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Nuova disciplina IVA per il settore della logistica

Nuova disciplina IVA per il settore della logistica

A decorrere dal 30 luglio 2025 , è possibile esercitare l’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente in relazione a prestazioni di servizi rese: in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica. Modalità operative L’opzione deve essere esercitata congiuntamente dal prestatore e dal committente, mediante presentazione telematica dell’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 309107/2025, utilizzando il software gratuito “ReverseChargeLogistica” .L’efficacia decorre dalla data di trasmissione del modello e permane per un periodo di tre anni  per ciascun contratto comunicato. Ambito di applicazione È possibile esercitare l’opzione anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, in maniera autonoma rispetto al contratto principale. L’applicazione può essere limitata a determinati contratti stipulati tra le medesime parti, previa valutazione della convenienza economico-fiscale. Informazioni richieste nel modello Il modello richiede l’indicazione di dati puntuali relativi ai contratti, tra cui: data di stipula, numero progressivo, durata, valore, luogo di esecuzione delle prestazioni e qualificazione del rapporto. Si raccomanda alle imprese interessate di procedere ad un’attenta analisi della propria posizione contrattuale, al fine di valutare l’opportunità di aderire a tale disciplina opzionale.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta - Novità 2025

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta - Novità 2025

Il  DL 84/2025 ha apportato alcune modifiche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità , dai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) . Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti. Le novità introdotte presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di spesa, come evidenziato nella tabella che segue: Categoria Novità Decorrenza Imprese L’indeducibilità per spese con pagamenti non tracciati  è limitata alle sole spese sostenute in Italia  (*). Per le spese sostenute all’estero non si applicano dette novità. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 Imprese Estensione dell’obbligo di tracciabilità a: amministratori, imprenditore individuale, soci, lavoratori autonomi (*). Per spese sostenute dal 18.06.2025 (per periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024) Dipendenti e Amministratori (non professionisti) L’imponibilità reddituale e contributiva si applica solo alle spese non tracciate sostenute in Italia . Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025 Professionisti I rimborsi analitici  di spese non tracciate  sostenute in Italia concorrono al reddito (*). Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025 Professionisti La deducibilità “tardiva” in caso di mancato pagamento del committente riguarda solo spese non tracciate (*). Spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 18.06.2025 Professionisti Sistemata la deducibilità delle spese sostenute con mezzi tracciati in Italia, anche come committente di altri autonomi o datore di lavoro (*). Dal periodo d’imposta in corso al 18.06.2025 per rimborsi a dipendenti/autonomi; dal 18.06.2025 negli altri casi Professionisti Deducibili solo le spese di rappresentanza pagate con mezzi tracciati (*). Spese sostenute dal 18.06.2025 Nota:  (*) Le disposizioni si applicano anche ai fini IRAP per i soggetti passivi. Spese di rappresentanza soggette a tracciabilità Sono soggette all’obbligo di tracciabilità anche: le spese di rappresentanza; le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. “spese per omaggi”). Tale obbligo, previsto inizialmente solo a carico delle imprese, è stato esteso dal DL 84/2025 anche agli artisti e ai professionisti. Pertanto, le spese in esame sono deducibili: da un lato, se il pagamento è eseguito con strumenti tracciabili; dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. Dal momento che hanno diversa natura dalle spese di rappresentanza, sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità: sia le spese di pubblicità; sia le spese di sponsorizzazione.   Per i titolari di reddito d’impresa, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (si tratta del 2025, per i soggetti “solari”). Per gli esercenti arti e professioni, invece, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18/06/2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025).   Si fornisce un riepilogo esemplificativo e non esaustivo degli strumenti di pagamento ammessi e non ammessi ai fini del rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità. Strumenti di pagamento ammessi Strumenti di pagamento non ammessi Carta di credito o debito (bancomat) Denaro contante Satispay o altra app  per smartphone  collegata a un IBAN Software  che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass) Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi Bonifico bancario o postale   Assegno

