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Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti
Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026. Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri. Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere: Artigiani Commercianti Tutti i soggetti € 4.521,36 € 4.611,64 Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell’anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027: Reddito Artigiani Commercianti Tutti i soggetti fino a € 56.224,00 24% 24,48% da € 56.224,00 25% 25,48% I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi: l’eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati); i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027; il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026. Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione “Dati del mod. F24” cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.
Bando ISI INAIL 2025
INAIL ha ufficialmente avviato la nuova edizione del Bando ISI INAIL 2025, mettendo a disposizione 600 milioni di euro a livello nazionale per sostenere le imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La misura, ormai consolidata, presenta una novità rilevante rispetto alle precedenti edizioni, che amplia in modo significativo le possibilità di accesso ai contributi. Accanto al progetto principale, le imprese possono ora prevedere anche un intervento aggiuntivo , scelto tra quelli individuati da INAIL per ciascun Asse di finanziamento, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati in termini di sicurezza e sostenibilità. A titolo esemplificativo, rientrano tra gli interventi aggiuntivi: acquisto di moduli abitativi prefabbricati per lavoratori impegnati all’aperto; installazione di impianti fotovoltaici; utilizzo di DPI “intelligenti” per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di lavoro; adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza certificati UNI EN ISO 45001:2023. L'agevolazione dell'intervento aggiuntivo consiste in un finanziamento fino all’80% delle spese ammissibili, con importo massimo pari alla minore cifra tra 20.000 euro e il residuo del massimale di 130.000 euro, al netto del progetto principale. Soggetti beneficiari Possono partecipare tutte le imprese (micro, piccole, medie e grandi) con sede in Italia e dipendenti, regolarmente iscritte in CCIAA e in regola con DVR e adempimenti contributivi. In alcune linee possono accedere anche enti del terzo settore. Tipologia di interventi ammissibili Il bando, storicamente articolato in Assi tematici, finanzia interventi come: riduzione dei rischi tecnopatici – Asse 1.1; adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse 1.2; riduzione dei rischi infortunistici – Asse 2; bonifica da materiali contenenti amianto – Asse 3; micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse 4; micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse 5. Entità dell'agevolazione Per gli assi 1, 2, 3, 4: 65% a fondo perduto Per asse 3: intervento aggiuntivo per tetti verdi e impianto fotovoltaico Asse 5 nella misura: del 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); dell’80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori). L’ammontare del contributo è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000 euro. Presentazione delle domande l calendario ufficiale (apertura compilazione, eventuale invio, caricamento documenti) è stato aggiornato da INAIL: la procedura di compilazione e registrazione delle domande è aperta dal 13 aprile 2026 e fino alle ore 18:00 del 28 maggio 2026. Le successive fasi (invio e caricamento documenti) seguiranno le indicazioni operative che INAIL pubblicherà sul portale. Link al bando dal sito INAIL: https://www.inail.it/portale/prevenzione-e-sicurezza/it/prevenzione-e-sicurezza/finanziamenti-per-la-sicurezza/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2025.html
Elevata la soglia per presentare I'INTRA-2 bis (acquisto di beni)
Di recente, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, ha deciso di elevare la soglia per la presentazione dei modelli “INTRA-2 bis” con periodicità mensile. Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026. Riproponiamo l'estratto della circolare del 17 Gennaio 2026, intitolata “Controlli e adempimenti IVA di inizio anno”, relativamente alla normativa Instrastat. Per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) : è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata; è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci; per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale; per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 2.000.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 350.000 euro; non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta; è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata; per le le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater) : oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti); non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento; resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti). Si ricorda che, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT. Riepilogo periodicità di presentazione : Intrastat acquisti di beni e servizi Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi: • per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 2.000.000; • per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000. Intrastat vendite di beni e servizi Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive. Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti. Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.
