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Obbligo FE generalizzato per tutte le prestazioni sanitarie
Il Legislatore ha introdotto, diversi anni fa, il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche , al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti. Tale divieto è stato poi successivamente prorogato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino ad arrivare al 31 dicembre 2024. È invece con il recente Decreto Milleproroghe 2025 che è stato deciso di non estendere più il divieto a tutto il 2025, ma solo fino al prossimo 31 marzo 2025. Dal 1° aprile 2025 , pertanto, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione , con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica. I soggetti interessati dall’imminente nuovo obbligo di emissione di fattura elettronica sono: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche; i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Dal 1° aprile 2025 , in mancanza di ulteriori interventi normativi, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie riguarderà indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle future evoluzioni normative relative al tema in oggetto.
Fallimento n. 15/2020 - Trib. TV - 19.03.2025 - AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA DI FABBRICATO AGRICOLO
TRIBUNALE DI TREVISO Seconda Sezione Civile (Fallimentare) Reg. Fall. 15/2020 Giudice Delegato: Dott. Lucio Munaro Curatore: Dott. Renzo Dugo AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO (IV Esperimento d’asta) Si rende noto che il giorno 19 marzo 2025 , alle ore 12:00 , avanti al Curatore dott. Renzo Dugo e presso lo studio del medesimo, sito in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e -, si procederà alla vendita del seguente bene immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: LOTTO DUE Ubicazione del lotto : fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole (magazzino - ex stalla per avi-coniglicoltura), identificato al catasto fabbricati come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Cat. D/10 – R.c. Euro 684,00 (Piano Terra – via Stradone II snc). Al catasto terreni l’area comprensiva del fabbricato risulta identificata come: Comune di Eraclea (VE) - Foglio 7 - Mapp. 216 - Ente Urbano - Sup. Cat. 2.273 mq. Descrizione : fabbricato agricolo ad un piano fuori terra, con accesso da via Stradone II, che risulta essere un capannone per un ex allevamento in avi-coniglicoltura, in disuso. Trattasi di costruzione “tunnels” prefabbricata in vetroresina, realizzata nel 1980, con dimensioni di circa 60,00 m. in lunghezza, 9,30 m. in larghezza e 3,60 m. in altezza al colmo (Sup. coperta circa 560 m2). L’area esterna di pertinenza è di circa 1.350 mq. Impiantistica elettrica e di illuminazione fuori norma e non utilizzabile. Presenza di difformità edilizie, meglio specificate nella relazione di stima, anche in termini di possibilità di sanatoria. Diritto : piena proprietà, pari all’intero. Stato : libero da persone, con presenza di vecchia mobilia, materiale ed attrezzatura edile, oggettistica varia e pneumatici usati. Prezzo base : Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) - già ridotto del 15% rispetto al precedente esperimento d’asta. Offerta minima di partecipazione all’asta : pari al prezzo base d’asta. Rialzo minimo : Euro 500,00 (cinquecento/00). **************** La migliore identificazione e descrizione dei lotti è rinvenibile nella perizia di stima del dott. geom. Stefano Malanotte di Mestre-Venezia, acquisita agli atti della procedura e consultabile presso la cancelleria fallimentare, presso lo studio del Curatore e sui siti internet specializzat i www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , www.tribunale.treviso.it , www.canaleaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giutizia.it . e sul sito www.slec.it – sezione aste. Per ciascun lotto, qualora il trasferimento del lotto non sia da assoggettarsi obbligatoriamente ad I.V.A., il fallimento si riserva di poter optare comunque all’atto di vendita per il regime di imponibilità I.V.A. della cessione immobiliare. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente alla data fissata per l’asta, con le modalità di cui alle relative condizioni di vendita. La partecipazione all’asta implica il riconoscimento di aver preso integrale visione di (1) condizioni di vendita, (2) elaborati peritali agli atti della procedura, con relativi allegati, disponibili presso la Cancelleria del Tribunale o previa richiesta al Curatore. CONDIZIONI DI VENDITA 1. Condizioni generali La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, come descritti nella perizia di stima predisposta dal dott. geom. Stefano Malanotte, depositata presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata nei siti internet specializzati descritti al successivo punto 6, alla quale si fa espresso riferimento, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Gli oneri e le spese necessarie alle volture, trascrizioni e cancellazioni sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale e spesa derivante dalla vendita, sarà a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, ai sensi dell’art. 585 c.p.c. Per l’accesso a tale forma di finanziamento, sarà possibile rivolgersi alle banche di cui all’apposito elenco reperibile presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Treviso. 2. Modalità di presentazione delle offerte L’offerta di acquisto, eventualmente una distinta per ciascun singolo lotto di interesse, redatta in carta legale con bollo da Euro 16,00, dovrà essere presentata in busta chiusa (sigillata) presso lo Studio del Curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso – Via G. e L. Olivi, n. 2/e, entro il termine indicato nell’avviso di vendita e quindi entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla data fissata per l’asta . Sulla busta dovranno essere indicate: (1) le generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere persona diversa dall’offerente), (2) il nome del Giudice Delegato (dott. Lucio Munaro), (3) il numero e il nome della procedura (Fallimento n. 15/2020 Agrizoo Company S.r.l.), (4) la data di vendita. Nessun’altra indicazione (né il bene per cui è stata fatta l’offerta, né l’ora della vendita o altro) deve essere apposto sulla busta . 