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Novità Legge di Bilancio 2023

Aggiornamento: 31 ott 2023

Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 197/2022 cosiddetta Legge di Bilancio 2023.


Flat Tax Incrementale

(art. 1, commi 55-57)

Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.

Nel dettaglio la base imponibile ove applicare l’aliquota del 15% è pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. La base imponibile agevolata non può comunque essere superiore a Euro 40.000.

Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.

Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.



Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36

(art. 1 co. 74 - 75)

Intervenendo sull'articolo 64, D.L.73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste:

  • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;

  • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per poter applicare il beneficio devono sussistere, oltre alle condizioni sopraindicate, tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.



Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica

(art. 1 co. 76)

Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.

In particolare, spetta la detrazione IRPEF del 50%:

  • dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;

  • in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;

  • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.



Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

(art. 1, commi 100-105)

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;

  • trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.


Sono interessate le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

I benefici fiscali competono perle operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.


Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (aliquota elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione).

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Come per l'agevolazione "parallela" per le assegnazioni ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Ai fini dell’imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.


Versamento delle imposte sostitutive

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.11.2023

- per il rimanente 40% entro il 30.6.2024



Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali

(art. 1, commi 107-109)

Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%.

Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.



Nuovo limite al trasferimento di denaro contante e Pos

(art. 1 co. 384-388)

A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).


Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

E’ prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Misure per la riduzione dei costi

Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.



Nuova Sabatini - Rifinanziamento e modifiche

(art. 1 co. 414 - 416)

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, viene integrata l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. "Nuova Sabatini" di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi.


Tax credit energia elettrica e gas per il I trimestre 2023 utilizzabili in compensazione

(art. 1 co. 2-9)

E’ stata prevista la proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale già riconosciuti per il 2022, incrementandone la misura e riconoscendoli in misura pari al 35% per le imprese non energivore e al 45% per le altre imprese agevolate (energivore, gasivore e non gasivore).

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 entro il 31 dicembre 2023; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.



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