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Abrogazione Voucher

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 che abroga la disciplina del lavoro accessorio.

Il Decreto Legge prevede comunque un periodo transitorio nel corso del quale potranno continuare ad essere utilizzati i buoni lavoro richiesti fino al 17 marzo 2017, utilizzando le regole già in uso ed oggetto di abrogazione.

Pertanto, a seguito dell’intervenuta abrogazione: - i voucher già richiesti entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 (periodo transitorio); - dal 18 marzo 2017 non sarà più possibile richiedere l’emissione di nuovi voucher; - in mancanza di figure contrattuali alternative, non previste dalla norma, vi sarà la sola possibilità di utilizzare quelle precedentemente in uso, quali ad es. il lavoro intermittente o il contratto di somministrazione di manodopera.

Si ricordano di seguito le principali caratteristiche delle prestazioni di lavoro accessorio: - non possono dare luogo per ciascun prestatore a compensi superiori ad Euro 7.000,00 nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; - il compenso che il prestatore di lavoro può percepire da ciascun committente in un anno non può superare l’importo di Euro 2.000,00; - fino al 31.12.2017 resta l’obbligo di comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio della prestazione (per cui rimandiamo a nostra precedente circolare del 12.10.2016 Voucher - Nuova procedura di comunicazione).

Con riferimento all’utilizzo dei voucher fino al 31.12.2017 sono applicabili le sanzioni già previste per le omissioni delle comunicazioni preventive previste per Legge.

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