3. Contenuto delle offerte L’offerta dovrà contenere quanto segue: a. le generalità dell’offerente, complete di cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile e regime patrimoniale, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati nell’offerta anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegata la visura camerale del Registro Imprese aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statuario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al Registro delle Imprese) dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare; in tal caso, la nomina deve avvenire nei tre giorni successivi all’aggiudicazione anche non definitiva; b. il numero del singolo lotto e i dati identificativi dell’immobile o degli immobili per il quale l’offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente ad ogni altro elemento dal contenuto dell’offerta medesima, inequivoca la riferibilità dell’offerta stessa; c. l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo indicato come “ offerta minima di partecipazione all’asta ” a pena di esclusione; d. l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, del contenuto dell’avviso di vendita nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567 comma 2 c.p.c.; e. la fotocopia del documento d’identità dell’offerente (in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, dovrà essere allegato il documento d’identità del sottoscrittore dell’offerta in nome e per conto dell’ente; in caso di offerta a mezzo di procuratore, andrà allegata in originale ovvero in copia autenticata la procura e la fotocopia del documento di identità del procuratore); f. due assegni circolari non trasferibili intestati “Fallimento Agrizoo Company S.r.l.”, e quindi: n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuto in caso di mancato pagamento del saldo del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario e, viceversa, restituito all’offerente in caso di mancata aggiudicazione; n.1 assegno per un importo pari al 10% (dieci percento) del prezzo offerto, a titolo di fondo spese per il trasferimento del bene, che sarà, in caso di mancata aggiudicazione, restituito all’offerente. 4. Vendita senza incanto Le offerte pervenute saranno aperte davanti al sottoscritto Curatore alla data ed ora indicate nell’avviso di vendita, e quindi alle ore 12:00 del giorno 19 marzo 2025. In caso di pluralità di offerenti per lo stesso lotto si svolgerà una gara informale al rialzo, con rialzo minimo non inferiore a quanto indicato nell’avviso di vendita per il corrispondente lotto, avendo quale base la migliore offerta ricevuta. Ai non aggiudicatari verranno restituiti subito i depositi versati. In caso di aggiudicazione, la vendita è sottoposta alla condizione unilaterale sospensiva di definitività di cui al combinato disposto degli artt. 107-108 L.F. nei successivi 10 giorni dal deposito del verbale di aggiudicazione; in detto periodo di tempo, la procedura di vendita potrà essere riaperta nel caso di nuove offerte per il medesimo lotto per un importo non inferiore al 10% del prezzo finale di aggiudicazione che dovessero essere recapitate al curatore entro il periodo sopra indicato con le modalità di cui al precedente punto 3. Tali nuove offerte di riapertura dovranno essere in carta legale con bollo da euro 16,00 e dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio dello scrivente curatore dott. Renzo Dugo, sito in Treviso (TV), Via G. e L. Olivi, n. 2/e. In caso di riapertura della vendita, si terrà una nuova gara informale avanti il curatore esclusivamente tra il provvisorio aggiudicatario ed i nuovi offerenti, con modalità che saranno ivi determinate. A seguito di tale nuova gara informale, l’aggiudicazione si intenderà non più soggetta a condizione sospensiva unilaterale e quindi già consolidata. In caso di consolidamento dell’aggiudicazione (sia per effetto del trascorre dei 10 giorni dalla prima aggiudicazione senza riapertura della vendita, sia a seguito dell’esperimento della nuova gara informale tra il primo provvisorio aggiudicatario e i successivi eventuali nuovi offerenti) il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione, dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni, termine questo prorogabile di ulteriori 30 giorni, su richiesta dell’aggiudicatario, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’istruttoria legata alla concessione di mutuo ipotecario garantito dall’immobile aggiudicato. Tutte le spese dirette ed indirette, ivi comprese le imposte relative e conseguenti all’aggiudicazione, le spese notarili, le spese condominiali maturate e non pagate ovvero maturande, le spese per la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e le spese per l’emissione dell’attestato energetico, ove dovuto, saranno ad esclusivo carico del definitivo aggiudicatario. Il trasferimento della proprietà avverrà entro 30 giorni dall’avvenuto versamento del saldo prezzo, per tramite di atto notarile presso un notaio del distretto notarile di Treviso a scelta del curatore. Le spese notarili, oltre alle spese necessarie al trasferimento, che verranno quantificate dal notaio, dovranno essere versate in via anticipata alla procedura in uno con il saldo prezzo, salvo conguaglio a consuntivo e previa decurtazione di quanto già versato a tale titolo all’atto della presentazione dell’offerta. Alla presente vendita si applica il disposto dell’art. 108 L.F., le cui disposizioni prevalgono in caso di antinomia con quanto sopra disposto. 5. Inadempimento Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere al versamento del saldo del prezzo nei termini di cui sopra, il curatore comunicherà allo stesso aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec, la decadenza e la cauzione sarà definitivamente incamerata dal fallimento, salva la richiesta di eventuali maggiori danni, disponendosi una nuova procedura competitiva. Qualora il prezzo ricavato in esito alla nuova procedura competitiva, unitamente alla cauzione incamerata risultasse inferiore a quello della vendita precedente decaduta, l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza (art. 587 c.p.c.). 6. Pubblicità Il presente avviso sarà pubblicato per esteso sui siti internet specializzati www.asteannunci.it www.asteavvisi.it www.tribunale.treviso.it www.canaleaste.it www.rivistaastegiudiziarie.it www.asteonline.it , oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://portalevenditepubbliche.giustizia.it e sul sito www.slec.it – sezione aste almeno 30 giorni prima della data fissata per la vendita. *** Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’immobile contattare il Curatore dott. Renzo Dugo – Via G. e L. Olivi, n. 2/e – 31100 Treviso (telefono 0422230575, e-mail: dugo@slec-commercialisti.it , pec: f15.2020treviso@pecfallimenti.it ). Treviso, 31 gennaio 2025 Il Curatore dott. Renzo Dugo