L.G. n. 69/2024 - Trib. TV - 23.03.2026 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO
TRIBUNALE DI TREVISO Sezione Procedure Concorsuali Liquidazione Giudiziale n. 69/2024 R.G. Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Merlo Curatore: Dott. Renzo Dugo AVVISO DI VENDITA DI BENE IMMOBILE Secondo Esperimento Di Vendita Il sottoscritto Dott. Renzo Dugo, in qualità di Curatore della procedura di liquidazione giudiziale n. 69/2024 Tribunale di Treviso, RENDE NOTO che il giorno 23 marzo 2026 , alle ore 10:00, nella sala Aste Telematiche ubicata in Aula D – piano primo – del Tribunale di Treviso (Viale Verdi, n. 18) si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SINCRONA MISTA dei seguenti beni immobili: LOTTO UNICO Ubicazione : fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra con area esterna di pertinenza esclusiva e stradina di accesso, sito in Comune di Monastier di Treviso (TV) - Via Lombardia n. 1/B. Identificazione Catastale: Catasto dei Fabbricati: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Sez. A - Foglio 10 - Mapp. 718 - Sub. 6 - Cat. D/1 (opificio) – r.c. Euro 9.116,00. Al catasto terreni l’immobile insiste sulla particella identificata come: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 718 - Ente urbano - Sup. Cat. 5995 mq. Catasto Terreni: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 633 - Qualità Seminativo - Classe 2 - Sup. Cat. 701 mq. – r.d. Euro 3,99 – r.a. Euro 3,26. Detta particella risulta essere la stradina di penetrazione per accedere centralmente all’immobile da via Lombardia. Descrizione : fabbricato ad uso produttivo (industriale/artigianale) edificato tra il 2002 ed il 2004, a due piani fuori terra con copertura piana praticabile e dotato di ascensore, destinato prevalentemente per le attività degli uffici amministrativi, commerciali, tecnici di progettazione e prototipazione, oltre ad un’area destinata a laboratorio produttivo con piccoli depositi e magazzini. Presenta superficie lorda così articolata: zona a uffici e servizi piano terra comprese scale (h 4 m) e 440 mq; portico esterno 65 mq; zona a uffici e servizi piano primo (h 4 m) e 910 mq; zona produttiva e depositi/magazzini/servizi/C.T. piano terra (h 4 m) e 425 mq; zona produttiva piano terra (h 8 m) e 325 mq; copertura piana praticabile: 830 mq; torretta ascensore coperta 30 mq. L’area esterna di pertinenza esclusiva presenta superficie catastale di mq. 1256. All’immobile si può accedere sia dalla stradina di penetrazione privata da via Lombardia sul lato ovest, sia dalla strada di penetrazione pubblica da via Lombardia sul lato nord. Lo stato di conservazione dell’immobile risulta buono all’interno e con la presenza di buone finiture, i serramenti metallici sono in buone condizioni, le facciate esterne necessitano di una manutenzione straordinaria con idrolavaggio e ridipintura complessiva, la copertura piana e la copertura del vano ascensore necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria per il loro ripristino. All’interno, si evidenzia la presenza di materiale (cartaceo – prototipi – vario) da smaltire, nonché di cabina di verniciatura. Diritto: Catasto Fabbricati - Comune di Monastier di Treviso (TV) - Sez. A - Foglio 10 - Mapp. 718 - Sub. 6: piena proprietà pari all’intero (100,00%). Catasto Terreni - Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 633: piena proprietà pari a 266643/1000000 (26,6643%). Stato di occupazione : libero. Prezzo base: Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00). Offerta minima di partecipazione all’asta: Euro 937.500,00 (novecentotrentasettemilacinquecento/00), pari al prezzo base d’asta ridotto di non oltre un quarto. Rialzo minimo in caso di gara : Euro 20.000,00 (ventimila/00). Cauzione : 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Difformità edilizie : 1. Sono state rilevate delle leggere difformità interne, sanabili con una pratica edilizia in sanatoria e una variazione catastale; in particolare rispetto a quanto riportato nelle tavole grafiche di progetto e nelle planimetrie catastali risultano le seguenti differenze: - piano terra: presenza di tramezzo di separazione nell’ufficio spedizioni, presenza di divisorio nel locale magazzino, presenza di divisorio tecnico nella zona laboratorio, presenza di vetrata di separazione tra il laboratorio e il deposito lavorazione pezzi in lavorazione, assenza di tramezzatura tra deposito pezzi finiti e deposito pezzi in lavorazione, spostamento della porta di accesso all’antibagno del W.C. uomini, presenza di finestra nel sottoscala; - piano primo: presenza di tramezzature leggere trasparenti nella zona magazzino, diversa posizione della porta del locale server, le docce e i W.C. nell’area spogliatoi uomini e donne sono ancora al grezzo. Con riferimento ai costi a carico dell’aggiudicatario per la sanatoria sarà necessario verificare detta pratica con l’Ufficio tecnico comunale e le relative sanzioni saranno calcolate dall’Ufficio stesso con la presentazione della pratica. 