Il D.L. n. 124/2019, cosiddetto “Decreto Fiscale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, ha apportato rilevanti novità in materia di compensazione dei crediti fiscali tramite il modello F24.
Crediti IVA e crediti da dichiarazione dei redditi e Irap
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, fermo restando l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti (ad es. bonus Renzi e rimborsi da mod. 730), esclusivamente in via telematica.
Sanzioni per indebite compensazioni
A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di Euro 1.000 (importo che verrà probabilmente diminuito a seguito di apposito emendamento) per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”.
Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:
fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco;
provvedere al pagamento.
L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.
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