Novità Bonus Casa
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di variazioni alle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Bonus edilizi Per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari: - al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027; fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale le aliquote di cui sopra sono maggiorate , essendo pari: - al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16- bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Ecobonus Viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus; la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: - 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale le aliquote di cui sopra sono maggiorate , essendo pari: - al 50% per le spese per l’anno 2025; - al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027. Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16- bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Sismabonus Il c.d. sismabonus spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari: - al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle abitazioni principali , essendo pari: - al 50% delle spese sostenute nell’anno 2025; - al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Bonus elettrodomestici La detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro. Superbonus Il nuovo comma 8-bis2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. E’ inoltre concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Bonus verde Dal 2025 è stato soppresso il bonus verde (per la sistemazione dei giardini). Rimodulazione detrazioni fiscali Dal 2025, i bonus edilizi saranno condizionati da tetti di spesa detraibili basati sul reddito. Si ricorda infatti che la Legge di Bilancio individua due soglie di reddito complessivo da prendere a riferimento ai fini dell’accesso pieno o parziale alle detrazioni fiscali (sopra e sotto i 75 mila euro, poi scaglione a 100 mila euro). In proposito si rinvia a nostra circolare https://www.slec.it/post/legge-di-bilancio-2025-novit%C3%A0-persone-fisiche . I nuovi limiti non hanno effetto retroattivo e si applicano solo alle nuove spese, ossia a quelle effettuate a partire dal 2025.
Vantaggi economici per le Imprese Artigiane iscritte EBAV
Per le aziende iscritte ad EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), l'ente, come annualmente accade, mette a disposizione una serie di agevolazioni. Sono previsti diversi contributi o rimborsi per spese e interventi fatti dalle aziende per il periodo di competenza 2024 . Il pre-requisito fondamentale è rappresentato dalla regolarità contributiva dei soggetti richiedenti. Si fornisce di seguito un elenco delle principali misure scadenti nei prossimi mesi, corredate di breve descrizione. Misura A11 - Sostegno alla qualità Si tratta di un contributo a supporto dell'emissione di certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, competenze e prodotti. il contributo varia a seconda della tipologia di attività svolta (50% dei costi sostenuti con limite massimo ad Euro 2.500/3.500). Misura A15 - Controllo prodotti L'agevolazione copre le spese sostenute per controlli di prodotto, di materiali e di attrezzature effettuati tramite laboratori o per mezzo di Enti autorizzati. L'entità del contributo è del 50% dei costi sostenuti con un tetto massimo variabile tra gli Euro 1.000 ed Euro 2.000. Misura A20 - Acquisto di veicoli Si tratta di un'agevolazione dedicata unicamente alle aziende che operano nel settore del trasposto merci per l'acquisto di nuovi veicoli a motore o nuove imbarcazioni per trasporto merci. Il contributo a fondo perduto varia a seconda della tipologia di acquisto effettuato tra Euro 1.000 ed Euro 3.000.
Misura A23 - Acquisti ed allestimenti trasporto merci Si tratta di un'agevolazione dedicata unicamente alle aziende che operano nel settore del trasposto merci per l'acquisto di componenti accessori al veicolo principale; il contributo erogabile varia dal 30% al 50% dei costi sostenuti e con un limite massimo erogabile. Misura A51 - Sostegno agli investimenti Si tratta di un contributo del 7% o 5% (in dipendenza della tipologia di finanziamento scelto per l'acquisizione del bene) su un investimento che porti ad un'innovazione tecnologica, per attrezzature, impianti, macchinari, ecc... Misura A66 - Digitalizzazione aziendale Si tratta di un contributo alle aziende artigiane per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale, come, ad esempio strumenti per la prototipazione rapida, hardware specialistici, software specifici; il beneficio massimo è del 40% delle spese sostenute con un tetto massimo ad Euro 1.500.
Legge di Bilancio 2025 - Novità Persone Fisiche
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano i contribuenti persone fisiche (non titolari di partita IVA). Riforma IRPEF (art. 1, commi 2 e ss.) La riforma dell’IRPEF prevede: la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF; la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati; che vengono messe a regime per il periodo d’imposta 2024. Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che sarà solo fiscale, con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. A partire dall’01.01.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia. Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Non rientrano in tale nuovo metodo di calcolo: le spese sanitarie agevolate; le somme investite nelle start up innovative; le somme investite nelle PMI innovative; gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31.12.2024; le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni; i premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024. Spese scolastiche - Limite di detraibilità IRPEF (art. 1, comma 13) A decorrere dall’01.01.2025 viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili); del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica (art.1, commi 78-79) Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi. Modifiche agevolazione “Prima Casa” (art. 1, comma 116) Il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare, viene elevato a 2 anni. Pertanto, dall’01.01.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.
