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Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

  • moro166
  • 15 mar 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

L’art. 29 del D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto “Energia”) proroga anche per il 2022 la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2022.


Sarà quindi possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del TUIR.


Diversamente dalle precedenti rivalutazioni, la norma attuale prevede che entro il 15 giugno 2022:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.


La proroga prevede poi l’incremento dell’imposta sostitutiva che è stabilita ora con un’aliquota unica del 14% (rispetto a quella dell’11% che era stata in vigore per le ultime proroghe dell’agevolazione). Sarà comunque possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15 giugno 2022 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione; le rate successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo dal 15 giugno 2022.


Si ricorda, infine, che qualora il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:

  • non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

  • può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

  • qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima.


 
 
 

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