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Emergenza Covid-19: moratoria prestiti - prime istruzioni

Il c.d. Decreto “Cura Italia” (articolo 56, comma 2) ha introdotto una serie di disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, in applicazione e a corredo delle quali, in data 24 marzo 2020, l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha emanato una circolare recante le prime istruzioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a PMI, nonché sui nuovi interventi del Fondo di garanzia per le medesime imprese.

L’Abi ha tra, l’altro, precisato che:

  • il rimborso dei prestiti non rateali, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi sui crediti esistenti, che scadono prima del 30 settembre 2020 sarà posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;

  • gli eventuali elementi accessori (i.e.contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione) al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;

  • il pagamento delle rate di mutui / finanziamenti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a rimborso rateale, così come dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 (il periodo di sospensione dei pagamenti comprende anche le rate in scadenza il giorno 30 settembre 2020, ossia le rate in scadenza al 30 settembre non dovranno essere pagate);

  • le misure sopra elencate si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2020).

Potranno richiedere queste misure le PMI con sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia.

Per PMI, si intendono:

  • le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

  • i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra cui i professionisti e le ditte individuali.

Per usufruire delle misure di favore i beneficiari PMI devono ottemperare a quanto segue:

  1. essere “in bonis”, ossia:

  • non avere posizioni debitorie classificate dalla regolamentazione bancaria come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

  • non avere rate insolute, anche solo parzialmente, da oltre 90 giorni;

b. inviare una specifica richiesta via Pec, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, autocertificando:

  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di PMI;

  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti formali di cui sopra, mentre non saranno tenute a verificare la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate dalle imprese.

Si segnala che taluni istituti bancari si stanno già attivando con iniziative individuali volte ad applicare misure di maggior favore alle imprese rispetto a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia: ferma restando la nostra disponibilità per fornirVi completa assistenza negli incombenti di cui sopra, rimane consigliabile preventivamente contattare la banca o l’intermediario finanziario per valutare le ulteriori eventuali opzioni dai medesimi offerte.

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