top of page

Calendario adempimenti IVA anno 2021

Con la presente Circolare di Studio si vuole fornire un riepilogo cronologico delle scadenze IVA previste per il 2021:


**L’adempimento non è dovuto se l’invio telematico della dichiarazione IVA anno 2021 viene effettuato entro la data del 01 marzo 2021.



In merito all’imposta di bollo l’articolo 1 D.M. 4.12.2020 stabilisce che:

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l‘ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 31 maggio, 30 novembre, 28 febbraio);

  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (quindi 30 settembre).

Inoltre viene precisato che:

  • nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 settembre);

  • nel caso in cui l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (quindi 30 novembre).


**************


Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

I più cordiali saluti.

83 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Utilizzo Credito d'Imposta Investimenti Industria 4.0

A seguito dell’entrata in vigore del recente D.L. 39/2024, è stata bloccata la compensazione dei crediti d’imposta, maturati dal 1 Gennaio 2023 e non ancora fruiti al 30 Marzo 2024, derivanti dall’acq

bottom of page