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Aliquote contributive INPS 2023 per Artigiani e Commercianti

Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l’INPS ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.



Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

Artigiani

Commercianti

Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

4.208,40 euro

4.292,42 euro

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

4.077,12 euro

4.161,14 euro


Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:


Reddito

Artigiani

Commercianti

​Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)

fino a 52.190 euro

24%

24,48%

da 52.190 euro

25%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 52.190 euro

23,25%

23,73%

da 52.190 euro

24,25%

24,73%


Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a:

  • Euro 86.983 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996;

  • Euro 113.520 per gli altri.

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.


I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

  • l’eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);

  • il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023;

  • i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.


Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa.


Si ricorda alla gentile Clientela che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “Dati del modello F24” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.


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