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Credito di imposta per investimento in beni strumentali nuovi 2021-2022

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato e potenziato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno.

Si espongono le principali caratteristiche nella sotto riportata tabella

Si ricorda che le fatture relative all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 178/2020 (ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, comma 1054, L. 178/2020”).



Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese (individuali o in forma societaria), residenti nel territorio dello Stato, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Spetta inoltre anche ai lavoratori autonomi, limitatamente ai beni strumentali diversi da quelli tecnologici afferenti industria 4.0.

Si ricorda che:

  • non hanno diritto al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;

  • la fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all’agevolazione sono quelli materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, acquistati, o detenuti anche a mezzo locazione finanziaria.

Sotto il profilo temporale, l’investimento deve essere realizzato:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;

  • ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto;

  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;

  • fabbricati e costruzioni.

Misura del bonus

Il credito d’imposta concesso, commisurato al costo di acquisizione, è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati.

Per gli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021) relativi a:

  • beni strumentali materiali, diversi da quelli industria 4.0, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro – credito del 10%

  • beni strumentali immateriali (diversi dai beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro - credito del 10%

  • investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile – credito del 15%

  • beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni tecnologici di industria 4.0) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022):

  • beni strumentali materiali diversi da quelli industria 4.0, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro - credito del 6%

  • beni strumentali immateriali (diversi quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro - credito del 6%;

  • in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni tecnologici di industria 4.0), il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Beni immateriali “Industria 4.0”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi beni immateriali nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, anche mediante piattaforme di cloud computing), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24:

  • in 3 quote annuali di pari importo;

  • a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero, per i beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimento industria 4.0), a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Eccezione per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni che, relativamente agli investimenti (diversi dai beni tecnologici industria 4.0) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, possono utilizzare il credito in un’unica quota annuale.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Ulteriori adempimenti

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Come già detto sopra, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 178/2020. Risulta opportuno inviare al fornitore del bene una comunicazione richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016 (industria 4.0), è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una autocertificazione del legale rappresentante).

Inoltre, ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell’agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione al Mise, le cui regole non sono ancora stabilite, ma verranno definite con successivo decreto.


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