Fringe benefit e veicoli aziendali in uso promiscuo – Novità 2025

Fringe benefit e veicoli aziendali in uso promiscuo – Novità 2025

La disciplina fiscale relativa all’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti è stata recentemente modificata dalla Legge di Bilancio 2025 e dal successivo c.d. Decreto Bollette , introducendo nuove modalità di determinazione del fringe benefit e un regime transitorio con clausola di salvaguardia. Regime ordinario (in vigore dal 1° gennaio 2025) Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 e relativi a veicoli di nuova immatricolazione (auto, motocicli, autocaravan, ecc.), il valore del benefit tassabile in capo al dipendente viene determinato sulla base delle tabelle ACI e della percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno. La novità principale è rappresentata dalle seguenti percentuali di tassazione, applicate al valore chilometrico ACI: 50% per i veicoli a motorizzazione tradizionale; 20% per veicoli ibridi plug-in; 10% per veicoli elettrici puri. Il valore imponibile è ridotto di eventuali addebiti al dipendente effettuati dall’azienda. Regime transitorio Resta applicabile il regime precedente, basato sulla percentuale variabile in base alle emissioni di CO₂, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Non è necessario fare riferimento alla data di stipula del contratto o all’immatricolazione del mezzo, ma è sufficiente che il veicolo sia stato concesso in uso nel suddetto periodo. Clausola di salvaguardia Si applica il vecchio regime anche per i veicoli: ordinati dall’azienda entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Parrebbe che, in questi casi, il regime fiscale più favorevole resta valido anche in caso di proroga o riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, purché la destinazione all’uso promiscuo resti ininterrotta. Per usufruire di questa clausola, è necessario completare l’ordine dei veicoli in corso al 31 dicembre 2024. Si consiglia pertanto di verificare tempestivamente gli approvvigionamenti aziendali. Chiarimenti interpretativi Secondo Assonime, l'applicazione del regime transitorio e della clausola di salvaguardia si fonda sulla data di concessione in uso del veicolo, e non necessariamente sulla sottoscrizione formale di un nuovo contratto con il dipendente. Tuttavia, tali interpretazioni – seppur autorevoli – attendono conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cripto-attività – Novità fiscali e adempimenti dichiarativi

Cripto-attività – Novità fiscali e adempimenti dichiarativi

Alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con la presente desideriamo fornirVi un aggiornamento in merito alla disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività . Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o diritti memorizzabili e trasferibili elettronicamente, tramite tecnologie basate su registri distribuiti (come la blockchain). Tra queste rientrano, in primis, le criptovalute. Trattamento fiscale Le plusvalenze realizzate dalla cessione di cripto-attività costituiscono redditi diversi e sono soggette a imposta sostitutiva del 26% ; il calcolo della plusvalenza avviene come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto; le minusvalenze sono deducibili dalle plusvalenze della medesima categoria e, in caso di eccedenza, sono riportabili per i quattro periodi d’imposta successivi; la permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni analoghe non genera effetto fiscale. È possibile optare per il regime del risparmio amministrato o gestito, ove disponibile tramite intermediari abilitati. Obblighi di monitoraggio In assenza di intermediari residenti, le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e sono soggette all’imposta patrimoniale 2 per mille calcolata sul valore di mercato alla fine del periodo d’imposta (o, in mancanza, sul costo d’acquisto). Novità dalla Legge di Bilancio 2025 Con effetto dal 1° gennaio 2026 : l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cripto-attività passerà dal 26% al 33% ; verrà eliminata la franchigia di 2.000 euro, attualmente prevista per l’esenzione dalla tassazione; sarà possibile rideterminare il valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% (cd. “affrancamento”). Recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate È stato ribadito che la franchigia di 2.000 euro resta applicabile per il 2025: la tassazione si applica solo sulla quota eccedente. Chi non ha beneficiato della franchigia nella dichiarazione dei redditi 2024 (per l’anno 2023) può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso. Nell’ambito del regime amministrato, non si configura una plusvalenza se il contribuente può dimostrare che il trasferimento avviene verso un wallet di sua proprietà, anche se self-custodial o presso un altro exchange. In caso di successione, il valore da assumere come costo è quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione; in caso di donazione, si assume il costo originario del donante.

Proroga versamenti imposte

Proroga versamenti imposte

In base a quanto previsto dal decreto-legge fiscale approvato ieri, è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per i soggetti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi i contribuenti che aderiscono al regime forfetario o al regime di vantaggio (“minimi”). I versamenti potranno essere effettuati: entro il 21 luglio 2025 , senza alcuna maggiorazione (poiché il 20 luglio cade di domenica); oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025 , con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. La proroga si applica a coloro che: esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA; dichiarano ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569; applicano il regime forfetario (L. 190/2014); applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile o lavoratori in mobilità (DL 98/2011); rientrano in altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nei casi sopra elencati (redditi “per trasparenza”). Tra gli importi prorogati rientrano: saldo IRPEF/IRES 2024 e primo acconto 2025; addizionali IRPEF (regionali e comunali); imposte sostitutive (regime forfetario, minimi, cedolare secca, ecc.); IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività; saldo e primo acconto IRAP; contributi INPS per artigiani, commercianti e professionisti; diritto annuale per iscrizione/annotazione al Registro Imprese.

Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie B2C ed adempimenti TS

Fatturazione elettronica e prestazioni sanitarie B2C ed adempimenti TS

Con l’approvazione definitiva del decreto legislativo correttivo in materia di CPB e di adempimenti tributari, il Governo ha reso permanente il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI)  per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Questa disposizione riguarda sia: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma solo per le fatture i cui dati devono essere trasmessi a detto Sistema; sia i soggetti che non hanno obbligo di invio al Sistema TS, ma che comunque effettuano prestazioni sanitarie B2C. La decisione è stata presa per motivi legati principalmente alla tutela della privacy dei pazienti  e alla necessità di evitare costosi adeguamenti infrastrutturali  da parte dell’Amministrazione finanziaria. Sebbene il Garante della Privacy avesse dato parere favorevole a una possibile introduzione della fatturazione elettronica in ambito sanitario a partire dal 2026, il Governo ha preferito confermare in via definitiva il sistema attuale, basato su fatture analogiche o elettroniche al di fuori del SdI . Inoltre, diventa annuale (anziché semestrale), a partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS) entro il termine da stabilire con decreto dell’Economia.

Obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali

Obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali

È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2025, che introduce l’obbligo, per tutte le imprese italiane (e per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia), di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali. Soggetti obbligati L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, escluse le imprese agricole. Termini per la stipula dell’assicurazione Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno 2025); Imprese di medie dimensioni: entro il 1 ottobre 2025; Piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025; Imprese della pesca e dell'acquacoltura: entro il 31 dicembre 2025. Per la verifica del limite dimensionale è possibile consultare la circolare relativa al rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali, pubblicata nel nostro sito il giorno 31.03.2025 ( https://www.slec.it/post/rinvio-dell-obbligo-di-stipulare-le-polizze-catastrofali ) . Beni da assicurare Sono soggetti all’obbligo assicurativo i beni impiegati nell’attività d’impresa, indicati all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali. Determinazione del valore assicurato Il valore dei beni da assicurare è determinato come segue: Immobili . Valore di ricostruzione a nuovo : si intende l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità. Beni mobili . Costo di rimpiazzo : si intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato. Terreni . Costo di ripristino : si intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. Esclusioni Non rientrano nell’obbligo: Immobili in costruzione; Veicoli iscritti al P.R.A.. Conseguenze per il mancato adempimento La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche successivamente alla scadenza dell’obbligo, se la singola misura lo prevede. Ulteriori chiarimenti Gli immobili devono essere assicurabili (ossia costruiti con titolo edilizio valido o sanati). In caso di beni non di proprietà impiegati dall’impresa, l’indennizzo spetta al proprietario; il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario. Infine, viene riconosciuto all'imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

L.G. n. 69/2024 - Trib. TV - 30.06.2025 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO

L.G. n. 69/2024 - Trib. TV - 30.06.2025 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AD USO PRODUTTIVO

