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Novità in materia di depositi I.V.A.

  • 25 gen 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Dal 1° aprile 2017 cambiano le regole di introduzione e di estrazione dei beni dal deposito Iva.

Le modifiche sono state introdotte dal D.L. n. 183 del 22 ottobre 2016.

Introduzione beni

E’stata ampliata la categoria delle operazioni per le quali si rende applicabile l’istituto del deposito Iva: potrà essere introdotta nel deposito qualsiasi tipologia di merce (nazionale e comunitaria) a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione.

Estrazione beni

Vengono ora distinte le ipotesi di estrazione dal deposito di merce oggetto di acquisto intracomunitario rispetto all’estrazione di beni che sono stati introdotti in relazione ad altre tipologie di transazioni (ad esempio: immissione in libera pratica di merci extracomunitarie ovvero cessioni interne).

 estrazione di beni oggetto di un precedente acquisto intracomunitario: nulla cambia rispetto al passato poiché l’estrazione avviene attraverso l’integrazione della fattura estera che deve essere distintamente annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, di modo che la relativa Iva a debito e a credito si compensa e non produce, salvo i casi di limiti alla detrazione in capo al soggetto che estrae, alcun effetto finanziario.

 estrazioni che interessano le altre tipologie di operazioni: viene ora richiesto il pagamento effettivo dell’imposta. la norma prevede che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è colui che estrae, mentre il soggetto tenuto al versamento è il gestore del deposito che provvede in nome e per conto di colui che estrae; questo meccanismo sembrerebbe non tenere conto delle diverse situazioni in cui il deposito Iva è gestito in conto proprio, rispetto al deposito “conto terzi”.

Esclusioni per esportatori abituali

Il meccanismo di debenza del tributo e il relativo versamento non si applica nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito sia un esportatore abituale; in questo caso, infatti, le estrazioni dei beni dal deposito possono avvenire senza il pagamento dell’imposta e previa presentazione della dichiarazione di intenti all’agenzia delle Entrate e il rilascio della ricevuta di presentazione al depositario.

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