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Fringe benefit: soglia di esenzione fino a Euro 3.000

Il Decreto Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da Euro 600 a Euro 3.000 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit.


In proposito si ricorda che il decreto Aiuti-bis, come misura di sostegno al caro bollette, aveva allargato per l’anno 2022 l’ambito dei fringe benefit, includendo fra le somme detassate fino a Euro 600 anche i rimborsi ai lavoratori degli importi spesi per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Ora il decreto Aiuti-quater allarga la soglia di esenzione a Euro 3.000, sempre per l’anno 2022, con la precisazione che vi rientrano i benefit e le somme erogati entro il 12 gennaio 2023; oltre ad agevolare le aziende che prima della fine dell’anno volessero erogare nuovi aiuti ai lavoratori, la disposizione ha anche l’effetto di “salvare” le erogazioni effettuate nel 2022 che superano la precedente soglia di Euro 600.


La possibilità di erogare benefit detassati fino a Euro 3.000 si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari, a patto che ne sostengano le spese).

L’allargamento della soglia di esenzione si intende come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da Euro 200 previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022 (si rinvia a nostra precedente circolare https://www.slec.it/post/bonus-carburante-per-i-dipendenti).

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle. Il datore dovrà inoltre acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.


In caso di superamento del limite di Euro 3.000, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno pertanto effettuare i conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.

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