TRIBUNALE DI TREVISO Sezione Procedure Concorsuali     Liquidazione Giudiziale n. 69/2024 R.G. Giudice Delegato: Dott.ssa Elena Merlo Curatore: Dott. Renzo Dugo   AVVISO DI VENDITA DI BENE IMMOBILE     Primo Esperimento Di Vendita   Il sottoscritto Dott. Renzo Dugo, in qualità di Curatore della procedura di liquidazione giudiziale n. 69/2024 Tribunale di Treviso,    RENDE NOTO che il giorno 30 giugno   2025 , alle ore 10:00,  nella sala Aste Telematiche ubicata in Aula D – piano primo – del Tribunale di Treviso (Viale Verdi, n. 18) si procederà alla   VENDITA SENZA INCANTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SINCRONA MISTA   dei seguenti beni immobili:   LOTTO UNICO Ubicazione : fabbricato ad uso produttivo a due piani fuori terra con area esterna di pertinenza esclusiva e stradina di accesso, sito in Comune di Monastier di Treviso (TV) - Via Lombardia n. 1/B. Identificazione Catastale:   Catasto dei Fabbricati: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Sez. A - Foglio 10 - Mapp. 718 - Sub. 6 - Cat. D/1 (opificio) – r.c. Euro 9.116,00. Al catasto terreni l’immobile insiste sulla particella identificata come: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 718 - Ente urbano - Sup. Cat. 5995 mq. Catasto Terreni: Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 633 - Qualità Seminativo - Classe 2 - Sup. Cat. 701 mq. – r.d. Euro 3,99 – r.a. Euro 3,26. Detta particella risulta essere la stradina di penetrazione per accedere centralmente all’immobile da via Lombardia. Descrizione : fabbricato ad uso produttivo (industriale/artigianale) edificato tra il 2002 ed il 2004, a due piani fuori terra con copertura piana praticabile e dotato di ascensore, destinato prevalentemente per le attività degli uffici amministrativi, commerciali, tecnici di progettazione e prototipazione, oltre ad un’area destinata a laboratorio produttivo con piccoli depositi e magazzini. Presenta superficie lorda così articolata: zona a uffici e servizi piano terra comprese scale (h 4 m) e 440 mq; portico esterno 65 mq; zona a uffici e servizi piano primo (h 4 m) e 910 mq; zona produttiva e depositi/magazzini/servizi/C.T. piano terra (h 4 m) e 425 mq; zona produttiva piano terra (h 8 m) e 325 mq; copertura piana praticabile: 830 mq; torretta ascensore coperta 30 mq. L’area esterna di pertinenza esclusiva presenta superficie catastale di mq. 1256. All’immobile si può accedere sia dalla stradina di penetrazione privata da via Lombardia sul lato ovest, sia dalla strada di penetrazione pubblica da via Lombardia sul lato nord. Lo stato di conservazione dell’immobile risulta buono all’interno e con la presenza di buone finiture, i serramenti metallici sono in buone condizioni, le facciate esterne necessitano di una manutenzione straordinaria con idrolavaggio e ridipintura complessiva, la copertura piana e la copertura del vano ascensore necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria per il loro ripristino. Diritto: Catasto Fabbricati - Comune di Monastier di Treviso (TV) - Sez. A - Foglio 10 - Mapp. 718 - Sub. 6: piena proprietà pari all’intero (100,00%). Catasto Terreni - Comune di Monastier di Treviso (TV) - Foglio 10 - Mapp. 633: piena proprietà pari a 266643/1000000 (26,6643%). Stato di occupazione : occupato con titolo non opponibile alla procedura. L’immobile è attualmente occupato dal conduttore, in forza di contratto di locazione della durata di 9 anni, tacitamente rinnovabile per la medesima durata, avente decorrenza 21 marzo 2024, caratterizzato da canone vile (inferiore di oltre un terzo rispetto al giusto prezzo ) e, come tale, non opponibile alla procedura. Altresì, è stato attivato procedimento giudiziario per intimazione dello sfratto per morosità (R.G. 1268/2025 del Tribunale di Treviso), il quale sta proseguendo con causa ordinaria R.G. 2223/2025 del Tribunale di Treviso, la cui prossima udienza è fissata per il 18 novembre 2025;  il Giudice del procedimento civile ha ordinato alla parte conduttrice, con ordinanza provvisoria di rilascio esecutiva e non impugnabile ex art. 665 c.p.c., la liberazione dell’immobile entro il 28 maggio 2025; l’atto di precetto relativo è stato notificato in data 13 maggio 2025 all’occupante, unitamente al titolo esecutivo per il rilascio stesso (ordinanza). Prezzo base:  Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).   Offerta minima di partecipazione all’asta:  Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), pari al prezzo base d’asta ridotto di non oltre un quarto. Rialzo minimo in caso di gara : Euro 20.000,00 (ventimila/00).   Cauzione : 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Difformità edilizie : 1.   Sono state rilevate delle leggere difformità interne, sanabili con una pratica edilizia in sanatoria e una variazione catastale; in particolare rispetto a quanto riportato nelle tavole grafiche di progetto e nelle planimetrie catastali risultano le seguenti differenze: -        piano terra: presenza di tramezzo di separazione nell’ufficio spedizioni, presenza di divisorio nel locale magazzino, presenza di divisorio tecnico nella zona laboratorio, presenza di vetrata di separazione tra il laboratorio e il deposito lavorazione pezzi in lavorazione, assenza di tramezzatura tra deposito pezzi finiti e deposito pezzi in lavorazione, spostamento della porta di accesso all’antibagno del W.C. uomini, presenza di finestra nel sottoscala; -        piano primo: presenza di tramezzature leggere trasparenti nella zona magazzino, diversa posizione della porta del locale server, le docce e i W.C. nell’area spogliatoi uomini e donne sono ancora al grezzo. Con riferimento ai costi a carico dell’aggiudicatario per la sanatoria sarà necessario verificare detta pratica con l’Ufficio tecnico comunale e le relative sanzioni saranno calcolate dall’Ufficio stesso con la presentazione della pratica. 2.   