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Proroga obbligo di stipula della polizza catastrofale – Turismo e ristorazione - Pesca e acquacoltura

Proroga obbligo di stipula della polizza catastrofale – Turismo e ristorazione - Pesca e acquacoltura

Si informa che la bozza del decreto Milleproroghe ha disposto un rinvio dei termini per l’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura dei rischi da calamità naturali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. In particolare, per le micro e piccole imprese operanti nei settori della ristorazione/somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale da gioco, ecc.)  e delle attività turistico‑ricettive (alberghi, ostelli, bed and breakfast, affittacamere, case vacanze, ecc.), il termine per adeguarsi slitta  al 31 dicembre 2026 . Restano invece invariati i termini  per: micro e piccole imprese di settori diversi da quelli sopra indicati (31 dicembre 2025); medie imprese (1 ottobre 2025); grandi imprese (31 marzo 2025 con sanzioni applicabili dal 30 giugno 2025). La proroga si applica esclusivamente alle imprese che rientrano nei parametri dimensionali di micro o piccola impresa. Lo stesso decreto prevede lo slittamento del termine al 31 dicembre 2026 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura ; in questo caso, la proroga, riguarda le imprese di qualsiasi dimensione.

Assicurazione catastrofale per piccole imprese

Assicurazione catastrofale per piccole imprese

Si ricorda che entro il 31 dicembre 2025  si rende necessario stipulare una polizza assicurativa contro eventi catastrofali a tutela della vostra impresa. Come normativamente previsto, i beni dell’impresa soggetti a tale obbligo sono: terreni e fabbricati (sia di proprietà che condotti in locazione); impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche successivamente alla scadenza dell’obbligo, se la singola misura lo prevede. Vi inviti amo a verificare l’adeguatezza delle coperture attuali e i relativi massimali. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari precedentemente pubblicate: https://www.slec.it/post/obbligo-di-stipula-di-polizze-assicurative-contro-i-rischi-catastrofali ; https://www.slec.it/post/rinvio-dell-obbligo-di-stipulare-le-polizze-catastrofali ; https://www.slec.it/post/obbligo-assicurazione-da-eventi-catastrofali-rinviato-al-31-marzo-2025 .

Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025

Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025

Si riporta, come di consueto in questo periodo dell'anno, una tabella di sintesi che illustra il regime fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza. A decorrere dall’inizio del 2025, è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese per omaggi e delle spese di rappresentanza. In particolare, le spese sono deducibili esclusivamente qualora sostenute tramite mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari, carte di debito/credito, assegni bancari e circolari e piattaforme digitali quali Apple Pay, Google Pay, Satispay e Paypal. Ne consegue che gli acquisti effettuati in contanti non possono essere considerati deducibili, anche laddove rispettino i limiti di valore previsti dalla normativa sugli omaggi. Si precisa inoltre che l’obbligo di tracciabilità si applica anche ad eventuali spese di rappresentanza e omaggi sostenuti all’estero, a differenza del regime previsto per le spese di trasferte, per le quali sono previste limitazioni territoriali. Omaggi a cliente e fornitori La normativa in vigore prevede che: se un’impresa dona a clienti o fornitori beni che non rientrano nell’attività caratteristica  dell’impresa (ossia non oggetti della produzione o commercio abituale), gli omaggi sono integralmente deducibili  dal reddito d’impresa se il valore “unitario” dell’omaggio non supera € 50,00 ; se l’omaggio comprende più beni (per esempio un pacchetto regalo o un cesto natalizio), la soglia dei € 50,00 si applica al valore complessivo della confezione — non al singolo articolo.; qualora il valore complessivo superi € 50,00, la spesa deve essere considerata come spesa di rappresentanza : in tal caso la deducibilità è ammessa solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite per tale categoria. Se l’omaggio riguarda beni che fanno parte dell’attività propria dell’impresa, ma il valore normale di mercato: non supera € 50,00, il costo di produzione sostenuto è interamente deducibile; se, viceversa, supera € 50,00, la spesa rientra tra le spese di rappresentanza, deducibile secondo normativa vigente. Quando si parla di spese di rappresentanza, la deducibilità richiede che la spesa sia inerente all’attività aziendale e sostenuta in modo congruo — cioè proporzionato all’obiettivo promozionale o commerciale, secondo quanto previsto dal decreto attuativo. Omaggi a dipendenti o collaboratori Le liberalità a favore di dipendenti o collaboratori non rientrano nella disciplina degli “omaggi a clienti/fornitori”: costituiscono spese per lavoro dipendente e sono deducibili come tali. In tal caso non si applica la soglia dei € 50,00 prevista per l’omaggio a cliente, né la qualificazione come spesa di rappresentanza. Caso particolareggiato è rappresentato dalle spese per cene natalizie con i dipendenti: le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Aspetti IVA per gli acquisti di beni destinati a omaggi a clienti/fornitori con valore unitario non superiore ad € 50,00, l’IVA è detraibile; se il valore supera € 50,00, l’IVA sull’acquisto non è detraibile. La cessione gratuita dell’omaggio (a cliente o fornitore) costituisce un'operazione “fuori campo IVA” se i beni non rientrano nell’attività propria dell’impresa; viceversa, se gli stessi rientrano nell'attività d'impresa, l'operazione sarà soggetta ad IVA: Raccomandazioni operative verificare e documentare sempre il valore complessivo dell’omaggio nel suo insieme (non dei singoli oggetti); conservare fattura, ricevute o documentazione di acquisto, e — in caso di beni prodotti internamente — la documentazione del costo di produzione; se si tratta di omaggi a clienti/fornitori di valore superiore a € 50,00, verificare che la spesa possa rientrare tra le spese di rappresentanza rispettando i criteri di inerenza e congruità.

Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025

Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025

Si riporta, come di consueto in questo periodo dell'anno, una tabella di sintesi che illustra il regime fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza. A decorrere dall’inizio del 2025, è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese per omaggi e delle spese di rappresentanza. In particolare, le spese sono deducibili esclusivamente qualora sostenute tramite mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari, carte di debito/credito, assegni bancari e circolari e piattaforme digitali quali Apple Pay, Google Pay, Satispay e Paypal. Ne consegue che gli acquisti effettuati in contanti non possono essere considerati deducibili, anche laddove rispettino i limiti di valore previsti dalla normativa sugli omaggi. Si precisa inoltre che l’obbligo di tracciabilità si applica anche ad eventuali spese di rappresentanza e omaggi sostenuti all’estero, a differenza del regime previsto per le spese di trasferte, per le quali sono previste limitazioni territoriali. Omaggi a cliente e fornitori La normativa in vigore prevede che: se un’impresa dona a clienti o fornitori beni che non rientrano nell’attività caratteristica  dell’impresa (ossia non oggetti della produzione o commercio abituale), gli omaggi sono integralmente deducibili  dal reddito d’impresa se il valore “unitario” dell’omaggio non supera € 50,00 ; se l’omaggio comprende più beni (per esempio un pacchetto regalo o un cesto natalizio), la soglia dei € 50,00 si applica al valore complessivo della confezione — non al singolo articolo.; qualora il valore complessivo superi € 50,00, la spesa deve essere considerata come spesa di rappresentanza : in tal caso la deducibilità è ammessa solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite per tale categoria. Se l’omaggio riguarda beni che fanno parte dell’attività propria dell’impresa, ma il valore normale di mercato: non supera € 50,00, il costo di produzione sostenuto è interamente deducibile; se, viceversa, supera € 50,00, la spesa rientra tra le spese di rappresentanza, deducibile secondo normativa vigente. Quando si parla di spese di rappresentanza, la deducibilità richiede che la spesa sia inerente all’attività aziendale e sostenuta in modo congruo — cioè proporzionato all’obiettivo promozionale o commerciale, secondo quanto previsto dal decreto attuativo. Omaggi a dipendenti o collaboratori Le liberalità a favore di dipendenti o collaboratori non rientrano nella disciplina degli “omaggi a clienti/fornitori”: costituiscono spese per lavoro dipendente e sono deducibili come tali. In tal caso non si applica la soglia dei € 50,00 prevista per l’omaggio a cliente, né la qualificazione come spesa di rappresentanza. Caso particolareggiato è rappresentato dalle spese per cene natalizie con i dipendenti: le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Aspetti IVA per gli acquisti di beni destinati a omaggi a clienti/fornitori con valore unitario non superiore ad € 50,00, l’IVA è detraibile; se il valore supera € 50,00, l’IVA sull’acquisto non è detraibile. La cessione gratuita dell’omaggio (a cliente o fornitore) costituisce un'operazione “fuori campo IVA” se i beni non rientrano nell’attività propria dell’impresa; viceversa, se gli stessi rientrano nell'attività d'impresa, l'operazione sarà soggetta ad IVA. Il cedente può scegliere se applicare o meno la rivalsa dell’imposta al proprio cessionario: infatti la rivalsa Iva non è obbligatoria. Qualora l’impresa decida di addebitare la sola IVA al destinatario dell’omaggio, il fornitore applica la rivalsa e emette regolare fattura elettronica con: TD01 (fattura immediata); oppure TD24 (fattura differita), con obbligo di DDT che attesti la data di consegna. Per la cessione gratuita di beni propri, è comunque raccomandata l’emissione del documento di trasporto con causale “omaggio / cessione gratuita”, così da identificare il destinatario e dimostrare l’inerenza dell’operazione. Alternativamente, la normativa ammette la registrazione su registro degli omaggi, annotando valori normali e imposta distinta per aliquote. Nella prassi, le imprese scelgono generalmente di non addebitare l’IVA al cliente. In tale caso, il cedente emette autofattura: singola per ogni cessione, oppure cumulativa mensile, riportando valore del bene (prezzo di acquisto/costo), aliquota, imposta e la dicitura “ autofatturazione per omaggi ”. Raccomandazioni operative verificare e documentare sempre il valore complessivo dell’omaggio nel suo insieme (non dei singoli oggetti); conservare fattura, ricevute o documentazione di acquisto, e — in caso di beni prodotti internamente — la documentazione del costo di produzione; se si tratta di omaggi a clienti/fornitori di valore superiore a € 50,00, verificare che la spesa possa rientrare tra le spese di rappresentanza rispettando i criteri di inerenza e congruità.

Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

Con l’articolo 13 del Decreto Legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) da parte degli amministratori di società. Soggetti obbligati La nuova norma dispone che sono tenuti all’adempimento, in via alternativa: l’amministratore unico   l’amministratore delegato il Presidente del Consiglio di amministrazione solo qualora non vi siano amministratori delegati e si applica a: coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente; coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025. L’obbligo riguarda società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi gli amministratori di società di persone e i soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.). Indirizzo Pec Il decreto precisa, inoltre, che i l domicilio digitale dell’amministratore NON può coincidere con quello dell’impresa , pertanto l’amministratore tenuto all’obbligo dovrà essere dotato di proprio indirizzo Pec. Termine Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati  il 31 dicembre 2025 . Sanzioni Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro). Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione. Richiesta Vi invitiamo pertanto, entro e non oltre il 30 novembre 2025, a comunicare alla nostra segreteria l’indirizzo Pec dell’amministratore tenuto alla nuova obbligazione  e restiamo disponibili per eventuale supporto.

Collegamento obbligatorio tra corrispettivi e pagamenti elettronici

Collegamento obbligatorio tra corrispettivi e pagamenti elettronici

Dal 01/01/2026 diventa obbligatorio il collegamento tra registratori telematici (RT)  e strumenti di pagamento elettronico  (POS, app, wallet), come previsto dalla legge di bilancio 2025 e da un recente provvedimento AdE. Gli esercenti devono associare: la matricola del RT; l’ identificativo univoco  degli strumenti di pagamento elettronico. Il collegamento avverrà esclusivamente tramite il nuovo servizio web  disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi . Accedendo all’area riservata del portale, l’esercente dovrà: registrare gli strumenti di pagamento elettronico; abbinarli ai registratori telematici censiti; indicare l’unità locale di utilizzo. L’operazione potrà essere svolta anche tramite intermediario delegato. Le tempistiche di entrata in vigore sono le seguenti: strumenti già attivi a gennaio 2026:  collegamento da effettuare entro 45 giorni  dal rilascio del nuovo servizio web (atteso per marzo 2026); strumenti attivati dopo il 31 gennaio 2026:  collegamento tra il sesto giorno del secondo mese successivo  alla disponibilità del POS ed entro fine mese . Le stesse scadenze valgono per modifiche o disattivazioni. I Registratori Telematici dovranno: memorizzare forma di pagamento  e importo  al momento della vendita; trasmettere i dati giornalmente , insieme ai corrispettivi. Si applicano le sanzioni previste per i corrispettivi telematici, tra cui: violazioni di memorizzazione/trasmissione dei pagamenti elettronici; sanzione da Euro 1.000 ad Euro 4.000 per mancato collegamento RT–strumento di pagamento.

Bonus mamme 2025

Bonus mamme 2025

Si ricorda che è stato introdotto il nuovo Bonus mamme , un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli . Il Bonus spetta alle: madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Sono escluse dal Bonus le lavoratrici madri con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato (queste ultime possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota di contributi posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, legge di bilancio 2024). Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro . L'importo di 40 euro mensili , esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2025, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre, per un massimo di 480 euro annui. Verrà erogato entro il mese di febbraio 2026 per le restanti domande non liquidate a dicembre. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato al 9 dicembre 2025 , considerando che la scadenza originaria del 7 dicembre cade di domenica e che l'8 è festivo. Di seguito le scadenze : 9 dicembre 2025 : per chi ha già maturato i requisiti; 31 gennaio 2026 : per chi matura i requisiti dopo il 9 dicembre ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025. È possibile richiedere il Bonus sul sito dell'INPS attraverso il servizio online , accedendo tramite le proprie credenziali, ovvero anche tramite patronati o Contact Center.

