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Regime di ravvedimento speciale CPB

  • 22 ott 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Decreto Omnibus ha introdotto un “regime di ravvedimento” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.


Ambito Soggettivo

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

  • nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA;

  • hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

 

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente; anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente.

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad Euro 1.000,00; quindi per ogni annualità che si intenda sanare, l’importo minimo da versare sarà di Euro 1.000,00, a cui va sommata l’imposta sostitutiva sull’IRAP. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 le aliquote sono state ridotte e tengono in considerazione gli effetti della pandemia da COVID-19.

 

L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’area riservata del sito internet istituzionale, ha messo a disposizione il conteggio degli importi da versare per ogni posizione contributiva.


Termini di Versamento

L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:

  • entro il 31.03.2025, in unica soluzione;

  • a partire dal 31.03.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

 

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Proroga dei termini per l’accertamento

Nel caso in cui si aderisca sia al concordato preventivo biennale che al regime di ravvedimento i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027; nel caso invece si aderisca solamente al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).

 

I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno fissati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

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