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Obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali

26 mag 2025
Tempo di lettura: 2 min

È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2025, che introduce l’obbligo, per tutte le imprese italiane (e per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia), di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.

Soggetti obbligati

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, escluse le imprese agricole.


Termini per la stipula dell’assicurazione

Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno 2025);

Imprese di medie dimensioni: entro il 1 ottobre 2025;

Piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;

Imprese della pesca e dell'acquacoltura: entro il 31 dicembre 2025.

Per la verifica del limite dimensionale è possibile consultare la circolare relativa al rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali, pubblicata nel nostro sito il giorno 31.03.2025 (https://www.slec.it/post/rinvio-dell-obbligo-di-stipulare-le-polizze-catastrofali) .


Beni da assicurare

Sono soggetti all’obbligo assicurativo i beni impiegati nell’attività d’impresa, indicati all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri:

  • terreni e fabbricati;

  • impianti e macchinari;

  • attrezzature industriali e commerciali.


Determinazione del valore assicurato

Il valore dei beni da assicurare è determinato come segue:

Immobili. Valore di ricostruzione a nuovo: si intende l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Beni mobili. Costo di rimpiazzo: si intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Terreni. Costo di ripristino: si intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.


Esclusioni

Non rientrano nell’obbligo:

  • Immobili in costruzione;

  • Veicoli iscritti al P.R.A..


Conseguenze per il mancato adempimento

La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche successivamente alla scadenza dell’obbligo, se la singola misura lo prevede.


Ulteriori chiarimenti

Gli immobili devono essere assicurabili (ossia costruiti con titolo edilizio valido o sanati).


In caso di beni non di proprietà impiegati dall’impresa, l’indennizzo spetta al proprietario; il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, viene riconosciuto all'imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

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