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Rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali
Stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, prevedrebbe che: le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025; le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026. Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni ovvero per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Si riportano di seguito i requisiti dimensionali per verificare la categoria di appartenenza; per tale verifica, deve essere rispettato il requisito relativo ai dipendenti e uno tra il fatturato e totale di bilancio. Categoria d’impresa Micro Piccole Medie Unità lavorative annue < 10 < 50 < 250 Fatturato annuo (MLN Euro) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50 Totale di bilancio annuo (MLN Euro) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 43 Le grandi imprese non soddisfano i requisiti delle PMI. Come già ricordato con la nostra circolare del 28 Febbraio 2025 ( https://www.slec.it/post/obbligo-assicurazione-da-eventi-catastrofali-rinviato-al-31-marzo-2025 ), le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, che siano, micro, piccole o medie erano chiamate a stipulare le polizze a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti sulle questioni ancora incerte e provvederemo ad aggiornarvi tempestivamente non appena saranno disponibili novità.
Bando Imprenditoria Femminile
Il Bando è volto a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi nonché le attività professionali esercitate da donne, operanti in forma singola, associata o societaria, al fine di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto. Ambito Soggettivo Le attività che potranno beneficiare dell’agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c); professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali, residenti da almeno due anni in Veneto. In caso di professioniste operanti in forma associata, l’Associazione professionale o lo Studio associato devono essere costituiti in maggioranza da donne residenti nel Veneto da almeno due anni. Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando nel BUR . L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere iscritta al Registro delle Imprese alla data di pubblicazione del bando nel BUR. E’ sufficiente l’iscrizione come impresa «inattiva». La professionista deve essere titolare di Partita IVA alla data di pubblicazione del bando nel BUR. Ambito Temporale Saranno ammissibili gli interventi effettuati: a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 16 dicembre 2025 ; per le nuove imprese: dalla data di iscrizione al Registro Imprese, se successiva mentre per le professioniste: dalla data di inizio attività rilevato dal Certificato di attribuzione della partita IVA, se successiva. Spese agevolabili Categorie di spese ammissibili (PMI) : macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (acquisto anche tramite operazioni di leasing finanziario); arredi (max. 15.000,00 euro); autocarri a esclusivo uso aziendale (ammesso un valore forfettario pari a 12.000,00 euro); opere murarie e di impiantistica (max. 10.000,00 euro); realizzazione di impianti a fonti rinnovabili: • per impianti fino a 22 kW euro 8.000,00 • per impianti superiori a 22 kW euro 20.000,00 software, realizzazione di siti web e di e-commerce (max. 10.000,00 euro); riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (max. 10.000,00 euro); spese generali (costo calcolato in misura forfettaria pari a euro 3.500,00 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti). Categorie di spese ammissibili (Professioniste) : macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (acquisto anche tramite operazioni di leasing finanziario); arredi (max. 5.000,00 euro); opere murarie e di impiantistica (max. 3.000,00 euro); software, realizzazione di siti web e di e-commerce (max. 4.000,00 euro); riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (max. 3.000,00 euro); spese generali (costo calcolato in misura forfettaria pari a euro 2.000,00 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti). Misura del contributo Il contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento (regime «de minimis »). Le domande sono valutate in base dell’ordine di invio considerando una serie di criteri di priorità (consultabili alla pagina del bando: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=11604&fromPage=Elenco&high=femmin) . La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line , attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione del Veneto a partire dalle ore 10.00 di martedì 11 marzo 2025, fino alle ore 12.00 di martedì 25 marzo 2025 .
Rivalutazione delle partecipazioni
La norma agevolativa che prevede la rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate rimarrà stabilmente efficacie nel nostro sistema impositivo. Viene confermata anche l'estensione del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Per avvalersi della rivalutazione dal 2025, occorre possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio e il perfezionamento dell'opzione dipenderà dal versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre dello stesso anno e, per le partecipazioni non quotate, dal giuramento della perizia di stima entro la medesima data. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate introdotta a regime dal 2025 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, senza che sia prevista alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) sarà riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, c.d. "capital gain", indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi. In particolare, sono interessati dalla disposizione agevolativa: le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa; le società semplici e i soggetti ad esse equiparate; gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa; i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Costituiscono partecipazioni rivalutabili : le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società; i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). L'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute al 1° gennaio deve essere versata: dal soggetto possessore della partecipazione (ad esempio persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente); entro il 30 novembre del medesimo anno, fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l'importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Fino al 2024, per le partecipazioni non quotate è stato utilizzato il codice tributo "8055", mentre per quelle quotate è stato introdotto il codice tributo "8057". In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene ragionevole ipotizzare che tali codici tributo saranno confermati. È possibile inoltre optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva: a questi fini, le rate devono essere di pari importo. In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 30 novembre deve essere versata solo la prima rata ai fini del perfezionamento dell'opzione.
