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Fattura elettronica: tempistica - sanzioni- detrazione - bollo

Il Decreto Fiscale n. 119/2018 collegato alla manovra di fine anno ha introdotto alcune misure mirate a:

  • ridimensionare le problematiche sanzionatorie a fronte di emissione/trasmissione tardive della fattura elettronica;

  • introdurre, dal 1° luglio 2019, nuove regole per la fatturazione immediata entro 10 giorni dall’operazione;

  • risolvere la questione della detrazione della fattura arrivata nei giorni successivi al mese di effettuazione (ma prima della liquidazione di riferimento);

  • eliminare l’obbligo di protocollazione delle fatture di acquisto.

Sanzioni

Fino al 30 giugno del 2019 la trasmissione tardiva della fattura elettronica, purché effettuata entro la scadenza della propria liquidazione Iva (mensile o trimestrale), non comporterà l’irrogazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione.

Le sanzioni per l’omessa/ritardata fatturazione saranno invece applicate in misura ridotta dell’80%, se la fattura elettronica sarà emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo.

Fatturazione immediata dal 1° luglio 2019

Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando trasmessa, il Legislatore ha introdotto con effetto dal 1° luglio 2019 la fatturazione immediata a emissione (e trasmissione) entro il termine di 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6, D.P.R. 633/1972.

Viene tuttavia imposto di indicare in fattura anche “la data di effettuazione della cessione o della prestazione ovvero la data di incasso se diversa dalla data fattura”; detto obbligo non incorrerà, tuttavia, per chi emetterà (trasmetterà) la fattura nello stesso giorno di effettuazione.

Rimangono fermi invece i più ampi margini di emissione della disciplina della fatturazione differita (entro il 15 del mese successivo in presenza di idonea documentazione).

Detrazione e annotazione delle fatture passive arrivate prima della liquidazione

Viene consentito all’acquirente/committente di scomputare l’IVA nella liquidazione (mese o trimestre) del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, a condizione che la fattura sia “ricevuta” ed “annotata” entro il termine della liquidazione periodica (giorno 15 del mese successivo al periodo di liquidazione).

Quanto sopra rimane tuttavia precluso con riferimento ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ossia alle operazioni effettuate in un anno le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

Termine ultimo per la detrazione

Si ricorda che rimane sempre ferma la possibilità di esercitare la detrazione anche nei mesi successivi a quello di effettuazione dell’operazione o arrivo della fattura e - al più tardi - con la relativa dichiarazione annuale anche integrativa. In proposito si rinvia a nostra circolare del 18.01.2018 “Detrazione IVA fatture di acquisto – Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate”.

Si ricorda, infine, che i termini di annotazione della fattura passiva non sono fissi ma sono ancorati alla scadenza della liquidazione periodica (o dichiarazione) nella quale si esercita il diritto alla detrazione.

Il caso

Esigibilità e versamento Iva fornitore

Detrazione cessionario/committente

Fattura del 31 ottobre

Ottobre

(versamento Iva entro il 16 novembre)

La detrazione è ammessa in ottobre, purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 novembre

La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione annuale Iva

Fattura differita del 15 novembre relativa a operazioni di ottobre

Come sopra

Come sopra

Fattura relativa a operazioni dell’anno “n”, ad esempio dicembre (data fattura 31/12/n)

Dicembre anno “n” (versamento entro il 16/01/n+1 oppure, per i trimestrali, 16/03/n+1)

Anno “n” (dicembre o dichiarazione annuale) se la fattura risulta recapitata entro il 31/12; nell’anno n+1 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/n

Eliminazione protocollo acquisti

Dal 24 ottobre 2018 è stato abrogato l’obbligo di numerazione progressiva (all’arrivo) delle fatture ricevute (adempimento che ovviamente mal si concilia con la natura non modificabile del formato XML della FE). Tuttavia nulla vieta di continuare ad attribuire una protocollazione progressiva nel registro.

Assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata, mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto del 28.12.2018.

Qualora la fattura ricevuta fosse priva della necessaria dicitura in merito al bollo, il cessionario/committente dovrebbe provvedere a richiedere al cedente/prestatore l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e la nuova emissione di una fattura corretta con l’indicazione del bollo assolto. La variazione in diminuzione consentirebbe all’acquirente di non incorrere nella responsabilità solidale per l’imposta di bollo e relative sanzioni.

Si ricorda che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:

  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);

  • le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;

  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);

  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, Dpr n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);

  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;

  • esenti (art.10 Dpr 633/72);

  • escluse (art.15 Dpr.633/72);

  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario (Circolare7/E/08).

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a Euro 77,47 la marca da bollo va applicata.

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