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Decreto Sostegni Ter

  • moro166
  • 15 feb 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Si riportano di seguito alcune novità introdotte il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter.



Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio


Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:

1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.


Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:

  • sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;

  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.

Con provvedimento Mise, saranno individuati termini e modalità di invio della domanda;


Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;

  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.



Sponsorizzazioni sportive


Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Si ricorda che la norma prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.

L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il I trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.



Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo


Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

 
 
 

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