E’ stata riscontrata inoltre la presenza, non indicata negli elaborati progettuali e catastali, di una cabina tecnica esterna sul lato sud-est del laboratorio ed adiacente allo stesso ed al forno bruciatori, necessaria al funzionamento di macchinari installati all’interno dell’area produttiva. Per questo manufatto potrà essere prevista o la demolizione o una sanatoria con l’applicazione dell’art. 53 - punto 7 nelle N.T.O. del P.I. per i “manufatti edilizi speciali” destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi. Gravami, pesi, vincoli : come descritti nella perizia di stima da pag. 6 a pag. 11.   ****** La migliore identificazione e descrizione del lotto è rinvenibile nella perizia di stima del dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, acquisita agli atti della procedura e consultabile in copia presso la cancelleria procedure concorsuali, presso lo studio del Curatore, sul Portale delle Vendite Pubbliche www.pvp.giustizia.it e sui siti internet specializzati www.fallimentitreviso.com , www.tribunale.treviso.giustizia.it , www.asteannunci.itwww.asteavvisi.it , www.canaleaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.asteonline.it , www.corteappello.venezia.it oltre che e sul sito www.slec.it – sezione aste. CONDIZIONI DI VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima predisposta dal dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, depositata presso la Cancelleria delle Procedure Concorsuali del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata come già sopra riportato per la “migliore identificazione e descrizione dei lotti”, e fermi il disposto dell'art. 2922 cod. civ. e le condizioni stabilite dal "Regolamento per la partecipazione alla vendita telematica sincrona a partecipazione mista, ai sensi del D.M. n. 32/2015" (pubblicato su l sito www.fallcoaste.it ). La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette iscrizioni saranno cancellate a spese dell’acquirente. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c. Gli oneri e le spese necessarie alle volture, trascrizioni e cancellazioni sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario. Qualora il trasferimento del lotto non sia da assoggettarsi obbligatoriamente ad I.V.A., il fallimento si riserva di poter optare comunque all’atto di vendita per il regime di imponibilità I.V.A. della cessione immobiliare. La partecipazione all’asta implica il riconoscimento di aver preso integrale visione di (1) condizioni di vendita, (2) elaborati peritali agli atti della procedura, con relativi allegati , disponibili presso la Cancelleria del Tribunale o previa richiesta al Curatore. L’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’avviso di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA Gli interessati all’acquisto potranno presentare l’offerta irrevocabile di acquisto in forma cartacea  ovvero in forma telematica  in base alla modalità di partecipazione scelta.   Disposizioni comuni All’offerta dovrà essere, in ogni caso, allegata: a)   in caso di offerta presentata da persona fisica, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale dell’offerente, oltre a: o  se l’offerente è coniugato in regime di comunione dei beni: valido documento d’identità e codice fiscale del coniuge; o  se l’offerente è extracomunitario: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; o  se l’offerente è minorenne: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; o  se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare; o  se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; b)   se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata una visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto, in caso di ente di natura imprenditoriale, ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero: o  in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; o  per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell’organo amministrativo: estratto autentico notarile del libro delle delibere dell’organo competente dell’ente da cui risulti la delega; o  per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori: procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; documenti tutti che   attribuiscano al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. c)   eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 585 c.p.c.; d)   la richiesta di godimento di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo. Offerta in forma cartacea L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno libero precedente la data della vendita , presso lo studio del Curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso - Via Olivi, n. 2/e (con orario 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:00 di ogni giorno feriale – sabato escluso), in busta chiusa (sigillata) ed in bollo da Euro 16,00. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “busta depositata da ____________” seguita dalle sole generalità di chi consegna la busta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), complete di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni, il nome del Curatore (dott. Renzo Dugo) e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Sarà cura del Curatore ricevere l’offerta, previa identificazione del soggetto che la deposita, apporre sulla busta chiusa la data e l’ora del relativo deposito rilasciando al depositante ricevuta di avvenuto deposito L'offerta analogica  dovrà contenere: a)   indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente. Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Qualora il soggetto offerente sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; nella circostanza che, in caso di aggiudicazione, si volesse escludere il bene dalla comunione, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all' esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Curatore. Qualora l’offerente sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ditta individuale o società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese o visura societaria aggiornata (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che attribuiscano al rappresentante o al procuratore il potere di agire in nome dell' ente ai fini della partecipazione alla vendita. E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. b)   i dati identificativi dell’immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quello; c)   l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, come precisato nel presente avviso alla voce “ offerta minima di partecipazione all'asta ” (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015); d)   l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e del contenuto dell'avviso di vendita, nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c.; e)   l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica (APE), con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze; f)    l’assegno circolare - non trasferibile -, a titolo di cauzione, intestato a "L.G. 69/2024 TRIB. TV" per importo pari o superiore al 10,00% del prezzo offerto, ovvero, in alternativa, la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario  sul conto corrente intestato alla procedura alle seguenti coordinate bancarie:          IT09 D058 5612 0011 3757 1560 351 c/o Banca Popolare Alto Adige – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con  causale " L.G. n. 69/2024 Tribunale di Treviso". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. È precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. La cauzione sarà trattenuta in caso di omesso versamento del saldo prezzo.   Offerta in forma telematica L'offerta dovrà essere presentata e pervenire entro le ore 12:00 del giorno libero precedente la data della vendita  esclusivamente con modalità telematiche  previo accesso al Portale delle Vendite Pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp ) oppure sul sito www.fallcoaste.it , selezionando il bene di interesse tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilando il modulo ministeriale “Offerta Telematica”, firmandolo digitalmente, scaricandolo in formato criptato ed inviandolo a mezzo PEC all’indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it (si invitano gli interessati a leggere attentamente il " Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica ", indicante tutti i passaggi necessari per completare la procedura di presentazione dell'offerta in modalità telematica, disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo:   https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/ManualeUtenteOfferta06_08_2021.pdf ). Per la sottoscrizione e trasmissione, l'offerta deve essere, alternativamente: a)   sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata; b)   trasmessa direttamente a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: o    l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; o    il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015); Nell’ipotesi di presentazione di un’offerta telematica congiunta, da parte di due o più soggetti, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.  La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta con firma digitale, la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta (rif. art. 12, commi 4 e 5 del D.M. n. 32/2015). L'offerta con i documenti allegati, da inviarsi all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it , si i ntende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (data indicata nella ricevuta di consegna generata dal sistema PEC). L'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà contenere i dati identificativi stabiliti dagli artt. 12 ss. del D.M. n. 32/2015, da intendersi qui integralmente richiamati: a)     l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail e/o pec dell'offerente. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato Italiano, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale a esempio un codice di sicurezza sociale; in ogni caso, deve essere anteposto il codice del Paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization; b)     in caso di offerta formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata, oltre a quanto sopra previsto a seconda dei casi ( Disposizioni comuni ), la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio dell’offerta medesima: detta procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e potrà essere allegata anche in copia per immagine; c)     l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; d)     l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; e)     il numero o altro dato identificativo del lotto; f)      la descrizione del bene; g)     l'indicazione del referente della procedura; h)     la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; i)      il prezzo offerto (che a pena di inefficacia non potrà essere inferiore al prezzo base indicato nel presente avviso, ridotto in misura non superiore a un quarto) e il termine per il relativo pagamento; j)      l'importo versato a titolo di cauzione; k)     la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; l)      il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui sopra; m)   l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal D.M. n. 32/2015; n)     l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal D.M. n. 32/2015; o)     la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Treviso; in mancanza, le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del Tribunale; p)     la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura alle seguenti coordinate bancarie: IT09 D058 5612 0011 3757 1560 351 c/o Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.a. – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con causale " L.G. n. 69/2024 Tribunale di Treviso". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. E’ precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte.   Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. L'offerente deve, inoltre, procedere al pagamento del bollo dovuto per legge (attualmente pari a euro 16,00) in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R. n. 