Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025
- barbara moro
- 3 giorni fa
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Si riporta, come di consueto in questo periodo dell'anno, una tabella di sintesi che illustra il regime fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza.
A decorrere dall’inizio del 2025, è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese per omaggi e delle spese di rappresentanza. In particolare, le spese sono deducibili esclusivamente qualora sostenute tramite mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari, carte di debito/credito, assegni bancari e circolari e piattaforme digitali quali Apple Pay, Google Pay, Satispay e Paypal.
Ne consegue che gli acquisti effettuati in contanti non possono essere considerati deducibili, anche laddove rispettino i limiti di valore previsti dalla normativa sugli omaggi.
Si precisa inoltre che l’obbligo di tracciabilità si applica anche ad eventuali spese di rappresentanza e omaggi sostenuti all’estero, a differenza del regime previsto per le spese di trasferte, per le quali sono previste limitazioni territoriali.
Omaggi a cliente e fornitori
La normativa in vigore prevede che:
se un’impresa dona a clienti o fornitori beni che non rientrano nell’attività caratteristica dell’impresa (ossia non oggetti della produzione o commercio abituale), gli omaggi sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa se il valore “unitario” dell’omaggio non supera € 50,00;
se l’omaggio comprende più beni (per esempio un pacchetto regalo o un cesto natalizio), la soglia dei € 50,00 si applica al valore complessivo della confezione — non al singolo articolo.;
qualora il valore complessivo superi € 50,00, la spesa deve essere considerata come spesa di rappresentanza: in tal caso la deducibilità è ammessa solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite per tale categoria.
Se l’omaggio riguarda beni che fanno parte dell’attività propria dell’impresa, ma il valore normale di mercato:
non supera € 50,00, il costo di produzione sostenuto è interamente deducibile;
se, viceversa, supera € 50,00, la spesa rientra tra le spese di rappresentanza, deducibile secondo normativa vigente.
Quando si parla di spese di rappresentanza, la deducibilità richiede che la spesa sia inerente all’attività aziendale e sostenuta in modo congruo — cioè proporzionato all’obiettivo promozionale o commerciale, secondo quanto previsto dal decreto attuativo.
Omaggi a dipendenti o collaboratori
Le liberalità a favore di dipendenti o collaboratori non rientrano nella disciplina degli “omaggi a clienti/fornitori”: costituiscono spese per lavoro dipendente e sono deducibili come tali. In tal caso non si applica la soglia dei € 50,00 prevista per l’omaggio a cliente, né la qualificazione come spesa di rappresentanza. Caso particolareggiato è rappresentato dalle spese per cene natalizie con i dipendenti: le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Aspetti IVA
per gli acquisti di beni destinati a omaggi a clienti/fornitori con valore unitario non superiore ad € 50,00, l’IVA è detraibile;
se il valore supera € 50,00, l’IVA sull’acquisto non è detraibile.
La cessione gratuita dell’omaggio (a cliente o fornitore) costituisce un'operazione “fuori campo IVA” se i beni non rientrano nell’attività propria dell’impresa; viceversa, se gli stessi rientrano nell'attività d'impresa, l'operazione sarà soggetta ad IVA:
Raccomandazioni operative
verificare e documentare sempre il valore complessivo dell’omaggio nel suo insieme (non dei singoli oggetti);
conservare fattura, ricevute o documentazione di acquisto, e — in caso di beni prodotti internamente — la documentazione del costo di produzione;
se si tratta di omaggi a clienti/fornitori di valore superiore a € 50,00, verificare che la spesa possa rientrare tra le spese di rappresentanza rispettando i criteri di inerenza e congruità.

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