2. E’ stata riscontrata inoltre la presenza, non indicata negli elaborati progettuali e catastali, di una cabina tecnica esterna sul lato sud-est del laboratorio ed adiacente allo stesso ed al forno bruciatori, necessaria al funzionamento di macchinari installati all’interno dell’area produttiva. Per questo manufatto potrà essere prevista o la demolizione o una sanatoria con l’applicazione dell’art. 53 - punto 7 nelle N.T.O. del P.I. per i “manufatti edilizi speciali” destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi. Gravami, pesi, vincoli : come descritti nella perizia di stima da pag. 6 a pag. 11. ****** La migliore identificazione e descrizione del lotto è rinvenibile nella perizia di stima del dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, acquisita agli atti della procedura e consultabile in copia presso la cancelleria procedure concorsuali, presso lo studio del Curatore, sul Portale delle Vendite Pubbliche www.pvp.giustizia.it e sui siti internet specializzati www.fallimentitreviso.com , www.tribunale.treviso.giustizia.it , www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , www.canaleaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.asteonline.it , www.corteappello.venezia.it oltre che e sul sito www.slec.it – sezione aste. CONDIZIONI DI VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima predisposta dal dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, depositata presso la Cancelleria delle Procedure Concorsuali del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata come già sopra riportato per la “migliore identificazione e descrizione dei lotti”, e fermi il disposto dell'art. 2922 cod. civ. e le condizioni stabilite dal "Regolamento per la partecipazione alla vendita telematica sincrona a partecipazione mista, ai sensi del D.M. n. 32/2015" (pubblicato sul si to www.fallcoaste.it ). La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette iscrizioni saranno cancellate a spese dell’acquirente. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c. Gli oneri e le spese necessarie alle volture, trascrizioni e cancellazioni sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Qualora il trasferimento del lotto non sia da assoggettarsi obbligatoriamente ad I.V.A., il fallimento si riserva di poter optare comunque all’atto di vendita per il regime di imponibilità I.V.A. della cessione immobiliare. La partecipazione all’asta implica il riconoscimento di aver preso integrale visione di (1) condizioni di vendita, (2) elaborati peritali agli atti della procedura, con relativi allegati , disponibili presso la Cancelleria del Tribunale o previa richiesta al Curatore. L’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’avviso di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA Gli interessati all’acquisto potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea ovvero in forma telematica in base alla modalità di partecipazione scelta. Disposizioni comuni All’offerta dovrà essere, in ogni caso, allegata: a) in caso di offerta presentata da persona fisica, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale dell’offerente, oltre a: o se l’offerente è coniugato in regime di comunione dei beni: valido documento d’identità e codice fiscale del coniuge; o se l’offerente è extracomunitario: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; o se l’offerente è minorenne: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; o se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare; o se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; b) se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto, in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero: o in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; o per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell’organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell’organo competente dell’ente da cui risulti la delega; o per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; documenti tutti che attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. c) eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 585 c.p.c.; d) la richiesta di godimento di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo. Offerta in forma cartacea L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno libero precedente la data della vendita , presso lo studio del Curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso - Via Olivi, n. 2/e (con orario 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:00 di ogni giorno feriale – sabato escluso), in busta chiusa (sigillata) ed in bollo da Euro 16,00. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “busta depositata da ____________” seguita dalle sole generalità di chi consegna la busta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), complete di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni, il nome del Curatore (dott. Renzo Dugo) e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Sarà cura del Curatore ricevere l’offerta, previa identificazione del soggetto che la deposita, apporre sulla busta chiusa la data e l’ora del relativo deposito rilasciando al depositante ricevuta di avvenuto deposito L'offerta analogica dovrà contenere: a) indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente. Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Qualora il soggetto offerente sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; nella circostanza che, in caso di aggiudicazione, si volesse escludere il bene dalla comunione, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all' esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Curatore. Qualora l’offerente sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ditta individuale o società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese o visura societaria aggiornata (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscano al rappresentante o al procuratore il potere di agire in nome dell' ente ai fini della partecipazione alla vendita. E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. b) i dati identificativi dell’immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quello; c) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, come precisato nel presente avviso alla voce “ offerta minima di partecipazione all'asta ” (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015); d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita, nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c.; e) l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica (APE), con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze; f) l’assegno circolare - non trasferibile -, a titolo di cauzione, intestato a "L.G. 69/2024 TRIB. TV" per importo pari o superiore al 10,00% del prezzo offerto, ovvero, in alternativa, la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura alle seguenti coordinate bancarie: IT09 D058 5612 0011 3757 1560 351 c/o Banca Popolare Alto Adige – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con causale " L.G. n. 69/2024 Tribunale di Treviso". