Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore il c.d. “nuovo esterometro”.
Si riepilogano di seguito le regole da seguire e alcuni chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle Entrate al fine dell’assolvimento del nuovo obbligo.
Termini di invio
La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata:
per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni i servizi verso altri soggetti UE, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; per le cessioni non territoriali e per le prestazioni rese a soggetti extra UE, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).
Integrazione - autofattura acquisti
I dati di ogni singolo acquisto vengono comunicati inviando al Sistema di Interscambio i documenti elettronici contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19.
L’adempimento si realizza attraverso l’integrazione del documento ricevuto, ovvero, emissione di autofattura, come di seguito indicato:
Acquisti di servizi dall’estero: il tipo documento (TD) da inviare al Sistema di Interscambio è sempre il TD17: nel campo “data” va riportata la data di ricezione in caso di emissione di documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra UE ovvero la data di effettuazione dell’operazione in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra UE.
Acquisti intracomunitari di beni: il tipo documento (TD) da inviare al Sistema di Interscambio è sempre il TD18 (integrazione)
Acquisto di beni da fornitore estero: il tipo documento (TD) da inviare al Sistema di Interscambio è sempre il TD19 (integrazione o autofattura). Tale casistica si utilizza in caso in cui il fornitore estero vende beni già presenti in Italia (non si tratta, pertanto, né di importazioni né di acquisti intracomunitari): se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, il cessionario deve predisporre un tipo documento TD19. Nel campo “data” va riportata la data di ricezione in caso di emissione di documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra UE ovvero la data di effettuazione dell’operazione in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra UE.
Precisazioni
Sono oggetto di comunicazione anche:
le operazioni con soggetti esteri privati consumatori (solo nel caso in cui il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento);
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato non rilevanti ai fini IVA, se singolarmente di importo superiore a Euro 5.000,00 (ad esempio, rifornimenti di carburante effettuati all’estero o spese di vitto e alloggio sostenute all’estero).
le operazioni verso l’estero effettuate dai contribuenti minimi e forfettari che dallo scorso 1° luglio 2022 hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
Le operazioni certificate da bolletta doganale sono esonerate dall’obbligo di comunicazione
Fatture ricevute da San Marino: l’Agenzia precisa che il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese deve trasmettere allo SdI un file con tipo documento TD19 compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.
Compilazione semplificata
L’Agenzia ha ammesso una compilazione semplificata che permette di indicare nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
Analogamente, anche per le fatture ricevute, in sede di integrazione della fattura di acquisto, è possibile indicare nel file da inviare allo SdI, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Conservazione dei documenti
La nuova disciplina non incide sulle regole per la conservazione dei documenti fiscali, che continueranno ad essere assoggettate alle consuete regole.
In particolare, l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
I file xml inviati allo SdI costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.
Usufruendo del servizio di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.
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