Fondo Veneto Energia “Efficientamento Energetico Imprese”

Fondo Veneto Energia “Efficientamento Energetico Imprese”

La Regione Veneto sostiene le imprese e i professionisti che investono in efficienza energetica e sostenibilità. Attraverso il Fondo Veneto Energia – “Efficientamento Energetico Imprese” , è possibile ottenere un contributo a fondo perduto fino al 20%  e un finanziamento agevolato  per coprire il 100% degli investimenti volti a ridurre i consumi energetici o a produrre energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è volto a supportare la transizione ecologica delle aziende, migliorando la competitività e riducendo l’impatto ambientale delle attività produttive. Soggetti beneficiari Possono accedere alle agevolazioni: PMI e professionisti/lavoratori autonomi  con sede legale o unità operativa in Veneto ; Operanti nei settori indicati dalle sezioni ATECO  ammissibili (B, C, E, F, G, I, J, L, M, N, P, Q, R, S), con alcune esclusioni specifiche. Le imprese devono: essere attive e iscritte al Registro Imprese; non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali; disporre della sede operativa oggetto dell’intervento per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda; possedere una diagnosi energetica  (ammissibile se effettuata dal 1° gennaio 2024). Tipologia di interventi ammissibili Sono ammessi investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici  o alla produzione di energia da fonti rinnovabili , da realizzare dopo la presentazione della domanda. A. Efficientamento del ciclo produttivo Sostituzione di macchinari e attrezzature con nuovi a minore consumo energetico; Installazione di sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (es. inverter, pompe di calore, rifasatori); Illuminazione LED a basso consumo con dispositivi di controllo intelligenti. B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali Interventi sugli edifici delle unità operative; Efficientamento di impianti di riscaldamento/raffrescamento con generatori non alimentati da combustibili fossili. (Sono esclusi interventi di natura strutturale sugli immobili). C. Impianti di energie rinnovabili per l’autoconsumo Installazione di impianti fotovoltaici o solari termici, eventualmente con sistemi di accumulo, a supporto dei cicli produttivi. D. Sistemi di monitoraggio e controllo Sistemi hardware/software per la rilevazione, il monito raggio e la gestione dei consumi energetici (ammissibili fino al 20% della spesa). Entità e forma dell’agevolazione L’incentivo è composto da: 20% a fondo perduto ; finanziamento agevolato  fino al 100% dell’investimento. Sono ammessi investimenti: minimi di €100.000 ; massimi di €1.000.000 . Il progetto deve garantire almeno il 30% di riduzione dei consumi energetici o delle emissioni di gas serra . Procedura per l’accesso alle agevolazioni e scadenza La selezione delle domande avviene con procedura valutativa a sportello , secondo l’ordine cronologico di presentazione e il raggiungimento di un punteggio minimo.

Bando Marchi

Bando Marchi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso operativa per l’annualità 2025, tra le altre, la misura “Marchi” finalizzata alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese. Descrizione Bando Marchi Il bando intende supportare le imprese nella tutela dei marchi all’estero   mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo a fondo perduto, attraverso le seguenti Misure agevolative: Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.   Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità: -       avere sede legale e operativa in Italia; -       essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione.   Inoltre   per la misura A: -       aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché -       aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;   per la Misura B: aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, almeno una delle seguenti attività: -     il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; -     il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; -    il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché -    aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.   Tipologia di interventi ammissibili Per la Misura A , sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati: -       progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; -       assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library; -       ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio; -       assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione; -       tasse di deposito presso EUIPO. Per la Misura B , sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:  -       progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione; -       assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library; -       ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio; -       assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; -       tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.   Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione.     Entità e forma dell'agevolazione La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 2.000.000,00. Per la Misura A , le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85%.   Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00. Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95%.   Si riportano le seguenti precisazioni sulla misura B: -       per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2022 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00; -       per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2022 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2022; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.   Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di massimo € 25.000,00     Procedura per l’accesso alle agevolazioni e scadenza La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Contributo a fondo perduto per partecipazione a fiere nazionali e internazionali in Italia

Contributo a fondo perduto per partecipazione a fiere nazionali e internazionali in Italia