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. È precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. La cauzione sarà trattenuta in caso di omesso versamento del saldo prezzo. Offerta in forma telematica L'offerta dovrà essere presentata e pervenire entro le ore 12:00 del giorno libero precedente la data della vendita esclusivamente con modalità telematiche previo accesso al Portale delle Vendite Pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp ) oppure sul sito www.fallcoaste.it , selezionando il bene di interesse tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilando il modulo ministeriale “Offerta Telematica”, firmandolo digitalmente, scaricandolo in formato criptato ed inviandolo a mezzo PEC all’indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it (si invitano gli interessati a leggere attentamente il " Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica ", indicante tutti i passaggi necessari per completare la procedura di presentazione dell'offerta in modalità telematica, disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo: https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/ManualeUtenteOfferta06_08_2021.pdf ). Per la sottoscrizione e trasmissione, l'offerta deve essere, alternativamente: a) sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; b) trasmessa direttamente a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: o l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; o il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015); Nell’ipotesi di presentazione di un’offerta telematica congiunta, da parte di due o più soggetti, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta con firma digitale, la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta (rif. art. 12, commi 4 e 5 del D.M. n. 32/2015). L'offerta con i documenti allegati, da inviarsi all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it , si intende deposit ata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (data indicata nella ricevuta di consegna generata dal sistema PEC). L'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà contenere i dati identificativi stabiliti dagli artt. 12 ss. del D.M. n. 32/2015, da intendersi qui integralmente richiamati: a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail e/o pec dell'offerente. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato Italiano, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale a esempio un codice di sicurezza sociale; in ogni caso, deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization; b) in caso di offerta formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, oltre a quanto sopra previsto a seconda dei casi ( Disposizioni comuni ), la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio dell’offerta medesima: detta procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia per immagine; c) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; d) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; e) il numero o altro dato identificativo del lotto; f) la descrizione del bene; g) l'indicazione del referente della procedura; h) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; i) il prezzo offerto (che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nel presente avviso, ridotto in misura non superiore a un quarto) e il termine per il relativo pagamento; j) l'importo versato a titolo di cauzione; k) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; l) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui sopra; m) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. n. 32/2015; n) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal D.M. n. 32/2015; o) la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Treviso; in mancanza, le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del Tribunale; p) la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura alle seguenti coordinate bancarie: IT09 D058 5612 0011 3757 1560 351 c/o Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.a. – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con causale " L.G. n. 69/2024 Tribunale di Treviso". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. E’ precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. L'offerente deve, inoltre, procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari a euro 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R. n. 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it , seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica". Le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona mista saranno aperte ed esaminate unitamente a quelle analogiche esclusivamente il giorno fissato per l'asta tenuta dal Curatore presso il luogo sopra indicato e alla presenza degli offerenti on-line e di quelli comparsi personalmente o per delega avanti al Curatore. Qualora l'offerente telematico necessiti di assistenza per eventuali problematiche connesse alla presentazione dell'offerta o alla partecipazione all'asta, potrà essere inviata una e-mail all'indirizzo help@fallco.it , oppure contattare il call center di Zucchetti Software Giuridico Srl al n. 0444/346211. