La Legge di Bilancio 2023, ai commi 166-173, introduce la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il versamento deve essere eseguito, o in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; oppure in due rate di pari importo entro il 31.10.2023 e il 31.03.2024.
Sotto il profilo soggettivo, possono avvalersi di questa misura tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile e dalla natura giuridica adottati, inclusi anche i sostituti d’imposta.
Con le circolari 2/E/2023 e 6/E/2023 è stato definito un elenco a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, includendo, per esempio:
l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva, solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;
la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
le fatture elettroniche inviate allo Sdi tardivamente, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con il relativo e regolare versamento dell’Iva dovuta.
i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati all’Agenzia, ma inseriti in contabilità con relativa corretta liquidazione dell’imposta dovuta.
Perciò, rientrano tra gli errori formali, in riferimento agli obblighi di documentazione/registrazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva:
per le operazioni imponibili, gli errori che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva;
per le operazioni non imponibili/esenti/non soggette ad Iva, gli errori che non rilevano neppure ai fini della determinazione del reddito;
per le operazioni in reverse charge, in cui la violazione formale maggiormente compiuta consta nella tardiva o omessa trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è possibile regolarizzare, con la definizione agevolata di cui ai commi 166-173, l’operazione in cui l’Iva risulta assolta, anche se in modo irregolare ma in assenza di frode. Mentre la violazione è sostanziale se ha determinato il mancato versamento dell’Iva.
Comments