La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune vantaggiose novità in materia di importi iscritti a ruolo dall’Agente della Riscossione, di seguito descritte.
ROTTAMAZIONE RUOLI
(art. 1, commi 231-252)
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.
In proposito non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
La rottamazione è fruibile anche dai debitori che avevano in precedenza presentato domande per le precedenti rottamazioni.
La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Ambito oggettivo
Rientrano nell’ambito della rottamazione tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione (ad eccezione delle tipologie più sotto elencate), e pertanto rientrano i carichi relativi alle imposte (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche i carichi relativi ai contributi INPS e dei premi INAIL.
Sono tuttavia esclusi:
le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
l’IVA riscossa all'importazione;
le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81);
le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali;
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV…) non rientrano automaticamente nella rottamazione, poiché occorre apposita delibera dell'ente previdenziale, adottata entro il 31.01.2023, pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all'Agente della riscossione mediante PEC.
Benefici della rottamazione
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse ex DM 21.5.2009);
degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
dei compensi di riscossione ex art. 17 del D.Lgs. 112/99
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
Procedura di adesione e termini di pagamento
L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Per aderire alla rottamazione è necessario compilare un’apposita domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc.
Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Il carico deve essere pagato in unica soluzione entro il 31.07.2023, ovvero può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:
le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il31.7.2023 e il 30.11.2023;
le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al 2% annuo.
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
Mancato perfezionamento della rottamazione
In caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli di aggi.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto versato, può essere escusso.
Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.
A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022non è contemplata l'impossibilità di dilazionare il residuo ex art. 19 del DPR602/73.
STRALCIO DEI DEBITI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINO A EURO 1.000
(art. 1, commi 222-230)
Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Per l’annullamento
non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, magli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.
L'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate.
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