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Alla data e all’ora fissate per l'esperimento il Curatore procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto, all'esame delle offerte, sia digitali che cartacee. L’offerta presentata è irrevocabile. Gli offerenti che hanno scelto la presentazione dell'offerta cartacea dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste sopra indicato. Gli offerenti che hanno scelto la presentazione telematica dell'offerta parteciperanno alle operazioni di vendita, ovunque si trovino, esclusivamente mediante connessione al sito www.fallcoaste.it nel l’area riservata, accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute. Gli offerenti telematici ammessi alla gara riceveranno, prima dell’inizio delle operazioni di vendita e all’indirizzo email indicato nel modulo di registrazione, una comunicazione di autorizzazione alla partecipazione. In caso di mancata presenza o connessione dell’offerte, il bene sarà a questi comunque aggiudicato al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) si tratti dell’unico offerente; b) l’offerta sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti; c) una volta disposta la gara, non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell’offerta presentata dall’assente. In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto nell’unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Curatore si riserva la possibilità di far luogo comunque alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute telematicamente unitamente a quelle analogiche, qualora siano presenti più offerte valide, abilitati tutti i partecipanti e oscurando i dati personali degli offerenti on-line, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. Il rilancio minimo è pari a quello più sopra indicato. Ai partecipanti è assegnato, a discrezione del Curatore, un termine compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Curatore provvederà ad informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l’immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo). Ove le offerte siano tutte equiparabili, l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. Dopo la vendita sincrona mista gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene. E’ in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall’art. 217, comma 1, CCII in ordine ai poteri del Giudice Delegato di sospendere o impedire le operazioni di vendita nei termini previsti. AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO Terminata la vendita, il Curatore procederà all'eventuale aggiudicazione e stilerà apposito verbale. Nell' ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Curatore nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa. In caso di consolidamento dell’aggiudicazione il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della procedura, nei successivi 30 giorni, termine questo prorogabile di al massimo ulteriori 60 giorni, su richiesta dell’aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’istruttoria legata alla concessione di mutuo ipotecario garantito dall’immobile aggiudicato. Il trasferimento della proprietà avverrà entro 60 giorni dall’avvenuto versamento del saldo prezzo, per tramite di atto notarile presso un notaio del distretto notarile di Treviso a scelta del curatore. Tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte, volture e trascrizioni relative e conseguenti all’atto di trasferimento, le spese notarili e le spese per l’emissione dell’attestato energetico (A.P.E.) e del Certificato di Destinazione Urbanistica CDU), laddove necessari, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario/acquirente La cancellazione dei gravami avverrà, a seguito di atto notarile di trasferimento e con spese ed oneri a carico dell’aggiudicatario/acquirente, successivamente alla emanazione di apposito decreto del Giudice Delegato ai sensi dell’art. 217, comma 2, CCII. Sarà altresì a cura ed onere dell’aggiudicatario ogni adempimento necessario a sanare le difformità catastali/urbanistiche rilevate in Perizia, eventualmente, se necessario, anche anticipatamente rispetto all’atto notarile di trasferimento dell’immobile, ovvero quelle successivamente rilevate da parte aggiudicataria/acquirente ancorché non risultanti dall’elaborato peritale. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c.; in tal caso, l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c. ************* Per quanto non espressamente previsto, le modalità della vendita sincrona mista saranno regolate dal D.M. n. 32/2015 (anche per il caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio Giustizia - cfr. art. 15). Visite dell’immobile La richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata al Curatore mediante il Portale delle Vendite Pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp/ ) oppure a mezzo mail all’indirizzo dugo@slec-commercialisti.it . Maggiori informazioni, escluse quelle concernenti la presentazione dell’offerta telematica, potranno essere assunte presso il Curatore, dott. Renzo Dugo, con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422/230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it ). Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/979 (GDPR). Treviso, 19 gennaio 2026.