Agevolazioni per le Imprese
IRES premiale Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024; investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0; effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale. Credito d’imposta per investimenti 4.0 Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. In particolare: viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0; viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni; assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Credito d’imposta transizione 5.0 Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti Transizione 5.0: l’incremento della misura del beneficio; un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici; la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’01.01.2024. Legge Sabatini – Rifinanziamento Viene previsto l’incremento dello stanziamento di: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Bando INAIL 2024-2025 Il Bando ISI 2024 – 2025 consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, volte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: Progetti per la riduzione del rischio tecnopatico; Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; Progetti per la riduzione del rischio infortunistico; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025. Bonus pubblicità 2025 Si tratta di un credito d’imposta a sostegno di investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, in misura incrementale rispetto alle stesse spese effettuate per l’anno precedente. La domanda deve essere presentata tra il 01/03-31/03/2025.
Legge di Bilancio 2025 - Novità Imprese
Si riportano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 cosiddetta Legge di Bilancio 2025 che interessano le imprese. Modifica ad una delle cause di esclusione dal regime forfetario (art. 1, comma 12) Per il solo anno 2025 la soglia relativa ai redditi di lavoro dipendenti percepiti da potenziali fruitori del regime forfettario viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1, comma 48) Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue: • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km; • 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in; • 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Viene calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica (art.1, commi 78-79) Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale – titolari contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari immobiliari, in tema di locazioni brevi.
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese e per i professionisti (art. 1, commi 81-83) È stato previsto che, se i pagamenti per spese di vitto, alloggio e viaggio/trasporto sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni. Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni sono in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cor¬so al 31.12.2024. Analogo trattamento è previsto per le spese di trasferta dei professionisti. Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le imprese (art. 1, commi 81-83) Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con pagamenti tracciabili. La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento della soglia di esenzione (art.1, commi 390-391) La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti; 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Controlli e adempimenti IVA di inizio anno
Confidando di fare cosa gradita, si segnalano alcuni adempimenti e scadenze in materia di IVA. Soglie per contabilità ordinaria – semplificata e liquidazioni periodiche (trimestrali) La Legge di Bilancio 2023 ha elevato le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata per le imprese e, di conseguenza, le soglie per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale per imprese e professionisti. Per effetto della modifica, il regime di contabilità semplificata è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a: Euro 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; Euro 800.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. I contribuenti che per l’anno 2024 si sono avvalsi della facoltà di eseguire le liquidazioni periodiche dell’IVA con cadenza trimestrale , devono verificare, nel caso volessero continuare ad avvalersi dell’opzione, l’ammontare del volume d’affari realizzato nel corso dell’anno appena concluso. Alla luce di quanto sopra descritto, per l’anno 2025 le liquidazioni possono essere eseguite con periodicità trimestrale solo qualora nel 2024 non siano stati superati i seguenti limiti di volume d’affari: - imprese esercenti attività di servizi Euro 500.000,00 - imprese esercenti attività di cessione di beni Euro 800.000,00 - imprese esercenti attività mista Euro 800.000,00 Pro-rata (aliquota) I contribuenti che nel corso dell’anno 2024 abbiano effettuato operazioni esenti IVA e rientranti nell’oggetto proprio dell’attività svolta devono verificare extra - contabilmente, prima di eseguire la prima liquidazione periodica IVA dell’anno 2025, l’entità del pro-rata provvisorio di detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. Plafond I contribuenti che nell’anno 2025 intendano avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza subire la rivalsa dell’IVA da parte dei loro cedenti, devono procedere alla verifica dell’esistenza dei presupposti per essere qualificati “esportatori abituali”, nonché alla determinazione del “plafond” eventualmente disponibile. Si ricorda che sono considerati “esportatori abituali” i contribuenti che abbiano effettuato nell’anno precedente operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, lett. a) e b), 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/72 e assimilate (cessioni intracomunitarie) per importo superiore al 10% del volume d’affari realizzato nello stesso periodo. Modelli INTRASTAT Si ricorda che dal 2022 sono entrate in vigore le novità di seguito riportate: per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis) : è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata; è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci; per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis) è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale; per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro; non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta; è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata; per le le prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater) : oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti); non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento; resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti). Si ricorda che, affinché sia riconosciuta la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, dovranno essere correttamente presentati gli elenchi riepilogativi intrastat. Riepilogo periodicità di presentazione : Intrastat acquisti di beni e servizi Rimane l’obbligo di presentazione dei modelli mensili, ai soli fini statistici, nei seguenti casi: • per acquisti di beni: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 350.000; • per acquisti di servizi: superamento in almeno uno dei quattro trimestri precedenti della soglia di operazioni di Euro 100.000. Intrastat vendite di beni e servizi Rimane ancora in vigore con le consuete regole, invece, la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni attive. Come noto, gli elenchi sono mensili o trimestrali e devono essere inviati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento con modalità esclusivamente telematica. In particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata al superamento o meno della soglia di operazioni di Euro 50.000 in uno dei quattro trimestri precedenti. Vi invitiamo a valutare con attenzione un’eventuale variazione di periodicità degli elenchi.
