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Aiuti e contributi pubblici – obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

Si ricorda che la legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

- società di capitali;

- società di persone;

- ditte individuali esercenti attività di impresa (compreso regime forfettario);

- società cooperative (incluse le cooperative sociali).


Sono esclusi i liberi professionisti.


Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato incassati nell’anno, se di importo complessivo superiore a Euro 10.000,00.


Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).


Non vanno invece pubblicate le somme:

- percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse;

- i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese


La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.


Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Pertanto si suggerisce di pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria).


Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

– denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

– denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

– somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); – data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).


Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.



Sanzioni

In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di Euro 2.000 e la revoca del contributo qualora non si provveda a sanare l’inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.

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