Rottamazione Quinquies
La Legge di Bilancio 2026 stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’ omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36- bis e 36- ter, D.P.R. n. 600/73 e agli articoli 54- bis e 54- ter, D.P.R. n. 633/72) o dall’ omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con e sclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento . Sono ammessi alla Rottamazione- quinquies , purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione- quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione- quater (e relativa riammissione) per i quali, entro il 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute. La definizione agevolata consente di versare il s olo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni , di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026 . La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it . In area riservata - a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È sempre necessario indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’ area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione- quinquies )” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. AdeR renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento. È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro cinque giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies )” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una mail con il link per scaricare, entro cinque giorni, il prospetto informativo.
Bando PNRR “Parco Agrisolare”
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la misura M2C1 – Facility Parco Agrisolare prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Soggetti beneficiari Possono accedere alle agevolazioni gli imprenditori agricoli , le imprese agroindustriali , le cooperative agricole e i loro consorzi , nonché i soggetti costituiti in forma aggregata, quali associazioni temporanee di imprese, reti d’impresa e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Tipologia di interventi ammissibili Il bando finanzia: l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici su fabbricati strumentali all’attività d’impresa; l'acquisto di batterie di accumulo , in abbinamento all'installazione di un sistema fotovoltaico; interventi di riqualificazione delle coperture , quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, il miglioramento dell’isolamento termico e la realizzazione di sistemi di aerazione e tetti ventilati. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per i moduli fotovoltaici, gli inverter, i sistemi di accumulo, i software di gestione dell’impianto, le opere edili necessarie e i costi di connessione alla rete. Per le imprese agricole di produzione primaria, l’impianto deve essere finalizzato prevalentemente all’ autoconsumo energetico o all’autoconsumo condiviso in caso di soggetti aggregati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Entità dell'agevolazione L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili , con ulteriori maggiorazioni per le piccole e medie imprese agricole e per gli investimenti realizzati in zone assistite. Ulteriori informazioni I progetti ammessi dovranno essere completati entro 18 mesi dalla concessione del contributo . Attualmente il bando è in fase di pre-informazione; i termini e le modalità di presentazione delle domande saranno comunicati prossimamente.
Legge di Bilancio 2026 - Novità Persone Fisiche
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 195/2025 cosiddetta Legge di Bilancio 2026 che interessano i contribuenti persone fisiche (non titolari di partita IVA). Aliquote IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione (articolo 1, commi 3 e 4) Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro. Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro. La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’01.01.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall’01.01.2026 - Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro (articolo 1, commi 3 e 4) Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità (articolo 1, commi 201 e 202) Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali; il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006. Criptovalute - Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins (articolo 1, comma 28) Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività, le quali, dall’01.01.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33%, come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi (articolo 1, comma 17) Dal periodo d’imposta 2026 cambia in modo rilevante la disciplina delle locazioni brevi, con un forte restringimento dell’ambito non imprenditoriale; mentre fino al 2025 era consentita la locazione breve fino a quattro appartamenti, dal 2026 la disciplina potrà essere applicata solo se gli immobili locati con contratti brevi sono al massimo due. A partire da tre appartamenti, scatterà automaticamente la presunzione di attività d’impresa, con obbligo di partita IVA, assoggettamento a IVA e contributi, tassazione come reddito d’impresa ed esclusione della cedolare secca. Resta ferma la definizione di locazione breve (contratti fino a 30 giorni stipulati da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa), così come il regime della cedolare secca con aliquota ordinaria del 26% e aliquota agevolata del 21%, applicabile a un solo immobile scelto dal contribuente. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (articolo 1, commi 35 - 40) Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.09.2026. I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione; nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Nell’ambito delle imposte indirette, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Legge di Bilancio 2026 - Novità Imprese