Riapertura dei termini CPB
Per effetto di quanto previsto da uno degli ultimi decreti entrati in vigore, i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31/10/2024 senza aderire al concordato preventivo biennale, possono nuovamente rientrarvi, accettando il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate entro il 12/12/2024 . La platea contempla solo i soggetti che applicano gli ISA , con esclusione dei contribuenti in regime forfetario. L’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione: non è stata ancora presentata; è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre. In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’ unico elemento di novità rispetto alla dichiarazione inviata nei termini sia la compilazione del quadro P , con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione, trattandosi di una riapertura dei termini di adesione. Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata il giorno 02/12/2024 la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.
Ponte di Piave (TV)- 22.01.2025 - Avviso di Vendita Esec. Imm. 221/2016 - Trib. TV
TRIBUNALE DI TREVISO Esecuzione Immobiliare n. 221/2016 G.E.: Dott.ssa Paola Torresan Delegato alla Vendita: Dott. Renzo Dugo AVVISO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO Il sottoscritto dott. Renzo Dugo, quale Delegato alla Vendita ex art. 591 bis c.p.c., nella procedura esecutiva immobiliare n. 221/2016, visti gli artt. 569 ss. c.p.c., RENDE NOTO che il giorno 22 gennaio 2025, alle ore 12:00, avanti al medesimo, in Treviso (TV) - Via G. e L. Olivi, n. 2/e, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO EX ART. 573 C.P.C. MEDIANTE PROCEDURA ANALOGICA dei seguenti beni immobili siti in Ponte di Piave (TV) – Piazza Sarajevo (zona centrale) –, facenti parte di un complesso ad uso residenziale, commerciale e direzionale, realizzato tra gli anni 1994 e 1997, situato a nord della SR 53: Undicesimo esperimento d’asta LOTTO 5 Ubicazione lotto : unità immobiliare ad uso commerciale (ex sportello bancario), con autorimessa e area scoperta, sita in Ponte di Piave (TV) – Piazza Sarajevo, piano terra, civico n. 6-7-8. Identificazione Catastale : Catasto Fabbricati – Comune di Ponte di Piave (TV) Sez. A – Foglio 13 M.N. 126 sub 114 – via G. Verdi, P.T., sc. D, categ. C/1, cl. 3, mq. 193, sup. cat. 197 – R.C. Euro 2.053,33; M.N. 126 sub 132 – via G. Verdi, P. S1, sc. E, categ. C/6, cl. 4, mq. 21, sup. cat. mq. 21 – R.C. Euro 65,07; M.N. 126 sub 115 – Via Verdi Giuseppe, P.T., area urbana di mq. 149; Superficie lorda convenzionale commerciale di mq. 235,95. Irregolarità edilizie : sanabili su M.N. 126 sub 114 ad uso negozio e su M.N. 126 sub 132 ad uso autorimessa (vedasi perizia). Descrizione : negozio in sufficiente stato conservativo e manutentivo ubicato al piano terra sul lato est del fabbricato. L’U.I. si sviluppa su di un unico livello al P.T ed è dotata di un’area scoperta pavimentata di mq. 149. Negozio Superficie calpestabile: ufficio mq. 19,16 - ufficio mq. 11,05 - ufficio mq. 9,80 - disimpegno mq. 9,35 - vano tecnico (ex bancomat) mq. 15,80 - vano open space (ex casse) mq. 107,56 - W.C. + antibagno mq. 6,00 - W.C. + antibagno mq. 5,90 - disimpegno mq. 7,00 - Tot. mq. 191,62. Il garage, di mq. 21,30, è ubicato al piano interrato e viene utilizzato per ospitare la macchina dell’impianto di climatizzazione. Diritto : piena proprietà indivisa, pari all’intero, oltre quota beni comuni condominiali. Stato : libero. Prezzo base : Euro 55.000,00 (non ridotto rispetto al precedente esperimento d’asta). Offerta minima di partecipazione all’asta : Euro 41.250,00 pari al 75% del prezzo base d’asta. Rialzo minimo in caso di gara : Euro 2.000,00. *********** La migliore identificazione e descrizione del lotto è rinvenibile nella perizia di stima dell’arch. Lorenzo Tesser, consultabile sui siti internet specializzati www.tribunale.treviso.giustizia.it , www.asteannunci.it , www.asteavvisi.it , www.canaleaste.it , www.asteonline.it , www.fallcoaste.it , www.rivistaastegiudiziarie.it , www.corteappello.venezia.it , sul quindicinale specializzato ''Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo free press Rivista Aste Giudiziarie Edizione nord est, oltre che sul Portale delle Vendite Pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/ , sul sito del Professionista Delegato www.slec.it e sul sito del custode www.ivgtreviso.it . CONDIZIONI DI VENDITA La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, servitù attive e passive, come descritto nella perizia di stima predisposta dall’arch. Lorenzo Tesser di Montebelluna, depositata presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Treviso e altresì pubblicata come già sopra riportato per la “migliore identificazione e descrizione del lotto”, e fermo il disposto dell'art. 2922 cod. civ. La vendita è a corpo a non a misura. Le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità delle cose vendute, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dall’eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dai debitori, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, dette iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura o dei soggetti precedentemente obbligati a tale formalità (che in caso di mancato adempimento ne risponderanno come per legge). Se l’immobile posto in vendita è occupato, lo stesso potrebbe essere trasferito occupato da cose e/o persone; in tale caso, l’aggiudicatario potrà richiedere al custode la liberazione a spese della procedura; al fine di evitare ritardi nello svolgimento della procedura, l’istanza di liberazione rivolta al custode dovrà essere consegnata al delegato alla vendita al più tardi contestualmente al versamento del saldo prezzo. Diversamente, l’aggiudicatario, nel medesimo termine di cui sopra, potrà consegnare al delegato la dichiarazione di esonero del custode dalla liberazione dell’immobile. Tutti gli eventuali beni mobili (ivi compresi gli eventuali rifiuti) rinvenuti all’interno dell’immobile e delle sue pertinenze, che non siano stati asportati dal debitore o da terzi occupanti, saranno smaltiti a cura dell’aggiudicatario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita, il compenso e le spese generali del Delegato alla Vendita per l’attività di trasferimento della proprietà, ex D.M. 15.10.2015, n. 227, saranno a carico dell’aggiudicatario. Non sono in ogni caso dovuti compensi per mediazione a terzi. Agli effetti del D.M. n. 37/2008 e del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l’aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell’ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell’elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze. La presente vendita è soggetta ad I.V.A. Tutte le attività che a norma dell’art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dal Delegato. