Per il 2019 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone.
Nessuna modifica rispetto all’esercizio 2018, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.
Si ricorda che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Aliquote per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2019 seguono il graduale aumento così come evidenziato nella tabella di seguito proposta:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aliquota contributiva
14,20%
14,65%
15,10%
15,55%
16,00%
16,50%
17,00%
Si ricorda che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta - per il 2019 - la percentuale del 8,25%.
L’ aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2019 sono attestati nella seguente misura:
Periodo di riferimento
Plurimandatario
Monomandatario
Anno 2019
25.275,00
37.913,00
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.
Per l’esercizio 2019 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in vigore per l’esercizio 2018. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate:
Scaglioni provvigionali
Aliquota 2018
Quota preponente
Quota agente
Fino a 13.000.000 euro
4%
3%
1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro
2%
1,50%
0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro
1%
0,75%
0,25%
Da 26.000.001 euro
0,50%
0,30%
0,20%
Termini di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre
Scadenza di versamento
1° trimestre (Gennaio-Febbraio-Marzo 2019)
20 maggio 2019
2° trimestre (Aprile-Maggio-Giugno 2019)
20 agosto 2019
3° trimestre (Luglio-Agosto-Settembre 2019)
20 novembre 2019
4° trimestre (Ottobre-Novembre-Dicembre 2019)
20 febbraio 2020
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