Elevata la soglia per presentare I'INTRA-2 bis (acquisto di beni)
- 17 feb
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 feb
Di recente, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, ha deciso di elevare la soglia per la presentazione dei modelli “INTRA-2 bis” con periodicità mensile. Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro.
La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.
Riproponiamo l'estratto della circolare del 17 Gennaio 2026, intitolata “Controlli e adempimenti IVA di inizio anno”, relativamente alla normativa Instrastat.
Per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):
è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;
è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci;
per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis)
è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale;
per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 2.000.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 350.000 euro;
non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
per le le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater):
oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento;
resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).
Si ricorda che, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Riepilogo periodicità di presentazione:
Intrastat acquisti di beni e servizi
Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi:
• per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 2.000.000;
• per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000.
Intrastat vendite di beni e servizi
Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive.
Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti.
Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.

Commenti