Divieto FE per prestazioni sanitarie ai privati
La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha confermato il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria , con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018). Inoltre, tale divieto è da intendersi esteso, per tutto il 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Resta fermo l'obbligo di emettere fattura via SdI se il committente non è una persona fisica, fermo restando che dalla stessa non devono emergere dati personali sensibili dei pazienti.
Obbligo assicurazione da eventi catastrofali rinviato al 31 marzo 2025
Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, convertito con L. 15/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 ha stabilito il rinvio al 31 marzo 2025 dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi, a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione “Attivo”, voce B-II, n. 1, 2 e 3, cod. civ., direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. In particolare l’obbligo di stipula di dette assicurazioni: si applica: a tutte le imprese con sede legale in Italia (con alcune eccezioni riferite alle imprese agricole e imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio); alle imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio; e riguarda i beni iscritti nell’ Attivo dello stato patrimoniale, voce B-II (immobilizzazioni materiali) numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ossia: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e prevedeva, inizialmente, come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024; detto termine è stato successivamente prorogato in attesa di un apposito decreto attuativo che avrebbe dovuto definire le modalità attuative e altri rilevanti aspetti per l’operatività della disciplina delle polizze catastrofali. In proposito si informa che in data 27 febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto (DM 18/2025) che chiarisce importanti aspetti operativi della disciplina, tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni), le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze. Le polizze in questione dovranno essere adeguate in base ai contenuti del DM sopra citato entro 30 dalla sua pubblicazione. Si invitano pertanto i soggetti interessati a contattare tempestivamente i broker assicurativi di fiducia al fine di adempiere all’adempimento. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
Obbligo FE generalizzato per tutte le prestazioni sanitarie
Il Legislatore ha introdotto, diversi anni fa, il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche , al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti. Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare al 31 dicembre 2024. È invece con il recente Decreto Milleproroghe 2025 che è stato deciso di non estendere più il divieto a tutto il 2025, ma solo fino al prossimo 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025 , pertanto, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione , con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica. I soggetti interessati dall’imminente nuovo obbligo di emissione di fattura elettronica sono: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche; i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Dal 1° aprile 2025 , in mancanza di ulteriori interventi normativi, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie riguarderà indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle future evoluzioni normative relative al tema in oggetto.
Fallimento n. 15/2020 - Trib. TV - 19.03.2025 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AGRICOLO
TRIBUNALE DI TREVISO Seconda Sezione Civile (Fallimentare) Reg. Fall. 15/2020 Giudice Delegato: Dott. Lucio Munaro Curatore: Dott. Renzo Dugo AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO (IV Esperimento d’asta) Si rende noto che il giorno 19 marzo 2025 , alle ore 12:00 , avanti al Curatore dott. Renzo Dugo e presso lo studio del medesimo, sito in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e -, si procederà alla vendita del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: LOTTO DUE Ubicazione del lotto : fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole (magazzino - ex stalla per avi-coniglicoltura), identificato al catasto fabbricati come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Cat. D/10 – R.c. Euro 684,00 (Piano Terra – via Stradone II snc). Al catasto terreni l’area comprensiva del fabbricato risulta identificata come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Ente Urbano - Sup. Cat. 2.273 mq. Descrizione : fabbricato agricolo ad un piano fuori terra, con accesso da via Stradone II, che risulta essere un capannone per un ex allevamento in avi-coniglicoltura, in disuso. Trattasi di costruzione “tunnels” prefabbricata in vetroresina, realizzata nel 1980, con dimensioni di circa 60,00 m. in lunghezza, 9,30 m. in larghezza e 3,60 m. in altezza al colmo (Sup. coperta circa 560 m2). L’area esterna di pertinenza è di circa 1.350 mq. Impiantistica elettrica e di illuminazione fuori norma e non utilizzabile. Presenza di difformità edilizie, meglio specificate nella relazione di stima, anche in termini di possibilità di sanatoria. Diritto : piena proprietà, pari all’intero. Stato : libero da persone, con presenza di vecchia mobilia, materiale ed attrezzatura edile, oggettistica varia e pneumatici usati. Prezzo base : Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) - già ridotto del 15% rispetto al precedente esperimento d’asta. Offerta minima di partecipazione all’asta : pari al prezzo base d’asta. Rialzo minimo : Euro 500,00 (cinquecento/00). **************** La migliore identificazione e descrizione dei lotti è rinvenibile nella perizia di stima del dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, acquisita agli atti della procedura e consultabile presso la cancelleria fallimentare, presso lo studio del Curatore e sui siti internet specializzat i www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , www.tribunale.treviso.it , www.canaleaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giutizia.it . e sul sito www.slec.it – sezione aste. Per ciascun lotto, qualora il trasferimento del lotto non sia da assoggettarsi obbligatoriamente ad I.V.A., il fallimento si riserva di poter optare comunque all’atto di vendita per il regime di imponibilità I.V.A. della cessione immobiliare. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente alla data fissata per l’asta, con le modalità di cui alle relative condizioni di vendita. La partecipazione all’asta implica il riconoscimento di aver preso integrale visione di (1) condizioni di vendita, (2) elaborati peritali agli atti della procedura, con relativi allegati, disponibili presso la Cancelleria del Tribunale o previa richiesta al Curatore. CONDIZIONI DI VENDITA 1. Condizioni generali La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come descritti nella perizia di stima predisposta dal dott. geom. Stefano Malanotte, depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata nei siti internet specializzati descritti al successivo punto 6, alla quale si fa espresso riferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Gli oneri e le spese necessarie alle volture, trascrizioni e cancellazioni sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita, sarà a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c. Per l’accesso a tale forma di finanziamento, sarà possibile rivolgersi alle banche di cui all’apposito elenco reperibile presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso. 2. Modalità di presentazione delle offerte L’offerta di acquisto, eventualmente una distinta per ciascun singolo lotto di interesse, redatta in carta legale con bollo da Euro 16,00, dovrà essere presentata in busta chiusa (sigillata) presso lo Studio del Curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso – Via G. e L. Olivi, n. 2/e, entro il termine indicato nell’avviso di vendita e quindi entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla data fissata per l’asta . Sulla busta dovranno essere indicate: (1) le generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), (2) il nome del Giudice Delegato (dott. Lucio Munaro), (3) il numero e il nome della procedura (Fallimento n. 15/2020 Agrizoo Company S.r.l.), (4) la data di vendita. Nessun’altra indicazione (né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro) deve essere apposto sulla busta . 3. Contenuto delle offerte L’offerta dovrà contenere quanto segue: a. le generalità dell’offerente, complete di cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e regime patrimoniale, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nell’offerta anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata la visura camerale del Registro Imprese aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statuario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al Registro delle Imprese) dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare; in tal caso, la nomina deve avvenire nei tre giorni successivi all’aggiudicazione anche non definitiva; b. il numero del singolo lotto e i dati identificativi dell’immobile o degli immobili per il quale l’offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento dal contenuto dell’offerta medesima, inequivoca la riferibilità dell’offerta stessa; c. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo indicato come “ offerta minima di partecipazione all’asta ” a pena di esclusione; d. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del contenuto dell’avviso di vendita nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567 comma 2 c.p.c.; e. la fotocopia del documento d’identità dell’offerente (in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, dovrà essere allegato il documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta in nome e per conto dell’ente; in caso di offerta a mezzo di procuratore, andrà allegata in originale ovvero in copia autenticata la procura e la fotocopia del documento di identità del procuratore); f. due assegni circolari non trasferibili intestati “Fallimento Agrizoo Company S.r.l.”, e quindi: n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario e, viceversa, restituito all’offerente in caso di mancata aggiudicazione; n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di fondo spese per il trasferimento del bene, che sarà, in caso di mancata aggiudicazione, restituito all’offerente. 4. Vendita senza incanto Le offerte pervenute saranno aperte davanti al sottoscritto Curatore alla data ed ora indicate nell’avviso di vendita, e quindi alle ore 12:00 del giorno 19 marzo 2025. In caso di pluralità di offerenti per lo stesso lotto si svolgerà una gara informale al rialzo, con rialzo minimo non inferiore a quanto indicato nell’avviso di vendita per il corrispondente lotto, avendo quale base la migliore offerta ricevuta. Ai non aggiudicatari verranno restituiti subito i depositi versati. In caso di aggiudicazione, la vendita è sottoposta alla condizione unilaterale sospensiva di definitività di cui al combinato disposto degli artt. 107-108 L.F. nei successivi 10 giorni dal deposito del verbale di aggiudicazione; in detto periodo di tempo, la procedura di vendita potrà essere riaperta nel caso di nuove offerte per il medesimo lotto per un importo non inferiore al 10% del