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Credito I.V.A. - compensazione

Procedure per la compensazione dei crediti IVA

La presente per ricordare i limiti e le modalità dell’utilizzo del credito annuale IVA relativo all’anno 2016.

· se di importo non superiore ad Euro 5.000,00 annui, con le consuete modalità (a mezzo F24);

· se di importo compreso tra Euro 5.000,01 ed Euro 15.000,00 annui, solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (che avverrà nel mese di febbraio) o dell’istanza periodica trimestrale. Quindi, con riferimento al credito risultante da dichiarazione annuale riferita al 2016, esso potrà essere utilizzato a decorrere dal 16 marzo 2017;

· se di importo superiore ad Euro 15.000,00 annui, oltre a valere quanto detto nel punto precedente, è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente):

- il visto di conformità da parte di un commercialista o di un consulente del lavoro;

- la sottoscrizione del soggetto che effettua il controllo contabile (revisore o Collegio Sindacale).

Riassumendo:

Compensazione credito annuale o infrannuale Adempimenti

Non superiore ad Euro 5. 000

Nessuna particolare formalità

Compresa tra Euro 5.000 ed Euro 15.000 annui

Deve essere stata presentata la dichiarazione IVA

Superiore ad Euro 15.000 annui

Deve essere stata presentata la dichiarazione IVA con visto di conformità

Limiti alle compensazioni

Limiti in presenza di debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’articolo 31 D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali, anche iva, qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti.

Limiti di importo

L’importo di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 nel corso dell’anno non può superare il limite di Euro 700.000,00.

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