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Legge di Bilancio 2022 – Novità in tema di bonus casa

Si riepilogano di seguito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022 in tema dei cosiddetti “bonus casa”.



Interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%)


Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, co. 1, del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.



Interventi antisismici (sismabonus)


Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus, di cui ai co. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL n. 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili con particolari caratteristiche antisismiche.



Bonus mobili


Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL n. 63/2013). Per le spese sostenute nel 2022 rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.


Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- Euro 10.000, per le spese sostenute nel 2022;

- Euro 5.000, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.



Interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus 65%-50%)


Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e all'art. 14 del DL n. 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% (ovvero 50% su alcune tipologie di lavori) per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.


Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell'art. 14 del DL n. 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.



Superbonus del 110%


Per quanto concerne il superbonus, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell'art. 119 del DL n. 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:


- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. "interventi trainati"); da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;


- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;


- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.


Fra le principali modifiche alla disciplina del superbonus 110%, di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020, si segnala:

- la previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell'art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale;

- l'introduzione, nel corpo del co. 13-bis dell'art. 119, di un rinvio ad apposito decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;

- la specificazione, sempre nell'ambito del corpo del co. 13-bis dell'art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il "semplice" sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).



Bonus facciate


La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. n. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.



Bonus verde


È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde".

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

- spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;

- fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.



Nuova detrazione per le barriere architettoniche


Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;

- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;

- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

L'importo massimo di spesa detraibile varia in funzione della tipologia di immobile nel quale vengono effettuati gli interventi.

Anche per questo nuovo bonus edilizio è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.



Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici


Per il bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.



Opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo


Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL n. 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

- amplia il novero delle detrazioni "edilizie" per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);

- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. "minori" l'obbligo di accompagnare l'esercizio dell'opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;

- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell'attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.


Viene esplicitamente prevista l’esclusione del visto di conformità e attestazione di congruità delle spese per taluni interventi minori, ossia:

- interventi classificati come attività di edilizia libera (ex art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale);

- interventi di importo complessivo non superiore a Euro 10.000.

Tale esclusione non si applica comunque ai lavori che beneficiano del c.d. "bonus facciate".



Si evidenzia che in base alla bozza del decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 gennaio 2022, non sarà possibile effettuare più di una cessione del credito, ovvero il passaggio dal beneficiario all'azienda e successivamente alla banca. L'obbligo sarà in vigore dal prossimo 7 febbraio 2022, ma si attende l'ufficialità.

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