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Lavoratori autonomi occasionali – obbligo di preventiva comunicazione all’INL

La Legge n. 215/2021 (Legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro) introduce un’importante novità relativa alle prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali.


Dal 21 dicembre 2021, al fine di contrastare forme elusive di utilizzo, vige infatti l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (trattasi dei rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata).


In data 11 gennaio 2022 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Nota n. 29, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo; si rimanda al relativo link: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Nota-prot-n-29-dell-11-gennaio-2022.pdf


Il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022.


Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.


Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.


A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (elenco visionabile in calce alla nota n. 29 di cui al link sopra).


La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;

- una sintetica descrizione dell’attività;

- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;

- la data di avvio delle prestazioni occasionali;

- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).


Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione; per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’e-mail, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa; una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.


In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.


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