prezzo finale di aggiudicazione che dovessero essere recapitate al curatore entro il periodo sopra indicato con le modalità di cui al precedente punto 3. Tali nuove offerte di riapertura dovranno essere in carta legale con bollo da euro 16,00 e dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio dello scrivente curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso (TV), Via G. e L. Olivi, n. 2/e. In caso di riapertura della vendita, si terrà una nuova gara informale avanti il curatore esclusivamente tra il provvisorio aggiudicatario ed i nuovi offerenti, con modalità che saranno ivi determinate. A seguito di tale nuova gara informale, l’aggiudicazione si intenderà non più soggetta a condizione sospensiva unilaterale e quindi già consolidata. In caso di consolidamento dell’aggiudicazione (sia per effetto del trascorre dei 10 giorni dalla prima aggiudicazione senza riapertura della vendita, sia a seguito dell’esperimento della nuova gara informale tra il primo provvisorio aggiudicatario e i successivi eventuali nuovi offerenti) il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni, termine questo prorogabile di ulteriori 30 giorni, su richiesta dell’aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’istruttoria legata alla concessione di mutuo ipotecario garantito dall’immobile aggiudicato. Tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte relative e conseguenti all’aggiudicazione, le spese notarili, le spese condominiali maturate e non pagate ovvero maturande, le spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e le spese per l’emissione dell’attestato energetico, ove dovuto, saranno ad esclusivo carico del definitivo aggiudicatario. Il trasferimento della proprietà avverrà entro 30 giorni dall’avvenuto versamento del saldo prezzo, per tramite di atto notarile presso un notaio del distretto notarile di Treviso a scelta del curatore. Le spese notarili, oltre alle spese necessarie al trasferimento, che verranno quantificate dal notaio, dovranno essere versate in via anticipata alla procedura in uno con il saldo prezzo, salvo conguaglio a consuntivo e previa decurtazione di quanto già versato a tale titolo all’atto della presentazione dell’offerta. Alla presente vendita si applica il disposto dell’art. 108 L.F., le cui disposizioni prevalgono in caso di antinomia con quanto sopra disposto. 5. Inadempimento Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere al versamento del saldo del prezzo nei termini di cui sopra, il curatore comunicherà allo stesso aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec, la decadenza e la cauzione sarà definitivamente incamerata dal fallimento, salva la richiesta di eventuali maggiori danni, disponendosi una nuova procedura competitiva. Qualora il prezzo ricavato in esito alla nuova procedura competitiva, unitamente alla cauzione incamerata risultasse inferiore a quello della vendita precedente decaduta, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza (art. 587 c.p.c.). 6. Pubblicità Il presente avviso sarà pubblicato per esteso sui siti internet specializzati www.asteannunci.it www.asteavvisi.it www.tribunale.treviso.it www.canaleaste.it www.rivistaastegiudiziarie.it www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e sul sito www.slec.it – sezione aste almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita. *** Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’immobile contattare il Curatore dott. Renzo Dugo – Via G. e L. Olivi, n. 2/e – 31100 Treviso (telefono 0422230575, e-mail: dugo@slec-commercialisti.it , pec: f15.2020treviso@pecfallimenti.it ). Treviso, 31 gennaio 2025 Il Curatore dott. Renzo Dugo
Novità Bonus Casa
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di variazioni alle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Bonus edilizi Per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: - al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027; fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale le aliquote di cui sopra sono maggiorate , essendo pari: - al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16- bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Ecobonus Viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus; la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: - 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale le aliquote di cui sopra sono maggiorate , essendo pari: - al 50% per le spese per l’anno 2025; - al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027. Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16- bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Sismabonus Il c.d. sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari: - al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle abitazioni principali , essendo pari: - al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Bonus elettrodomestici La detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro. Superbonus Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. E’ inoltre concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Bonus verde Dal 2025 è stato soppresso il bonus verde (per la sistemazione dei giardini). Rimodulazione detrazioni fiscali Dal 2025, i bonus edilizi saranno condizionati da tetti di spesa detraibili basati sul reddito. Si ricorda infatti che la Legge di Bilancio individua due soglie di reddito complessivo da prendere a riferimento ai fini dell’accesso pieno o parziale alle detrazioni fiscali (sopra e sotto i 75 mila euro, poi scaglione a 100 mila euro). In proposito si rinvia a nostra circolare https://www.slec.it/post/legge-di-bilancio-2025-novit%C3%A0-persone-fisiche . I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.