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL’OFFERTA L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del primo giorno libero precedente la data della vendita , presso lo studio del Delegato dott. Renzo Dugo, sito in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (con orario 08:30 – 12:30, 14:00 – 18:00 di ogni giorno feriale – sabato escluso), in busta chiusa (sigillata) ed in bollo da Euro 16,00. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “ busta depositata da ____________ ” seguita dalle sole generalità di chi consegna la busta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), complete di indirizzo di posta elettronica e/o di recapito telefonico al quale ricevere le comunicazioni, il nome del Delegato (dott. Renzo Dugo) e la data della vendita. Nessuna ulteriore indicazione (né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro) deve essere apposta sulla busta. Le offerte di acquisto dovranno essere sottoscritte dall’offerente conformi a quanto prescritto dall'art. 571 c.p.c. Al momento dell’offerta l’offerente dovrà dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune di Treviso; in mancanza le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del medesimo Tribunale. L'offerta dovrà contenere: a) indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico e/o numero di fax e indirizzo e-mail dell'offerente. Qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato Italiano e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32. Qualora il soggetto offerente sia coniugato e si trovi in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; nella circostanza che, in caso di aggiudicazione, si volesse escludere il bene dalla comunione, l'offerente dovrà manifestare tale intenzione già nell'offerta, ugualmente indicando anche i corrispondenti dati del coniuge, che, comunque, dovrà essere presente all'esame delle offerte per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., ovvero dovrà rilasciare successivamente detta dichiarazione comparendo avanti il Delegato. Qualora l’offerente sia minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l’offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (ditta individuale o società), dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese o visura societaria aggiornata, ossia risalente a non più di 30 giorni prima della data del deposito dell’offerta di acquisto (in caso di ente di natura imprenditoriale), ovvero atto statutario o altra documentazione (in caso di ente non iscritto al registro delle imprese), da cui risultino i poteri ovvero: - in caso di incarico conferito a terzo non amministratore della società o ente: procura speciale a favore di avvocato rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; - per le società di capitali o enti, in caso di incarico conferito per delega di amministrazione (se prevista dallo Statuto vigente) a componente dell’organo amministrativo : estratto autentico notarile del libro delle delibere dell’organo componente dell’ente da cui risulti la delega; - per le società di persone con poteri di firma congiunti di più soci amministratori, in caso di incarico conferito da soci amministratori ad altri soci amministratori : procura speciale rilasciata a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; documenti tutti che attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita. E' consentita, ma solo da parte di avvocati, la presentazione di offerte per persona da nominare. Si precisa che il decreto di trasferimento non potrà essere emesso che in favore del soggetto che ha presentato l'offerta (specificamente: persona fisica del sottoscrittore l'offerta, o persona giuridica della quale il sottoscrittore abbia la legale rappresentanza, o uno dei due soggetti indicati nell'art. 583 c.p.c., o, infine, soggetto in nome e per conto del quale abbia presentato l'offerta o partecipato all' asta un avvocato munito di procura speciale; la procura speciale a favore dell'avvocato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio; b) i dati identificativi dell’immobile per il quale l'offerta è proposta, sufficienti a rendere, unitamente a ogni altro elemento risultante dal contenuto dell'offerta medesima, ragionevolmente inequivoca la riferibilità di questa a quelli. In caso di vendita di più lotti, può essere ritenuto sufficiente il riferimento a taluno dei lotti, come formato e ordinato (primo, secondo, terzo, etc.) nell’avviso di vendita; c) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà, a pena di inefficacia dell’offerta, essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base stabilito nell’avviso di vendita, come precisato nel presente avviso alla voce “ offerta minima di partecipazione all'asta ” (si richiamano in proposito gli artt. 571 e 572 c.p.c., come modificati dal D.L. n. 83/2015, convertito nella L. n. 132/2015); d) l’espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e del contenuto dell'avviso di vendita, nonché del certificato notarile predisposto ai sensi dell’art. 567, comma 2, c.p.c. e allegato alla relazione; e) l’esplicita dispensa degli organi della procedura dalla produzione sia della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza che dell'attestato di prestazione energetica (APE), con manifestazione della volontà di provvedere direttamente a tali incombenze; f) l’assegno circolare - non trasferibile -, a titolo di cauzione, intestato a "ESEC. IMM. 221/2016 TRIB. TV" per importo pari o superiore al 10,00% del prezzo offerto, ovvero, in alternativa, la documentazione attestante il versamento della cauzione per importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva alle seguenti coordinate bancarie: IT84 X058 5612 0011 3757 1455 487 c/o Banca Popolare Alto Adige – Filiale di Treviso – Piazza San Vito, con causale " Tribunale di Treviso, procedura esecutiva n. r.g.e. 221/2016". Il bonifico dovrà essere effettuato a cura dell'offerente in modo tale che l'accredito sia nelle disponibilità della procedura in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta, ovvero al momento dell'apertura delle buste. E’ precauzionalmente consigliato effettuare la disposizione di bonifico con congruo anticipo rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sarà considerata inammissibile. Si precisa che l’importo versato a titolo di cauzione dall’aggiudicatario sarà trattenuto dal Delegato in caso di omesso versamento del saldo prezzo. All’offerta dovrà essere, in ogni caso, allegata: a) in caso di offerta presentata da persona fisica, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale dell’offerente, oltre a: o se l’offerente è coniugato in regime di comunione dei beni: valido documento