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali" presente sul Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it , seguendo le istruzioni indicate nel "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica". Le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona mista saranno aperte ed esaminate unitamente a quelle analogiche esclusivamente il giorno fissato per l'asta tenuta dal Curatore presso il luogo sopra indicato e alla presenza degli offerenti on-line e di quelli comparsi personalmente o per delega avanti al Curatore. Qualora l'offerente telematico necessiti di assistenza per eventuali problematiche connesse alla presentazione dell'offerta o alla partecipazione all'asta, potrà essere inviata una e-mail all'indirizzo help@fallco.it , o ppure contattare il call center di Zucchetti Software Giuridico Srl al n. 0444/346211.   DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Alla data e all’ora fissate per l'esperimento il Curatore procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto, all'esame delle offerte, sia digitali che cartacee. L’offerta presentata è irrevocabile. Gli offerenti che hanno scelto la presentazione dell'offerta cartacea dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste sopra indicato. Gli offerenti che hanno scelto la presentazione telematica dell'offerta parteciperanno alle operazioni di vendita, ovunque si trovino, esclusivamente mediante connessione al sito www.fallcoaste.it nell’ar ea riservata, accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute. Gli offerenti telematici ammessi alla gara riceveranno, prima dell’inizio delle operazioni di vendita e all’indirizzo email indicato nel modulo di registrazione, una comunicazione di autorizzazione alla partecipazione. In caso di mancata presenza o connessione dell’offerte, il bene sarà a questi comunque aggiudicato al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) si tratti dell’unico offerente; b) l’offerta sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti; c) una volta disposta la gara, non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell’offerta presentata dall’assente. In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto nell’unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Curatore si riserva la possibilità di far luogo comunque alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute telematicamente unitamente a quelle analogiche, qualora siano presenti più offerte valide, abilitati tutti i partecipanti e oscurando i dati personali degli offerenti on-line, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. Il rilancio minimo è pari a quello più sopra indicato. Ai partecipanti è assegnato, a discrezione del Curatore, un termine compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Curatore provvederà ad informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l’immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo). Ove le offerte siano tutte equiparabili, l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. Dopo la vendita sincrona mista gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene. E’ in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall’art. 217, comma 1, CCII in ordine ai poteri del Giudice Delegato di sospendere o impedire le operazioni di vendita nei termini previsti.   AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO Terminata la vendita, il Curatore procederà all'eventuale aggiudicazione e stilerà apposito verbale. Nell' ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Curatore nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa. In caso di consolidamento dell’aggiudicazione il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario alle coordinate della procedura, nei successivi 30 giorni, termine questo prorogabile di al massimo ulteriori 60 giorni, su richiesta dell’aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’istruttoria legata alla concessione di mutuo ipotecario garantito dall’immobile aggiudicato. Il trasferimento della proprietà avverrà entro 60 giorni dall’avvenuto versamento del saldo prezzo, per tramite di atto notarile presso un notaio del distretto notarile di Treviso a scelta del curatore. Tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte, volture e trascrizioni relative e conseguenti all’atto di trasferimento, le spese notarili e le spese per l’emissione dell’attestato energetico (A.P.E.) e del Certificato di Destinazione Urbanistica CDU), laddove necessari, sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario/acquirente La cancellazione dei gravami avverrà, a seguito di atto notarile di trasferimento e con spese ed oneri a carico dell’aggiudicatario/acquirente, successivamente alla emanazione di apposito decreto del Giudice Delegato ai sensi dell’art. 217, comma 2, CCII. Sarà altresì a cura ed onere dell’aggiudicatario ogni adempimento necessario a sanare le difformità catastali/urbanistiche rilevate in Perizia, eventualmente, se necessario, anche anticipatamente rispetto all’atto notarile di trasferimento dell’immobile, ovvero quelle successivamente rilevate da parte aggiudicataria/acquirente ancorché non risultanti dall’elaborato peritale.   In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c.; in tal caso, l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c.   *************   Per quanto non espressamente previsto, le modalità della vendita sincrona mista saranno regolate dal D.M. n. 32/2015 (anche per il caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio Giustizia - cfr. art. 15).     Visite dell’immobile La richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata al Curatore mediante il Portale delle Vendite Pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp/ ) oppure a mezzo mail all’indirizzo dugo@slec-commercialisti.it .   Maggiori informazioni, escluse quelle concernenti la presentazione dell’offerta telematica, potranno essere assunte presso il Curatore, dott. Renzo Dugo, con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422/230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it ) .   Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/979 (GDPR).   Treviso, 19 maggio 2025.                                                                                                                                                                                                                                                     Il Curatore                                                                                                          dott. Renzo Dugo

Rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali

Rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali

Stando alla bozza circolata, il contenuto del DL, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, prevedrebbe che: le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025; le piccole e micro imprese il termine è il 1° gennaio 2026. Resta ferma la data del 31 marzo, invece, per le grandi imprese, ma senza sanzioni per 90 giorni ovvero per ulteriori 90 giorni non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Si riportano di seguito i requisiti dimensionali per verificare la categoria di appartenenza; per tale verifica, deve essere rispettato il requisito relativo ai dipendenti e uno tra il fatturato e totale di bilancio. Categoria d’impresa Micro Piccole Medie Unità lavorative annue < 10 < 50 < 250 Fatturato annuo (MLN Euro) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 50 Totale di bilancio annuo (MLN Euro) ≤ 2 ≤ 10 ≤ 43 Le grandi imprese non soddisfano i requisiti delle PMI. Come già ricordato con la nostra circolare del 28 Febbraio 2025 ( https://www.slec.it/post/obbligo-assicurazione-da-eventi-catastrofali-rinviato-al-31-marzo-2025 ), le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, che siano, micro, piccole o medie erano chiamate a stipulare le polizze a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti sulle questioni ancora incerte e provvederemo ad aggiornarvi tempestivamente non appena saranno disponibili novità.

Bando Imprenditoria Femminile

Bando Imprenditoria Femminile

Il Bando è volto a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi nonché le attività professionali esercitate da donne, operanti in forma singola, associata o societaria, al fine di rafforzare e arricchire il tessuto imprenditoriale veneto. Ambito Soggettivo Le attività che potranno beneficiare dell’agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c); professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali, residenti da almeno due anni in Veneto. In caso di professioniste operanti in forma associata, l’Associazione professionale o lo Studio associato devono essere costituiti in maggioranza da donne residenti nel Veneto da almeno due anni. Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando nel BUR . L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere iscritta al Registro delle Imprese alla data di pubblicazione del bando nel BUR. E’ sufficiente l’iscrizione come impresa «inattiva». La professionista deve essere titolare di Partita IVA alla data di pubblicazione del bando nel BUR. Ambito Temporale Saranno ammissibili gli interventi effettuati: a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 16 dicembre 2025 ; per le nuove imprese: dalla data di iscrizione al Registro Imprese, se successiva mentre per le professioniste: dalla data di inizio attività rilevato dal Certificato di attribuzione della partita IVA, se successiva. Spese agevolabili Categorie di spese ammissibili (PMI) : macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (acquisto anche tramite operazioni di leasing finanziario); arredi (max. 15.000,00 euro); autocarri a esclusivo uso aziendale (ammesso un valore forfettario pari a 12.000,00 euro); opere murarie e di impiantistica (max. 10.000,00 euro); realizzazione di impianti a fonti rinnovabili: • per impianti fino a 22 kW euro 8.000,00 • per impianti superiori a 22 kW euro 20.000,00 software, realizzazione di siti web e di e-commerce (max. 10.000,00 euro); riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (max. 10.000,00 euro); spese generali (costo calcolato in misura forfettaria pari a euro 3.500,00 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti). Categorie di spese ammissibili (Professioniste) : macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica (acquisto anche tramite operazioni di leasing finanziario); arredi (max. 5.000,00 euro); opere murarie e di impiantistica (max. 3.000,00 euro); software, realizzazione di siti web e di e-commerce (max. 4.000,00 euro); riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza (max. 3.000,00 euro); spese generali (costo calcolato in misura forfettaria pari a euro 2.000,00 riconosciuto a tutte le imprese partecipanti). Misura del contributo Il contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento (regime «de minimis »). Le domande sono valutate in base dell’ordine di invio considerando una serie di criteri di priorità (consultabili alla pagina del bando: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=11604&fromPage=Elenco&high=femmin) . La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line , attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Regione del Veneto a partire dalle ore 10.00 di martedì 11 marzo 2025, fino alle ore 12.00 di martedì 25 marzo 2025 .

Rivalutazione delle partecipazioni

Rivalutazione delle partecipazioni

La norma agevolativa che prevede la rivalutazione delle partecipazioni quotate e non quotate rimarrà stabilmente efficacie nel nostro sistema impositivo. Viene confermata anche l'estensione del regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni a quelle negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Per avvalersi della rivalutazione dal 2025, occorre possedere la partecipazione alla data del 1° gennaio e il perfezionamento dell'opzione dipenderà dal versamento dell'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre dello stesso anno e, per le partecipazioni non quotate, dal giuramento della perizia di stima entro la medesima data. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate introdotta a regime dal 2025 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%, senza che sia prevista alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) sarà riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, c.d. "capital gain", indipendentemente dal regime prescelto ai fini della tassazione dei redditi stessi. In particolare, sono interessati dalla disposizione agevolativa: le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa; le società semplici e i soggetti ad esse equiparate; gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa; i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni. Costituiscono partecipazioni rivalutabili : le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società; i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). L'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute al 1° gennaio deve essere versata: dal soggetto possessore della partecipazione (ad esempio persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente); entro il 30 novembre del medesimo anno, fatta salva tuttavia la possibilità di frazionare l'importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo. Fino al 2024, per le partecipazioni non quotate è stato utilizzato il codice tributo "8055", mentre per quelle quotate è stato introdotto il codice tributo "8057". In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene ragionevole ipotizzare che tali codici tributo saranno confermati. È possibile inoltre optare per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva: a questi fini, le rate devono essere di pari importo. In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 30 novembre deve essere versata solo la prima rata ai fini del perfezionamento dell'opzione.

Divieto FE per prestazioni sanitarie ai privati

Divieto FE per prestazioni sanitarie ai privati

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha confermato il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria , con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018). Inoltre, tale divieto è da intendersi esteso, per tutto il 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche. Resta fermo l'obbligo di emettere fattura via SdI se il committente non è una persona fisica, fermo restando che dalla stessa non devono emergere dati personali sensibili dei pazienti.

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