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Emergenza Covid-19: sospensione versamenti aprile - maggio

l D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020, ha stabilito nuove proroghe e sospensioni relativamente ai versamenti in scadenza ad aprile e maggio.

A. Versamenti Iva e ritenute su redditi di lavoro dipendente

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a euro 50 milioni nel 2019, è prevista la sospensione condizionata dei versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio relativi a:

  • ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionale e comunale;

  • Iva;

  • contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.

La sospensione dei suddetti versamenti si applica:

  • nel mese di aprile 2020, a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;

  • nel mese di maggio 2020, a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.

I soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori Euro 50 milioni nel 2019, potranno invece beneficiare delle sospensioni come sopra descritte con riduzione del fatturato o corrispettivi di almeno il 50% (in luogo del suddetto 33%).

Si ricorda che, invece, la sospensione dei versamenti delle ritenute e contributi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati - in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020 - opera incondizionatamente per i soggetti che operano in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 (turismo, ristorazione, trasporti, intrattenimento, assistenza, attività sportive).

Le sospensioni valgono anche per i contribuenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° aprile 2019.

Attenzione: non sono sospesi i versamenti delle ritenute d’acconto operate diverse da quelle di lavoro dipendente (come ad es. ritenute su lavoratori autonomi, agenti, ritenute su dividendi).

B.Ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, alle seguenti condizioni:

  • nel mese precedente il soggetto percipiente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;

  • il soggetto percipiente deve rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovranno essere versate soggetto percipiente in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

C. Rimessione in termini versamenti 16 marzo 2020

Se eseguiti entro il 16 aprile, si considerano regolarmente effettuati i versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo e prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia. In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti interessi

*********

Si allega tabella riepilogativa dei numerosi differimenti e sospensioni come ad oggi disposti dai Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


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