Con la presente Vi offriamo un quadro di sintesi dei principali interventi introdotti D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi dovuta alla pandemia da Covid-19.
Rinvio bozze registri Iva
E’ posticipato alle operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Viene, inoltre, soppresso l’obbligo di inserire nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia la dichiarazione annuale Iva.
Per effetto del nuovo comma 1-bis viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Abrogazione e rimodulazione di alcuni contributi
Vengono abrogati i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, previsti per gli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020, introdotto per le attività economiche e commerciali nei centri storici è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle P.A. competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti nei Comuni stessi.
Incremento fondo autonomi
E’ elevata a 2.500 milioni di euro (incremento pari a 1.500 milioni di euro) la dotazione finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
Sospensione termini riscossione
E’ stato differito al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell’Inps), relativi alle entrate tributarie e non.
Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e c.d. “saldo e stralcio”, al:
- 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
È previsto, inoltre, che l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.
Rottamazione cartelle
Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:
- alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro.
Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, ad eccezione di:
- carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e Iva riscossa all’importazione.
Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell’annullamento dei debiti. Fino a tale data, sono sospesi:
1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
2. i relativi termini di prescrizione.
Infine, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Definizione somme da controllo automatizzato
I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2020 (per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si prende a riferimento l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi) possono definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972
- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
- elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Sarà l’Agenzia delle entrate a individuare i soggetti e inviare, tramite pec, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo consistente nelle imposte, nei relativi interessi e contributi previdenziali, ed escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
Crisi di impresa e differimento segnalazione Agenzia delle entrate
Viene differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dall’Agenzia delle entrate dall’articolo 15, comma 7, D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), la cui decorrenza è fissata, a norma del medesimo comma 7, con riferimento alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, differita al 1° settembre 2021 dall’articolo 5, D.L. 23/2020.
Dichiarazione dei redditi precompilata
Con effetti esclusivamente per l’anno 2021, vengono differiti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2021.
Slitta al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
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