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Trattamento fiscale degli omaggi: nuove regole operative per il 2025

26 nov 2025
Tempo di lettura: 3 min

Si riporta, come di consueto in questo periodo dell'anno, una tabella di sintesi che illustra il regime fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza.


A decorrere dall’inizio del 2025, è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese per omaggi e delle spese di rappresentanza. In particolare, le spese sono deducibili esclusivamente qualora sostenute tramite mezzi di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari, carte di debito/credito, assegni bancari e circolari e piattaforme digitali quali Apple Pay, Google Pay, Satispay e Paypal.

Ne consegue che gli acquisti effettuati in contanti non possono essere considerati deducibili, anche laddove rispettino i limiti di valore previsti dalla normativa sugli omaggi.

Si precisa inoltre che l’obbligo di tracciabilità si applica anche ad eventuali spese di rappresentanza e omaggi sostenuti all’estero, a differenza del regime previsto per le spese di trasferte, per le quali sono previste limitazioni territoriali.


Omaggi a cliente e fornitori

La normativa in vigore prevede che:

  • se un’impresa dona a clienti o fornitori beni che non rientrano nell’attività caratteristica dell’impresa (ossia non oggetti della produzione o commercio abituale), gli omaggi sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa se il valore “unitario” dell’omaggio non supera € 50,00;

  • se l’omaggio comprende più beni (per esempio un pacchetto regalo o un cesto natalizio), la soglia dei € 50,00 si applica al valore complessivo della confezione — non al singolo articolo.;

  • qualora il valore complessivo superi € 50,00, la spesa deve essere considerata come spesa di rappresentanza: in tal caso la deducibilità è ammessa solo nei limiti e secondo le condizioni stabilite per tale categoria.


Se l’omaggio riguarda beni che fanno parte dell’attività propria dell’impresa, ma il valore normale di mercato:

  • non supera € 50,00, il costo di produzione sostenuto è interamente deducibile;

  • se, viceversa, supera € 50,00, la spesa rientra tra le spese di rappresentanza, deducibile secondo normativa vigente.


Quando si parla di spese di rappresentanza, la deducibilità richiede che la spesa sia inerente all’attività aziendale e sostenuta in modo congruo — cioè proporzionato all’obiettivo promozionale o commerciale, secondo quanto previsto dal decreto attuativo.


Omaggi a dipendenti o collaboratori

Le liberalità a favore di dipendenti o collaboratori non rientrano nella disciplina degli “omaggi a clienti/fornitori”: costituiscono spese per lavoro dipendente e sono deducibili come tali. In tal caso non si applica la soglia dei € 50,00 prevista per l’omaggio a cliente, né la qualificazione come spesa di rappresentanza. Caso particolareggiato è rappresentato dalle spese per cene natalizie con i dipendenti: le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.


Aspetti IVA

  • per gli acquisti di beni destinati a omaggi a clienti/fornitori con valore unitario non superiore ad € 50,00, l’IVA è detraibile;

  • se il valore supera € 50,00, l’IVA sull’acquisto non è detraibile.

La cessione gratuita dell’omaggio (a cliente o fornitore) costituisce un'operazione “fuori campo IVA” se i beni non rientrano nell’attività propria dell’impresa; viceversa, se gli stessi rientrano nell'attività d'impresa, l'operazione sarà soggetta ad IVA.

Il cedente può scegliere se applicare o meno la rivalsa dell’imposta al proprio cessionario: infatti la rivalsa Iva non è obbligatoria.

Qualora l’impresa decida di addebitare la sola IVA al destinatario dell’omaggio, il fornitore applica la rivalsa e emette regolare fattura elettronica con:

  • TD01 (fattura immediata);

  • oppure TD24 (fattura differita), con obbligo di DDT che attesti la data di consegna.

Per la cessione gratuita di beni propri, è comunque raccomandata l’emissione del documento di trasporto con causale “omaggio / cessione gratuita”, così da identificare il destinatario e dimostrare l’inerenza dell’operazione.

Alternativamente, la normativa ammette la registrazione su registro degli omaggi, annotando valori normali e imposta distinta per aliquote.

Nella prassi, le imprese scelgono generalmente di non addebitare l’IVA al cliente. In tale caso, il cedente emette autofattura:

  • singola per ogni cessione, oppure

  • cumulativa mensile, riportando valore del bene (prezzo di acquisto/costo), aliquota, imposta e la dicitura “autofatturazione per omaggi”.


Raccomandazioni operative

  • verificare e documentare sempre il valore complessivo dell’omaggio nel suo insieme (non dei singoli oggetti);

  • conservare fattura, ricevute o documentazione di acquisto, e — in caso di beni prodotti internamente — la documentazione del costo di produzione;

  • se si tratta di omaggi a clienti/fornitori di valore superiore a € 50,00, verificare che la spesa possa rientrare tra le spese di rappresentanza rispettando i criteri di inerenza e congruità.



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