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 cosiddetta Legge di Bilancio 2026 che interessano le imprese. Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione (articolo 1, comma 14) Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (articolo 1, comma 144) Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili). Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’01.01.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’01.01.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Iper-ammortamenti (articolo 1, comma 427-436) Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.09.2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni: materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026); materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; Gli stessi bene devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura compresa tra il 50% e il 180%, variabile in base all’entità di investimento. Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento (articolo 1, comma 770) Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0. Legge Sabatini – Rifinanziamento (articolo 1, comma 468) Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l’anno 2026; 450 milioni di euro per l’anno 2027. Rottamazione “ quinquies ” (articolo 1, comma 82-101) È prevista una nuova rottamazione dei ruoli (“ rottamazione-quinquies ”) che riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023, limitatamente agli omessi versamenti derivanti da dichiarazioni presentate, alle attività di liquidazione automatica e controllo formale, nonché ai contributi INPS dichiarati e non versati. Sono inclusi anche i carichi relativi a violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali, con il solo stralcio di interessi e maggiorazioni. Restano esclusi i carichi derivanti da atti di accertamento e da avvisi di liquidazione o recupero. L’adesione consente lo stralcio delle sanzioni, degli interessi (compresi quelli di mora) e degli aggi di riscossione. La domanda dovrà essere presentata in via telematica entro il 30.04.2026; l’Agente della Riscossione comunicherà gli importi dovuti entro il 30.06.2026. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza il 31.07.2026 e applicazione di interessi del 3% annuo dal 01.08.2026. È ammessa la partecipazione anche dei contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, salvo coloro che risultavano in regola con i pagamenti al 30.09.2025. Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti (articolo 1, comma 725) Viene modificata in modo significativo la disciplina del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti di esercenti arti e professioni. Viene eliminata la soglia dei 5.000 euro sia con riferimento all’importo del pagamento, sia all’ammontare del debito iscritto a ruolo: di conseguenza, qualsiasi pagamento dovuto a professionisti potrà essere sottoposto a verifica e sospensione anche in presenza di ruoli di importo minimo, inclusi quelli non tributari (es. sanzioni stradali, contributi previdenziali e alle Casse professionali). Prima di effettuare il pagamento, la Pubblica Amministrazione dovrà verificare telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del beneficiario; in caso di esito positivo, il pagamento sarà sospeso nei limiti del debito e l’importo corrispondente verrà assegnato all’Agente della Riscossione, con erogazione al professionista della sola parte residua. Le nuove regole si applicano ai pagamenti da disporre a decorrere dal 15.06.2026. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro (articolo 1, comma 116) La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza. La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’01.01.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento). Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri (articolo 1, comma 437) Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Bando Auto 2025 Regione Veneto
La Regione Veneto ha pubblicato il Bando Auto 2025, finalizzato a incentivare la rottamazione di veicoli inquinanti e il contestuale acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto. Soggetti beneficiari Il bando è rivolto ai cittadini residenti in Veneto, in possesso di ISEE ordinario 2025 non superiore a € 60.000. È ammessa una sola domanda per nucleo familiare e non possono accedere coloro che hanno già beneficiato di analoghi contributi regionali negli anni 2022–2024. Tipologia di interventi ammissibili Sono finanziabili: la rottamazione di veicoli particolarmente inquinanti; l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica (non usati né km 0) a basso impatto ambientale, sia autovetture che motoveicoli. Il contributo varia in funzione di: valore ISEE; categoria ambientale del veicolo rottamato; emissioni del veicolo acquistato. Entità dell'agevolazione fino a € 15.000 per le autovetture; fino a € 4.000 per i motoveicoli; nel limite massimo del 60% del costo di acquisto. Il prezzo massimo ammissibile è pari a € 40.000 + IVA per le auto e € 10.000 + IVA per i motoveicoli. Presentazione delle domande Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica: dalle ore 10:00 del 18 novembre 2025 alle ore 12:00 del 13 febbraio 2026 L’accesso alla piattaforma regionale avviene tramite SPID o CIE.È necessario essere in possesso dell’ISEE ordinario 2025 (non è valido l’ISEE 2026). Ulteriori condizioni Il veicolo da rottamare deve essere intestato al richiedente e il mezzo acquistato dovrà essere mantenuto per il periodo minimo previsto dal bando, pena la revoca del contributo.
