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Legge di Bilancio 2026 - Novità Imprese

  • moro166
  • 20 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 cosiddetta Legge di Bilancio 2026 che interessano le imprese.


Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione

(articolo 1, comma 14)

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.


Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

(articolo 1, comma 144)

Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’01.01.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’01.01.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.


Iper-ammortamenti

(articolo 1, comma 427-436)

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’01.01.2026 al 30.09.2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

Gli stessi bene devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura compresa tra il 50% e il 180%, variabile in base all’entità di investimento.

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.


Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento

(articolo 1, comma 770)

Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0.


Legge Sabatini – Rifinanziamento

(articolo 1, comma 468)

Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2026; 

  • 450 milioni di euro per l’anno 2027.


Rottamazione “quinquies

(articolo 1, comma 82-101)

È prevista una nuova rottamazione dei ruoli (“rottamazione-quinquies”) che riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023, limitatamente agli omessi versamenti derivanti da dichiarazioni presentate, alle attività di liquidazione automatica e controllo formale, nonché ai contributi INPS dichiarati e non versati. Sono inclusi anche i carichi relativi a violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali, con il solo stralcio di interessi e maggiorazioni. Restano esclusi i carichi derivanti da atti di accertamento e da avvisi di liquidazione o recupero.

L’adesione consente lo stralcio delle sanzioni, degli interessi (compresi quelli di mora) e degli aggi di riscossione. La domanda dovrà essere presentata in via telematica entro il 30.04.2026; l’Agente della Riscossione comunicherà gli importi dovuti entro il 30.06.2026. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza il 31.07.2026 e applicazione di interessi del 3% annuo dal 01.08.2026.

È ammessa la partecipazione anche dei contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, salvo coloro che risultavano in regola con i pagamenti al 30.09.2025.


Blocco dei  pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

(articolo 1, comma 725)

Viene modificata in modo significativo la disciplina del blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti di esercenti arti e professioni. Viene eliminata la soglia dei 5.000 euro sia con riferimento all’importo del pagamento, sia all’ammontare del debito iscritto a ruolo: di conseguenza, qualsiasi pagamento dovuto a professionisti potrà essere sottoposto a verifica e sospensione anche in presenza di ruoli di importo minimo, inclusi quelli non tributari (es. sanzioni stradali, contributi previdenziali e alle Casse professionali).

Prima di effettuare il pagamento, la Pubblica Amministrazione dovrà verificare telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del beneficiario; in caso di esito positivo, il pagamento sarà sospeso nei limiti del debito e l’importo corrispondente verrà assegnato all’Agente della Riscossione, con erogazione al professionista della sola parte residua.

Le nuove regole si applicano ai pagamenti da disporre a decorrere dal 15.06.2026.


Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

(articolo 1, comma 116)

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;

  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza.

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’01.01.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).


Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri

(articolo 1, comma 437)

Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 
 
 

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