d’identità e codice fiscale del coniuge; o se l’offerente è extracomunitario: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; o se l’offerente è minorenne: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare; o se l’offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministratore di sostegno: copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare; o se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; b) in caso di offerta presentata da società od altro ente collettivo, fotocopia di un valido documento d’identità e codice fiscale del sottoscrittore, oltre a: o se l’offerente è ente iscritto al Registro Imprese: visura camerale aggiornata (risalente a non più di 30 giorni prima di quella del deposito dell’offerta di acquisto); o se l’offerente è ente non iscritto al Registro Imprese (in originale e/o copia conforme): atto statuario o altra documentazione dai cui risultino i poteri, ovvero la procura o l’atto di nomina con cui si attribuiscono al rappresentante o procuratore il potere di agire in nome dell’ente ai fini della partecipazione alla vendita; o se l’offerta è presentata a mezzo di procuratore legale: originale/copia conforme della procura notarile, fotocopia del documento d’identità e copia tesserino Ordine di appartenenza del procuratore; c) eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 585 c.p.c.; d) la richiesta di godimento di agevolazioni fiscali (c.d "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO Alla data e all’ora fissate per l'esperimento il Delegato procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c. Si procederà a seguire all'esame delle offerte e alle delibere ex art, 572 c.p.c. e all’eventuale gara ex art. 573 c.p.c. L’offerta presentata è irrevocabile. Gli offerenti dovranno recarsi presso il luogo di apertura delle buste sopra indicato all’orario indicato. In caso di mancata presenza dell’offerente, il bene sarà a questi comunque aggiudicato al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) si tratti dell’unico offerente; b) l’offerta sia la più elevata tra quelle presentate, o la prima presentata, in caso di più offerte dello stesso valore e a parità di condizioni, e non si proceda a gara ex art. 573 c.p.c. per mancanza di adesioni da parte degli altri offerenti; c) una volta disposta la gara, non si consegua, per mancanza di aumenti validi tali da raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello dell’offerta presentata dall’assente. In caso di unica offerta, se pari o superiore al prezzo stabilito nell’avviso di vendita, essa è senz’altro accolta. Se il prezzo offerto nell’unica offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il Delegato si riserva la possibilità di far luogo comunque alla vendita qualora ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione valide. Verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute, qualora siano presenti più offerte valide, si procederà alla gara tra gli offerenti sulla base dell’offerta migliore, che potrà essere anche quella formulata dall’offerente non presente. I rilanci minimi per ciascun lotto verranno stabiliti dal Delegato in una forbice ricompresa tra l’1% e il 5% del prezzo base, con un minimo di Euro 1.000,00. Ai partecipanti è assegnato, a discrezione del Delegato, un termine compreso tra 1 (uno) e 3 (tre) minuti, entro il quale effettuare ogni rilancio. Il Delegato provvederà ad informare i partecipanti di ogni rilancio effettuato. Salvo la presenza di istanze di assegnazione di cui al successivo paragrafo, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto, senza che nel tempo stabilito vi siano stati ulteriori rilanci. In assenza di adesione alla gara, l’immobile verrà aggiudicato a colui che avrà presentato la migliore offerta (valutata in termini non solo di prezzo, ma anche della misura della cauzione e tempi di saldo prezzo). Ove le offerte siano tutte equiparabili, l’immobile verrà aggiudicato a chi ha depositato l’offerta per primo. In presenza di istanze di assegnazione valide, non si farà luogo alla vendita ma all’assegnazione qualora il prezzo migliore offerto all’esito della gara sia inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’avviso di vendita. Non potranno essere esaminate offerte pervenute dopo la scadenza del termine assegnato per la loro presentazione. Una volta conclusa la gara e pronunciata l'aggiudicazione al miglior offerente, le eventuali offerte successivamente pervenute non potranno essere prese in considerazione al fine di revocare l'aggiudicazione e riaprire la gara. E’ fatto salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.c. AGGIUDICAZIONE E PAGAMENTO Terminata la vendita, il Delegato procederà all'eventuale aggiudicazione e stilerà apposito verbale. Nell' ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta ex art. 579 c.p.c. e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, egli dovrà dichiarare al Delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale notarile, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa. Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al Delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome di colui a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti i poteri e le autorizzazioni eventualmente necessari; in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione della istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a versare sul c/c della procedura, con le stesse modalità con le quali ha versato la cauzione, entro e non oltre il termine massimo di 90 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo il minor termine di pagamento eventualmente indicato nell’offerta) il saldo prezzo nonché gli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 587 c.p.c.; in tal caso, l'aggiudicatario perderà tutte le somme versate a titolo di cauzione e potrà essere tenuto, in caso di successiva vendita a prezzo inferiore a quello per il quale aveva ottenuto l'aggiudicazione, al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c. Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario dovrà altresì consegnare al delegato dichiarazione scritta con tutte le informazioni in materia di antiriciclaggio prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Gli oneri tributari e le spese dell'attività del Delegato, che il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, pone a carico dell'aggiudicatario, saranno comunicati tempestivamente e dovranno essere versati dall'aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto al versamento, entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, degli eventuali ulteriori oneri, diritti e spese di vendita per la differenza, qualora risultassero di importo maggiore a quello come sopra quantificato. La vendita è soggetta all' imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura prevista dalla Legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario. Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, rivolgendosi preventivamente alle banche che offrono detto servizio. Dopo la vendita gli importi versati o depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti agli offerenti che non si sono aggiudicati il bene. In particolare, in caso di mancata aggiudicazione agli offerenti che hanno pagato la cauzione a mezzo bonifico bancario, l'importo versato (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara - il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci. La restituzione della cauzione avverrà esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione. ************* In caso di difformità costruttiva, l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, potrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento emesso dall’Autorità Giudiziaria. Ulteriori avvertenze – Rinvio asta in caso di offerte numerose Qualora alla data stabilita per la vendita si riscontri un numero di offerte superiori alla capienza della sala d’asta, il delegato rinvierà l’asta, al fine di celebrarla in un locale idoneo, dandone tempestiva comunicazione, entro tre ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul sito www.slec.it e tramite email o sms ai recapiti che il presentatore/offerente indicherà al momento di presentazione dell’offerta. Il giorno e l’ora del nuovo esperimento di vendita verranno comunicati ai medesimi recapiti rilasciati, oltre che con apposito avviso sul PVP. Il delegato per ragioni di sicurezza potrà stabilire che l’accesso all’asta sia consentito solo agli offerenti e senza alcun accompagnatore, salvo specifiche necessità del singolo offerente, le quali verranno insindacabilmente valutate dal delegato. Visite dell’immobile La richiesta di visita dell'immobile dovrà essere formulata, mediante il Portale delle Vendite Pubbliche, al Custode Giudiziario, Aste.com S.r.l. - Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e Belluno (Silea – TV– Via Internati 1943-‘45 n. 30 - Telefono: 0422435030/22 - Fax 0422/1600120 email asteimmobiliari@ivgtreviso.it ). Maggiori informazioni possono essere fornite dalla Cancelleria del Tribunale di Treviso a chiunque vi abbia interesse. Per ulteriori informazioni sulle modalità della vendita rivolgersi al Delegato Dott. Renzo Dugo con studio in Treviso - Via G. e L. Olivi, n. 2/e (tel. 0422 230575 e-mail: dugo@slec-commercialisti.it sito web www.slec.it ). Il trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in conformità alle disposizioni del regolamento UE/2016/979 (GDPR). Treviso, 29 ottobre 2024 Il Professionista Delegato dott. Renzo Dugo
Regime di ravvedimento speciale CPB
Il Decreto Omnibus ha introdotto un “ regime di ravvedimento ” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024. Ambito Soggettivo Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che: nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA; hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024 . La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente; anche l’ aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente. Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad Euro 1.000,00; quindi per ogni annualità che si intenda sanare, l’importo minimo da versare sarà di Euro 1.000,00, a cui va sommata l’imposta sostitutiva sull’IRAP. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 le aliquote sono state ridotte e tengono in considerazione gli effetti della pandemia da COVID-19. L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’area riservata del sito internet istituzionale, ha messo a disposizione il conteggio degli importi da versare per ogni posizione contributiva. Termini di Versamento L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata: entro il 31.03.2025, in unica soluzione; a partire dal 31.03.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale. In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Proroga dei termini per l’accertamento Nel caso in cui si aderisca sia al concordato preventivo biennale che al regime di ravvedimento i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027; nel caso invece si aderisca solamente al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento). I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno fissati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Patente a Crediti per Cantieri
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti. Requisiti soggettivi Come appena affermato sono obbligati a richiedere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili; sono, invece, esclusi : coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Requisiti oggettivi La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla CCIAA; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) in corso di validità; possesso del Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale ( DURF ); avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Come richiedere la patente L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024 ; dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale. Per la presentazione sarà necessario utilizzare il modello della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 ove, in sostanza, l’interessato dichiara il possesso dei requisiti già riportati. L’invio della autocertificazione dovrà essere effettuato, tramite pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ( le istruzioni per la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione). Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ivi inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata. La patente è revocata nel caso di mancata veridicità della dichiarazione di possesso dei requisiti; decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente. Potrebbe verificarsi anche il caso della sospensione della patente obbligatoria ogni volta che si dovessero verificare: infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, almeno a titolo di colpa grave; infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti , così assegnati: crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente; crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti; crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Alle imprese o ai lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata: una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro; l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi . Lo Studio si rende disponibile a supportare il cliente per la richiesta del DURF; per l'iter completo di richiesta della patente a punti, vi invitiamo a prendere contatto con la società o professionista che vi affianca per il tema della sicurezza aziendale.