Controlli e adempimenti IVA di inizio anno
Confidando di fare cosa gradita, come di consueto, si segnalano alcuni adempimenti e scadenze in materia di IVA. Soglie per contabilità ordinaria – semplificata e liquidazioni periodiche (trimestrali) La Legge di Bilancio 2023 ha elevato le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata per le imprese e, di conseguenza, le soglie per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale per imprese e professionisti. Per effetto della modifica, il regime di contabilità semplificata è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a: Euro 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; Euro 800.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. I contribuenti che per l’anno 2025 si sono avvalsi della facoltà di eseguire le liquidazioni periodiche dell’IVA con cadenza trimestrale , devono verificare, nel caso volessero continuare ad avvalersi dell’opzione, l’ammontare del volume d’affari realizzato nel corso dell’anno appena concluso. Alla luce di quanto sopra descritto, per l’anno 2026 le liquidazioni possono essere eseguite con periodicità trimestrale solo qualora nel 2025 non siano stati superati i seguenti limiti di volume d’affari: - imprese esercenti attività di servizi Euro 500.000,00 - imprese esercenti attività di cessione di beni Euro 800.000,00 - imprese esercenti attività mista Euro 800.000,00 Pro-rata (aliquota) I contribuenti che nel corso dell’anno 2025 abbiano effettuato operazioni esenti IVA e rientranti nell’oggetto proprio dell’attività svolta devono verificare extra - contabilmente, prima di eseguire la prima liquidazione periodica IVA dell’anno 2026, l’entità del pro-rata provvisorio di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Plafond I contribuenti che nell’anno 2026 intendano avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza subire la rivalsa dell’IVA da parte dei loro cedenti, devono procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per essere qualificati “esportatori abituali”, nonché alla determinazione del “plafond” eventualmente disponibile. Si ricorda che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che abbiano effettuato nell’anno precedente operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/72 e assimilate (cessioni intracomunitarie) per importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo. Modelli INTRASTAT Si ricorda che dal 2022 sono entrate in vigore le novità di seguito riportate: per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) : è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata; è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci; per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale; per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro; non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta; è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata; per le le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater) : oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti); non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento; resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti). Si ricorda che, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT. Riepilogo periodicità di presentazione : Intrastat acquisti di beni e servizi Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi: • per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 350.000; • per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000. Intrastat vendite di beni e servizi Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive. Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti. Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.
Proroga obbligo di stipula della polizza catastrofale – Turismo e ristorazione - Pesca e acquacoltura
Si informa che la bozza del decreto Milleproroghe ha disposto un rinvio dei termini per l’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi da calamità naturali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare, per le micro e piccole imprese operanti nei settori della ristorazione/somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale da gioco, ecc.) e delle attività turistico‑ricettive (alberghi, ostelli, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze, ecc.), il termine per adeguarsi slitta al 31 dicembre 2026 . Restano invece invariati i termini per: micro e piccole imprese di settori diversi da quelli sopra indicati (31 dicembre 2025); medie imprese (1 ottobre 2025); grandi imprese (31 marzo 2025 con sanzioni applicabili dal 30 giugno 2025). La proroga si applica esclusivamente alle imprese che rientrano nei parametri dimensionali di micro o piccola impresa. Lo stesso decreto prevede lo slittamento del termine al 31 dicembre 2026 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura ; in questo caso, la proroga, riguarda le imprese di qualsiasi dimensione.
Assicurazione catastrofale per piccole imprese
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2025 si rende necessario stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali a tutela della vostra impresa. Come normativamente previsto, i beni dell’impresa soggetti a tale obbligo sono: terreni e fabbricati (sia di proprietà che condotti in locazione); impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche successivamente alla scadenza dell’obbligo, se la singola misura lo prevede. Vi inviti amo a verificare l’adeguatezza delle coperture attuali e i relativi massimali. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari precedentemente pubblicate: https://www.slec.it/post/obbligo-di-stipula-di-polizze-assicurative-contro-i-rischi-catastrofali ; https://www.slec.it/post/rinvio-dell-obbligo-di-stipulare-le-polizze-catastrofali ; https://www.slec.it/post/obbligo-assicurazione-da-eventi-catastrofali-rinviato-al-31-marzo-2025 .
