Si riportano di seguito alcune novità introdotte con dalla Legge 145/2018, cosiddetta “Legge di Bilancio per il 2019”.
Innalzamento percentuale deducibilità Imu
La percentuale di deducibilità dell’Imu versata sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni viene incrementata al 40%.
Cedolare secca su immobili commerciali
Viene esteso il regime opzionale della “cedolare secca”, con aliquota sostitutiva Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili accatastati in C/1 di massimo 600 mq (da calcolarsi con esclusione delle pertinenze) e le relative pertinenze locate congiuntamente.
Il regime non si rende applicabile per i contratti che sebbene siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contrato non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Proroga iper ammortamento
Viene prevista la proroga dell’iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro:
- il 31 dicembre 2019;
- il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Estromissione agevolata beni immobili imprenditore individuale
Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per l’imprenditore individuale, a condizione che tali beni siano posseduti alla data del 31 ottobre 2018. Le estromissioni devono essere poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva, nella misura dell’8%, devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.
Per i soggetti che si avvalgono delle suddette disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.
Detrazioni ristrutturazioni - risparmio energetico - verde
Vengono prorogate al 31 dicembre 2019:
le detrazioni previste per gli interventi relativi al risparmio energetico;
le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e quelle connesse per l'acquisto di mobili;
la detrazione cosiddetta “bonus verde”.
Si ricorda che l’agevolazione “ bonus verde” consiste nella detrazione dall’Irpef lorda di un importo pari al 36% delle spese documentate, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, relative alla:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Stralcio cartelle
Viene introdotta la possibilità di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.
Esiste grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.
I soggetti interessati versano:
a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
al 16%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
al 35%, qualora l’Isee sia superiore a 12.500 euro;
b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Non sono dovute le sanzioni e gli interessi di mora.
Rifinanziamento Nuova Sabatini
Vengono implementati i fondi previsti per la Nuova Sabatini dei seguenti importi:
- per l’anno 2019 – 48 milioni di euro;
- per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – 96 milioni di euro;
- per l’anno 2023 – 126 milioni di euro;
- per l’anno 2024 – 48 milioni di euro.
Rivalutazione beni di impresa
Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa. Possono essere rivalutati:
i beni di impresa (ad esclusione degli immobili merce);
le partecipazioni in società controllate e collegate;
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019.
La rivalutazione deve avere a oggetto tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del:
16% per i beni ammortizzabili
12% per quelli non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.
Le imposte sostitutive devono essere versate, anche a mezzo compensazione, in unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi diversi.
La rideterminazione può essere effettuata a condizione che:
- i terreni e le partecipazioni siano detenuti al 1° gennaio 2019;
- l’asseverazione della perizia e il versamento devono avvenire nel termine del 30 giugno 2019.
Le aliquote sono così individuate:
partecipazioni qualificate – 11%
partecipazioni non qualificate – 10%
terreni – 10%.
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