oggetto: Compenso amministratori – criterio di cassa
Come noto, i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, al fine di evitare che l’impresa deduca tali importi anticipatamente rispetto al momento nel quale gli stessi divengono imponibili in capo ai percipienti (art. 95, comma 5, del Tuir).
I compensi erogati entro il 12 gennaio di ciascun anno concorrono alla formazione del reddito d’impresa dell’anno precedente (principio di cassa allargato).
Sul punto si segnala che, con la sentenza n. 20033/2017, la Cassazione ha precisato che:
- se il compenso è pagato tramite bonifico bancario la società può dedurlo nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario, senza che rilevi la data della disposizione o della valuta, perché fino al momento dell’effettivo passaggio al beneficiario, la disposizione bancaria è suscettibile di essere stornata e revocata, indice che un potere dispositivo è ancora in capo al disponente;
- se i compensi sono corrisposti in contanti rileva il momento della consegna, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente;
- se il pagamento avviene tramite assegno bancario o circolare rileva la data apposta sullo stesso.
Vi invitiamo pertanto a prestare attenzione alle modalità e alle tempistiche del pagamento di eventuali compensi corrisposti agli amministratori, al fine di dedurre correttamente gli importi.
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