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Bonus carburante per i dipendenti


Il nuovo D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 cosiddetto "Decreto Ucraina", recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

Viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di Euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore.


Il “bonus carburante” è riconosciuto:

  • per il solo 2022 (agevolazione temporanea);

  • in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;

  • nel limite dell’importo di valore pari a 200 euro per lavoratore.


Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.


Si ricorda che il comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).


La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit, pertanto il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.


Si ricorda che i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né possono essere monetizzati o ceduti a terzi; i buoni devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.


Si ricorda ancora che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientra tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

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