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Banca dati VIES e operazioni intracomunitarie–dal 1/1/2020 obbligo di controllare l’iscrizione

Dal 1° gennaio 2020, affinché siano considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati ad essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore o dell’acquirente (o da terzi per loro conto), è necessario che il codice identificativo IVA del soggetto cessionario comunicato al soggetto cedente sia effettivamente iscritto alla banca dati VIES (VAT Information Exchange System).

Pertanto, diversamente dal passato, è da ritenersi obbligatorio ed opportuno per l’ufficio amministrativo adattare le proprie procedure al fine di poter effettuare il controllo della banca dati VIES prima di dar corso all’operazione intracomunitaria, conservandone copia. Nel caso si verificasse la non iscrizione del soggetto cessionario al VIES, l’operazione andrà qualificata come “interna”, non intracomunitaria, ed assoggettata ad Iva.

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Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

I più cordiali saluti.

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