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Transizione 5.0 – nuovo credito d’imposta

Il Decreto Legge PNRR, ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, avente lo scopo di sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese.

 

Si evidenzia comunque che le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con apposito DM. di prossima emanazione.

 

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che, negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

 

Investimenti agevolabili

Trattasi degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

 

Misura del credito di  imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

 

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;

  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

 

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.


Modalità di richiesta

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM di prossima emanazione.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a Euro 10.000.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

 

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.


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