La Legge quadro per il Made in Italy prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato a incentivare la partecipazione delle PMI a fiere nazionali e internazionali.   Beneficiari Le PMI che possono accedere all’agevolazione devono avere le seguenti caratteristiche: sede legale e/o operativa in Italia; partecipare alle  manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia  riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica (individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025) che si tengono nel periodo compreso tra l'8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025 ; avere almeno due bilanci depositati o redatti.   Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati  non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.     Agevolazione L’incentivo consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di Euro 10.000  per impresa. L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento.     Interventi e spese ammissibili Le agevolazioni coprono, fino a esaurimento delle risorse, le seguenti spese: affitto degli spazi espositivi, inclusi servizi assicurativi e altri oneri obbligatori; allestimento degli spazi, progettazione e collegamenti ai servizi pubblici; pulizia dello spazio espositivo; trasporto e spedizione dei campionari, facchinaggio incluso; trasporto e stoccaggio dei materiali esposti; noleggio di impianti audio-visivi e attrezzature; impiego di hostess, steward e interpreti; servizi di catering per buffet nello spazio espositivo; attività di comunicazione e promozione, inclusi brochure, cataloghi, poster, video e altri contenuti multimediali. Non sono ammissibili le tasse e imposte, ad eccezione dell’IVA non recuperabile come costo effettivo.   Presentazione della domanda Le domande di assegnazione del buono dovranno pervenire esclusivamente tramite procedura informatica (il cui link sarà reso disponibile, in tempo utile, nella sezione dedicata agli Incentivi del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sul sito internet del soggetto gestore ( www.invitalia.it ),  dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 28 ottobre 2025 . Tutti i dettagli sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/interventi-a-favore-del-settore-fieristico-e-dei-mercati-rionali

Mini IRES 2025

Mini IRES 2025

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08/08/2025 ha dato attuazione alla cosiddetta “mini IRES”, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione consente, per il periodo d’imposta 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti.   Soggetti interessati Possono accedere alla mini IRES tutte le società ed enti soggetti a IRES . Per gli enti non commerciali, la riduzione si applica solo al reddito derivante dall’attività commerciale. Restano esclusi: le società e gli enti in liquidazione ordinaria o sottoposti a procedure concorsuali di tipo liquidatorio; i soggetti che determinano il reddito (anche solo in parte) con regimi forfetari.   Condizioni generali Per ottenere la riduzione dell’aliquota è necessario che, congiuntamente, siano soddisfatte le seguenti condizioni: Accantonamento dell’utile 2024 . Almeno l’80% dell’utile civilistico dell’esercizio chiuso al 31/12/2024 deve essere destinato a riserva e quindi non distribuito ai soci. È ammessa la distribuzione ai soci fino a un massimo del 20% dell’utile 2024, senza perdere il beneficio. Investimenti “rilevanti” . A partire dal 01/01/2025 ed entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione 2025 (per i soggetti solari, 31/10/2026), devono essere effettuati investimenti in beni 4.0 o 5.0 (beni materiali e immateriali individuati dalla normativa Transizione 4.0 e 5.0). L’ammontare complessivo degli investimenti deve essere pari al maggiore tra: 30% dell’utile 2024 accantonato, 24% dell’utile 2023, 20.000 euro. I beni 4.0 devono essere interconnessi ai sistemi aziendali (l’interconnessione può avvenire anche dopo l’entrata in funzione purché le caratteristiche tecniche lo consentano fin dall’origine); i beni 5.0 devono assicurare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% (sulla struttura produttiva) o del 5% (sui processi).Per la mini IRES non sono richiesti gli adempimenti informativi previsti per i crediti d’imposta 4.0/5.0. Incremento occupazionale e assenza di ammortizzatori sociali . È necessario dimostrare un aumento della base occupazionale e che l’impresa non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito.

Disposizioni in materia di split payment

Disposizioni in materia di split payment

Il DL 84/2025 ha modificato il regime IVA dello split payment, escludendo dal perimetro di applicazione dello stesso, a decorrere dal 01/07/2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. L'Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 27/06/2025, ha chiarito che la nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa (ossia trasmessa al Sistema di interscambio) a partire dal 01/07/2025. Non è rilevante, quindi, la data di effettuazione dell'operazione, ma esclusivamente quella di emissione della fattura. Di conseguenza, il meccanismo dello split payment, resta applicabile alle operazioni verso società FTSE MIB esclusivamente per le fatture emesse entro il 30/06/2025. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL 84/2025 (ovvero alla data del 02/08/2025).

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