Obbligo di stipula di polizze assicurative contro i rischi catastrofali
- barbara moro
- 11 ore fa
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È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2025, che introduce l’obbligo, per tutte le imprese italiane (e per le imprese estere con stabile organizzazione in Italia), di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, escluse le imprese agricole.
Termini per la stipula dell’assicurazione
Grandi imprese: entro il 31 marzo 2025 (con tolleranza fino al 30 giugno 2025);
Imprese di medie dimensioni: entro il 1 ottobre 2025;
Piccole e microimprese: entro il 31 dicembre 2025;
Imprese della pesca e dell'acquacoltura: entro il 31 dicembre 2025.
Per la verifica del limite dimensionale è possibile consultare la circolare relativa al rinvio dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali, pubblicata nel nostro sito il giorno 31.03.2025 (https://www.slec.it/post/rinvio-dell-obbligo-di-stipulare-le-polizze-catastrofali) .
Beni da assicurare
Sono soggetti all’obbligo assicurativo i beni impiegati nell’attività d’impresa, indicati all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri:
terreni e fabbricati;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali.
Determinazione del valore assicurato
Il valore dei beni da assicurare è determinato come segue:
Immobili. Valore di ricostruzione a nuovo: si intende l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.
Beni mobili. Costo di rimpiazzo: si intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Terreni. Costo di ripristino: si intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Esclusioni
Non rientrano nell’obbligo:
Immobili in costruzione;
Veicoli iscritti al P.R.A..
Conseguenze per il mancato adempimento
La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma può precludere l’accesso a contributi, agevolazioni e sovvenzioni pubbliche successivamente alla scadenza dell’obbligo, se la singola misura lo prevede.
Ulteriori chiarimenti
Gli immobili devono essere assicurabili (ossia costruiti con titolo edilizio valido o sanati).
In caso di beni non di proprietà impiegati dall’impresa, l’indennizzo spetta al proprietario; il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.
Infine, viene riconosciuto all'imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.
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