Il D.L. n. 157/2020, cosiddetto Ristori - quater pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020, tra le altre disposizioni, stabilisce all’art. 2 la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre.
La sospensione interessa i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato, che:
hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019.
Oggetto di sospensione sono i versamenti scadenti a dicembre 2020 relativi a:
ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta con riferimento al personale dipendente ed assimilato;
versamenti Iva (compreso l’acconto);
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ad esclusione dell’Inail).
La sospensione si applica anche:
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019;
a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a tutte le attività economiche chiuse a seguito del D.p.c.m. del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
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Rimaniamo volentieri a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
Studio Commercialistico Associato Dugo
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