Vantaggi economici per le Imprese Artigiane iscritte EBAV
Per le aziende iscritte ad EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), l'ente, come annualmente accade, mette a disposizione una serie di agevolazioni. Sono previsti diversi contributi o rimborsi per spese e interventi fatti dalle aziende per il periodo di competenza 2024 . Il pre-requisito fondamentale è rappresentato dalla regolarità contributiva dei soggetti richiedenti. Si fornisce di seguito un elenco delle principali misure scadenti nei prossimi mesi, corredate di breve descrizione. Misura A11 - Sostegno alla qualità Si tratta di un contributo a supporto dell'emissione di certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, competenze e prodotti. il contributo varia a seconda della tipologia di attività svolta (50% dei costi sostenuti con limite massimo ad Euro 2.500/3.500). Misura A15 - Controllo prodotti L'agevolazione copre le spese sostenute per controlli di prodotto, di materiali e di attrezzature effettuati tramite laboratori o per mezzo di Enti autorizzati. L'entità del contributo è del 50% dei costi sostenuti con un tetto massimo variabile tra gli Euro 1.000 ed Euro 2.000. Misura A20 - Acquisto di veicoli Si tratta di un'agevolazione dedicata unicamente alle aziende che operano nel settore del trasposto merci per l'acquisto di nuovi veicoli a motore o nuove imbarcazioni per trasporto merci. Il contributo a fondo perduto varia a seconda della tipologia di acquisto effettuato tra Euro 1.000 ed Euro 3.000.
Misura A23 - Acquisti ed allestimenti trasporto merci Si tratta di un'agevolazione dedicata unicamente alle aziende che operano nel settore del trasposto merci per l'acquisto di componenti accessori al veicolo principale; il contributo erogabile varia dal 30% al 50% dei costi sostenuti e con un limite massimo erogabile. Misura A51 - Sostegno agli investimenti Si tratta di un contributo del 7% o 5% (in dipendenza della tipologia di finanziamento scelto per l'acquisizione del bene) su un investimento che porti ad un'innovazione tecnologica, per attrezzature, impianti, macchinari, ecc... Misura A66 - Digitalizzazione aziendale Si tratta di un contributo alle aziende artigiane per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale, come, ad esempio strumenti per la prototipazione rapida, hardware specialistici, software specifici; il beneficio massimo è del 40% delle spese sostenute con un tetto massimo ad Euro 1.500.
Legge di Bilancio 2025 - Novità Persone Fisiche
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano i contribuenti persone fisiche (non titolari di partita IVA). Riforma IRPEF (art. 1, commi 2 e ss.) La riforma dell’IRPEF prevede: la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF; la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; che vengono messe a regime per il periodo d’imposta 2024. Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che sarà solo fiscale, con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. A partire dall’01.01.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Non rientrano in tale nuovo metodo di calcolo: le spese sanitarie agevolate; le somme investite nelle start up innovative; le somme investite nelle PMI innovative; gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31.12.2024; le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni; i premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024. Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF (art. 1, comma 13) A decorrere dall’01.01.2025 viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili); del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica (art.1, commi 78-79) Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi. Modifiche agevolazione “Prima Casa” (art. 1, comma 116) Il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare, viene elevato a 2 anni. Pertanto, dall’01.01.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
Agevolazioni per le Imprese
IRES premiale Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024; investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale. Credito d’imposta per investimenti 4.0 Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. In particolare: viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0; viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni; assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Credito d’imposta transizione 5.0 Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0: l’incremento della misura del beneficio; un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’01.01.2024. Legge Sabatini – Rifinanziamento Viene previsto l’incremento dello stanziamento di: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Bando INAIL 2024-2025 Il Bando ISI 2024 – 2025 consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: Progetti per la riduzione del rischio tecnopatico; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; Progetti per la riduzione del rischio infortunistico; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025. Bonus pubblicità 2025 Si tratta di un credito d’imposta a sostegno di investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, in misura incrementale rispetto alle stesse spese effettuate per l’anno precedente. La domanda deve essere presentata tra il 01/03-31/03/2025.
Legge di Bilancio 2025 - Novità Imprese
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano le imprese. Modifica ad una delle cause di esclusione dal regime forfetario (art. 1, comma 12) Per il solo anno 2025 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendenti percepiti da potenziali fruitori del regime forfettario viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1, comma 48) Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue: • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km; • 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in; • 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Viene calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica (art.1, commi 78-79) Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e per i professionisti (art. 1, commi 81-83) È stato previsto che, se i pagamenti per spese di vitto, alloggio e viaggio/trasporto sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni. Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni sono in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cor¬so al 31.12.2024. Analogo trattamento è previsto per le spese di trasferta dei professionisti. Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese (art. 1, commi 81-83) Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con pagamenti tracciabili. La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione (art.1, commi 390-391) La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.