La presente per ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in tema di “prova del trasporto” all’interno dell’Unione Europea relativamente alle cessioni Intra –Ue.
Il tema è già stato trattato nella circolare dell’8 novembre 2019 pubblicata sul nostro sito web https://www.slec.it/circolari/137-documenti-per-provare-le-vendite-intracomunitarie
Si ricorda che qualora il trasporto sia posto a carico dell’acquirente, questi è tenuto a fornire al venditore una dichiarazione scritta che attesti che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da terzi per suo conto, nel luogo convenuto.
La dichiarazione, in formato cartaceo e/o elettronico, deve contenere:
data rilascio
nominativo e indirizzo dell’acquirente
stato membro di destinazione
quantità e natura dei beni
data e luogo di arrivo
dati identificativi della persona che riceve la merce (es. magazziniere)
per i mezzi di trasporto: riportare n. identificativo (es. telaio)
eventuali altre informazioni utili (dato facoltativo)
La dichiarazione va rilasciata entro il decimo giorno successivo a quello in cui l’operazione è effettuata (momento di consegna o spedizione); detto termine tuttavia è da considerarsi non perentorio, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 12/2020.
Pur se non esplicitamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe potersi ritenere ammissibile anche una dichiarazione riepilogativa che riguardi le operazioni intervenute nell’arco dello stesso mese solare, pur sempre con descrizione delle singole operazioni.
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