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Legge di Bilancio 2025 - Novità Persone Fisiche

Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano i contribuenti persone fisiche (non titolari di partita IVA).


Riforma IRPEF

(art. 1, commi 2 e ss.)

La riforma dell’IRPEF prevede:

  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;

  • la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;

  • la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;

che vengono messe a regime per il periodo d’imposta 2024.

Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che sarà solo fiscale, con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione.

A partire dall’01.01.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.

Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Non rientrano in tale nuovo metodo di calcolo:

  • le spese sanitarie agevolate;

  • le somme investite nelle start up innovative;

  • le somme investite nelle PMI innovative;

  • gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31.12.2024;

  • le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni;

  • i premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024.


Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF

(art. 1, comma 13)

A decorrere dall’01.01.2025 viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);

  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);

  • delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).


Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica

(art.1, commi 78-79)

Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.

Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi.


Modifiche agevolazione “Prima Casa”

(art. 1, comma 116)

Il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare, viene elevato a 2 anni.

Pertanto, dall’01.01.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

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