L’importo di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 nel corso dell’anno non può superare il limite di Euro 700.000,00. Tale soglia si incrementa ad Euro 1.000.000,00 per coloro che hanno un volume d’affari, relativo all’anno precedente, costituito almeno per l’80% da prestazioni rese nell’ambito dei contratti d’appalto.

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