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Crediti d’imposta per lavori su immobili

Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) - Novità Legge di bilancio 2023 (L. 197/22)



SUPERBONUS 110%

Interventi su unità immobiliari singole

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, D.L. 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12, Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12, Tuir, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al D.L. 176/2022 stesso.

Per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3, Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.


Interventi sui condomini

Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo dell'art. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

  • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;

  • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;

  • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.


Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

Successivamente alle novità introdotte della L. 197/2022, la riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. "CILAS");

  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

    • la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

    • la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.202212 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata ai sensi dell'art. 119 co.13-ter del DL 34/2020;

  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.


BONUS BARRIERE 75%

Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "bonus barriere 75%" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.

Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

  • l'aliquota della detrazione è elevata al 75%;

  • l'agevolazione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025;

  • la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Deliberazioni dell'assemblea condominiale

Aggiungendo il co. 4-bis all'art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la L. 197/2022 stabilisce che "Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio".


BONUS MOBILI

Viene aumentato da 5.000 a 8.000 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024.

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