Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare, con modalità telematica, l’apposita comunicazione delle spese ammissibili al fine di accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, disciplinato dall’art. 32 del D.L. 73/2021.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:
sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche,FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta “teorico”, da indicare nel modello di comunicazione, è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo dell’agevolazione di 60.000 euro. Solo dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.
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